CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 05027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in data 23 ottobre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa, in data 13 novembre 2020, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio e rinviato gli al Magistrato di sorveglianza "per le valutazioni del caso". A ragione osserva che nonostante a seguito della decisione la Corte costituzionale n. 253 del 2019 - che ha dichiarato illegittima la presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto non collaborante in esecuzione pena inflitta per reati ricompresi nella disposizione di cui all'art.4-bis in prima fascia - le domande di permesso premio possono essere accolte allorché siano stati acquisti )t) elementi tali da escludere sia l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata sia il pericolo di ripristino dei medesimi, il Magistrato di sorveglianza non aveva provveduto ad alcuna valutazione in concreto su tali presupposti sia con riferimento alla condotta carceraria sia con riferimento al contesto sociale esterno Era, pertanto necessario rinviare gli atti al Magistrato di sorveglianza affinché procedesse alle valutazioni omesse. 2. In esito ad una nuova udienza di discussione, tenutasi il 30 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, ha emesso l'ordinanza impugnata in questa sede, con cui ha dichiarato inammissibile l'stanza di permesso premio di Fioretto in quanto i reati per i quali era intervenuta la condanna in esecuzione "erano puniti dagli artt. 416-bis e 629-628 cod. pen." 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazionevé Lamenta che il Tribunale, pur avendo in un primo tempo accolto i rilievi difensivi e nonostante i pareri e le relazioni successivamente acquisite avessero confermato la sussistenza, a prescindere dalla collaborazione con la giustizia non più necessaria, delle condizioni legittimanti la concessione del permesso premio ed in particolare l'assenza del pericolo di rispristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, me/ius re perpensa, aveva dichiarato l'istanza inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini chiariti nel prosieguo. 1. Preliminarmente deve ricordarsi che in base all'art. 30-ter Ord. pen., il permesso premio - concedibile al detenuto, di regola dopo l'espiazione di una quota-parte della pena inflitta, che abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso - costituisce parte integrante del programma di trattamento, come precisato nel terzo comma della disposizione. In coerenza con tale impostazione, l'art. 65 del regolamento di esecuzione stabilisce, al comma 1, che la relativa domanda, diretta al competente magistrato di sorveglianza, sia dall'istituto penitenziario corredata, tra l'altro, dagli esiti dell'osservazione scientifica della personalità e dal parere del direttore; ulteriori informazioni (comma 2) sono dal magistrato eventualmente acquisite, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.La decisione sull'istanza di permesso deve essere dunque assunta sulla base di tale compendio istruttorio, ad impulso officioso, e all'esito del suo completamento, entro un tempo ragionevole sul cui rispetto l'Autorità decidente è chiamata a vigilare (Sez. 1, n. 19366 del 19/03/2019, Meneghetti), salvo che le risultanze parziali già disponibili rivelino comunque, in modo inequivoco, l'impossibilità di una favorevole valutazione, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa del richiesto beneficio, tali da non giustificare l'ulteriore attesa (in termini, sia pure con riferimento alle misure alternative alla detenzione, Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292-01). Il provvedimento del magistrato di sorveglianza, che ha natura giurisdizionale (Sez. 1, n. 32281 del 03/07/2003, Vella, Rv. 225147-01; Sez. 1, n. 1127 del 16/02/2000, Ravelli, Rv. 215616-01), è assoggettato a reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza, a norma degli artt. 30-bis, terzo comma, e 30-ter, settimo comma, Ord. pen. (che deve procedere, nelle forme di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., e quindi nel rispetto del contraddittorio camerale: Sez. 1, n. 5186 del 10/11/2015, dep. 2016, Pinna, Rv. 266136-01; Sez. 1, n. 37527 del 07/10/2010, Casile, Rv. 248694-01). Parimenti alle ordinarie impugnazioni di merito, il reclamo ha natura devolutiva, nei limiti delle censure svolte dalla parte che lo aziona, e sostitutiva (Sez.1, n.21336 del 22/06/2020, Barranca, Rv.279394-01). L'effetto devolutivo, correlato all'impugnazione, ricavabile dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., trasferisce ae tribunale di sorveglianza il potere di statuire sulla domanda e di valutare, a tal fine, gli argomenti addotti dal reclamante a sostegno del diverso esito decisorio da lui invocato (Sez. 1, n. 5322 del 12/09/2017, dep. 2018, Magri, in motivazione) nei limiti dei motivi di doglianza e dall'eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (Sez.1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv.280229-01) Per l'effetto sostitutivo, il tribunale medesimo è tenuto a definire il reclamo, assunte, se del caso, sommarie informazioni, non potendo esso, ove riconosca errato il primo arresto, limitarsi a rinviare la decisione al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato (Sez. 1, n. 714 del 09/0/1987, M.Ca.T.Ca., Rv. 175473- 01 e più di recente Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019 Rv. 277882 - 01 in cui la Corte, in sede di conflitto negativo di competenza sollevato dal magistrato di sorveglianza investito di una domanda di rimedi risarcitori ex art. 35- ter Ord. pen., ha ritenuto la competenza a provvedere del tribunale di sorveglianza, censurando la decisione di quest'ultimo che aveva restituito gli atti al primo perché, acquisite le informazioni sui periodi di detenzione per i quali era stato richiesto dall'interessato il ristoro, decidesse nel merito) In rapporto a ciò, al tribunale spetta anche, ove occorra, di valutare le sopravvenienze istruttorie. Quello di reclamo non rappresenta, infatti, un giudizio "chiuso", né un giudizio funzionale alla mera revisione della decisione iniziale. Esso appare piuttosto un giudizio destinato alla rinnovazione della decisione medesima, all'esito del confronto dialettico reso possibile dall'intervenuta instaurazione del contraddittorio. La giurisdizione penitenziaria - le cui decisioni sono sempre "allo stato degli atti" (Sez. 1, n. 33849 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276824-01; Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Fasoli, Rv. 207773-01; Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Laganaro, Rv. 206774-01) - si caratterizza del resto, anche in fase di gravame, per il suo costante adattamento agli sviluppi della vicenda esecutiva e detentiva della persona condannata, che appaiono in costante e fisiologica evoluzione. Il giudice del reclamo non può, dunque, arrestare la sua valutazione alla situazione esistente al tempo di emissione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità e opportunità alla luce del quadro conoscitivo che si presenta dinanzi a lui, eventualmente aggiornato alla luce del contributo, argomentativo e documentale, offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni ulteriormente pervenute o acquisite, anche ex officio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678. 1.2. Tanto posto non possono nutrirsi dubbi sulla illegittimità della procedura adottata dal Tribule di sorveglianza etneo che, investito del reclamo avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza ha, in un primo tempo trasmesso gli atti a quest'ultimo, salvo poi, riassumere davanti a sé la causa per pronunciare la decisione finale. Tale illegittimità, tuttavia, non ha rilievo in questa sede. Non è stato, infatti, impugnato il primo provvedimento, quello pronunciato il 23 ottobre 2021, che, comunque stante il suo contenuto meramente ordinatorio, non ha inciso sulla situazione giuridica azionata, se non nel senso di prolungare ingiustificatamente il procedimento. 2. Nel merito le doglianze del ricorrente sono fondate. 2.1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 ai permessi possono accedere anche i detenuti in esecuzione pena per i così detti delitti ostativi di prima fascia che non abbiano o non possano collaborare con la giustizia. In questa ipotesi, permane comunque la presunzione relativa, quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato sicché l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è subordinata alla avvenuta «acquisizione» di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La collaborazione utile e possibile non costituisce unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. In tali casi, pertanto, le verifiche devono estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei non solo ad escludere, in termini definitivi, l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (requisito espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.), ma anche l'inesistenza del pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle concrete circostanze concrete (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764, secondo la quale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante per contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge può limitarsi ad allegare elementi fattuali potendo, eventualmente, il giudice completare ,'istruttoria anche d'ufficio). Conformemente alle esigenze di raccordo istituzionale indicate nella stessa 54 I sentenza Corte cost. n. 253 del 2019, si impone sempre l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Drocuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fermo restando che la valutazione in concreto degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (sent. Corte cost. n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono decisivamente basarsi sul suo atteggiamento soggettivo, l'accoglimento o meno dell'istanza dipende «dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza. È infatti a tale situazione che l'ordinamento non irragionevolmente è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superare quest'ultima» (sent. Corte cost. n. 20 del 2022). 2.2. Il Tribunale di sorveglianza si è discostato dagli enunciati principi dando atto della sussistenza di una causa di inammissibilità eliminata dall'ordinamento dall'intervento demolitorio della Corte Costituzionale. 3. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania che provvederà a riesaminare l'istanza uniformandosi ai principi in precedenza enunciati. P.Q.M. Annulla l