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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29682/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERIA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; te lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della cautela di Palermo del 29.12.2023, reiettiva dell'istanza di riesame presentata avverso il provvedimento del 11 dicembre 2023, emesso dal Gip presso il Tribunale di Palermo, con cui è stata applicata nei confronti del pretetto la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di cui agli articoli 624 bis, aggravato, cod. pen. contestati con la recidiva reiterata e specifica.

In buona sostanza, lamenta che il G.i.p. prima, e il Tribunale del riesame poi, nonostante l'impugnazione proposta specificamente al riguardo, abbiano ritenuto la custodia cautelare in carcere l'unica idonea a contenere le evidenziate esigenze cautelari, senza considerare che, invece, la misura, meno gravosa, degli arresti domiciliari col presidio del cd. braccialetto elettronico è da ritenersi del tutto adeguata e sufficiente rispetto alle esigenze prospettate, tenuto anche conto delle esigenze lavorative del ricorrente (essendo l'unico del nucleo familiare a svolgere attività lavorativa) e dell'intervenuta confessione.

Si evidenzia, poi, quanto alla circostanza che sarebbe intervenuta la revoca del beneficio della detenzione domiciliare disposta nell'ambito di un distinto procedimento nei confronti del Sanfilippo, che trattasi di fatto remoto in cui al predetto veniva revocato il beneficio concesso dal Tribunale di sorveglianza per via di un accertamento per furto di energia elettrica effettuato nel precedente immobile ove egli risiedeva; sicchè appare evidente che nel caso che occupa le modalità di controllo elettronico di cui all'articolo 275-bis, comma 1, risulterebbero incisive ed affidabili ai fini cautelari; diversamente non si spiegherebbe la ratio della norma atteso che con l'introduzione di tale meccanismo il legislatore ha inteso ridurre la necessità di ricorrere alla custodia carceraria; tali considerazione vengono vieppiù avallate dal contegno processuale mantenuto dal ricorrente durante il proprio interrogatorio in cui ha confessato i fatti.

Si contesta, altresì, l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui Sanfilippo sarebbe inserito in ambienti criminali, desunta erroneamente dalla circostanza del ritrovamento di una parte di arma comune da fuoco nella sua abitazione, avendo il ricorrente già spiegato le ragioni per le quali non aveva denunciato la presenza di parti di arma da fuoco ritrovate nell'immobile confiscato alla mafia ed assegnato a lui e al suo nucleo familiare; egli aveva, cioè, ammesso di avere omesso tale denuncia ma ne spiegava le ragioni plausibili in ossequio alla produzione effettuata il 29 dicembre 2023, del tutto pretermessa nella valutazione del Tribunale; d'altra parte risultano a carico del Sanfilippo unicamente precedenti per reati contro il patrimonio, egli non risulta giammai coinvolto in fatti relativi ad ambienti criminali.

Tanto basta per escludere la spiccata pericolosità sociale del Sanfilippo di cui si parla nel provvedimento impugnato.

2. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'indagato ha insistito nell"accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La completezza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, non affetta da evidente vizio argomentativo, né da alcuna violazione di legge impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per essersi dedotta una censura, nel suo complesso, manifestamente infondata.

Va, in proposito, rammentato che i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelarli sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale ViZiD, per poter essere rilevato, deve assumere ì connotati indicati nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391).

Donde, a partire dal menzionato autorevole arresto, la cattedra nomofilattíca ha costantemente impartito l'insegnamento secondo il quale il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che Io hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle arciomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

Da tali massime di orientamento si desume, quindi, che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, ne' con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espresso dai giudici di merito, sull'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull'attendibilità delle fonti di prova, dovendo il controllo in parola essere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 - dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 4491 del 03/07/1996, Schiani, Rv, 205643).

Rimanendo entro i confini di tale pacifica interpretazione, deve darsi atto che la motivazione del provvedimento impugnato è tutt'altro che priva di coerenza, completezza e logicità, né può ritenersi che si sia incorsi in violazione di legge applicandosi, nel caso di specie, la misura cautelare della cusl:odia in carcere.

Ed invero, il collegio territoriale afferma che, nel caso di specie, non solo sussistono le dette esigenze cautelari per l'abitualità e attualità della condotta ma anche che esse non possono essere salvaguardate se non con la misura di massimo rigore della restrizione carceraria.

Si evidenzia come essa sia imposta dall'assoluta gravità delle condotte ascritte al ricorrente poste in essere l'una a poca distanza dall'altra, con scelta accurata delle vittime, e dagli innumerevoli precedenti specifici che evidenziano l'elevato grado di pericolosità dello stesso sotto il profilo della reiterazione di reati della stessa specie.

Se è vero, poi, che nel sottolineare la pericolosità del ricorrente si sia fatto riferimento anche alla circostanza del rinvenimento di parte di un'arma presso la sua abitazione, è altrettanto vero che tale particolare è stato evidenziato nell'ambito della valutazione complessiva della pericolosità sociale del Sanfilippo e che, allorquando si è trattato di valutare specificamente il profilo della sostituzione con la misura degli arresti domiciliari col presidio del braccialetto elettronico, il Tribunale ha considerato ben altri aspetti.

Ha in particolare osservato al riguardo il provvedimento impugnato che non varrebbe a neutralizzare il rischio di reiterazione del reato posto lo strumento elettronico, il quale, se importa una tempestiva segnalazione della violazione delle prescrizioni correlate agli arresti domiciliari, di certo non impedisce siffatta violazione, e ciò vieppiù rispetto ad un soggetto che, come nel caso di specie, ha mostrato una radicale indifferenza per le precedenti condanne inflittegli per analoghi reati nonché per la misura di prevenzione applicatagli.

Deve peraltro osservarsi, si argomenta ulteriormente nel provvedimento impugnato, che dal casellario giudiziale in atti risulta anche la revoca del beneficio della detenzione domiciliare disposta nell'ambito di un distinto procedimento nei confronti del ricorrente, che di là della sua risalenza nel tempo e delle ragioni ad essa sottese, ha — giustamente - costituito pur sempre un ulteriore indice di valutazione.

Ha anche aggiunto, il Tribunale, che la custodia in carcere è l'unica adeguata ad arginare la predetta esigenza cautelare non rinvenendosi liella personalità del ricorrente elemento alcuno da cui desumere profili denotanti capacità di autocontrollo e di spontaneo rispetto da parte del medesimo delle prescrizioni connaturate alla restrizione domiciliare, denotando, piuttosto, il suo pregresso la sua mancanza di autolimitazione; mancanza di autocontrollo non superabile con la addotta confessione che aveva ad oggetto aspetti non suscettibili di essere avversati, né ovviamente alla luce delle esigenze lavorative che non possono che avere una valenza recessiva rispetto alla pregnante esigenza di sicurezza della collettività come adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato.

A fronte di un siffatto argomentare, le censure enucleate dal ricorrente manifestano la inammissibilità del ricorso; esse non consentono di superare in alcun modo gli esaustivi argomenti, sviluppati in maniera completa e del tutto logica, dal Tribunale nel provvedimento impugnato.

Ed invero, la misura degli arresti domiciliari, anche se disposta con le modalità più stringenti e con strumenti elettronici dì controllo, strumentazione che permette solo il rilevamento della violazione della permanenza nei domicilio e non la localizzazione del soggetto, non è considera bile idonea di fronte a soggetti che hanno dimostrato notevole spregiudicatezza delinquenziale, che lungi dal qualificarsi come occasionale, si sia reiteratamente palesata anche in contesti diversi; di talché, al cospetto di un quadro così allarmante, le deduzioni difensive riguardanti la non necessità del carcere finiscono col risolversi anche in annotazioni in fatto estranee all'orizzonte cognitivo di questa Corte di legittimità.

2. Dalle superiori considerazioni discende l'inammissibilità del ricorso cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. peri., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, attesi i profili di colpa emergenti dai medesimo ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERIA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; te lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della cautela di Palermo del 29.12.2023, reiettiva dell'istanza di riesame presentata avverso il provvedimento del 11 dicembre 2023, emesso dal Gip presso il Tribunale di Palermo, con cui è stata applicata nei confronti del pretetto la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di cui agli articoli 624 bis, aggravato, cod. pen. contestati con la recidiva reiterata e specifica. In buona sostanza, lamenta che il G.i.p. prima, e il Tribunale del riesame poi, nonostante l'impugnazione proposta specificamente al riguardo, abbiano ritenuto la custodia cautelare in carcere l'unica idonea a contenere le evidenziate esigenze cautelari, senza considerare che, invece, la misura, meno gravosa, degli arresti domiciliari col presidio del cd. braccialetto elettronico è da ritenersi del tutto adeguata e sufficiente rispetto alle esigenze prospettate, tenuto anche conto delle esigenze lavorative del ricorrente (essendo l'unico del nucleo familiare a svolgere attività lavorativa) e dell'intervenuta confessione. Si evidenzia, poi, quanto alla circostanza che sarebbe intervenuta la revoca del beneficio della detenzione domiciliare disposta nell'ambito di un distinto procedimento nei confronti del Sanfilippo, che trattasi di fatto remoto in cui al predetto veniva revocato il beneficio concesso dal Tribunale di sorveglianza per via di un accertamento per furto di energia elettrica effettuato nel precedente immobile ove egli risiedeva; sicchè appare evidente che nel caso che occupa le modalità di controllo elettronico di cui all'articolo 275-bis, comma 1, risulterebbero incisive ed affidabili ai fini cautelari; diversamente non si spiegherebbe la ratio della norma atteso che con l'introduzione di tale meccanismo il legislatore ha inteso ridurre la necessità di ricorrere alla custodia carceraria; tali considerazione vengono vieppiù avallate dal contegno processuale mantenuto dal ricorrente durante il proprio interrogatorio in cui ha confessato i fatti. Si contesta, altresì, l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui Sanfilippo sarebbe inserito in ambienti criminali, desunta erroneamente dalla circostanza del ritrovamento di una parte di arma comune da fuoco nella sua abitazione, avendo il ricorrente già spiegato le ragioni per le quali non aveva denunciato la presenza di parti di arma da fuoco ritrovate nell'immobile confiscato alla mafia ed assegnato a lui e al suo nucleo familiare; egli aveva, cioè, ammesso di avere omesso tale denuncia ma ne spiegava le ragioni plausibili in ossequio alla produzione effettuata il 29 dicembre 2023, del tutto pretermessa nella valutazione del Tribunale; d'altra parte risultano a carico del Sanfilippo unicamente precedenti per reati contro il patrimonio, egli non risulta giammai coinvolto in fatti relativi ad ambienti criminali. Tanto basta per escludere la spiccata pericolosità sociale del Sanfilippo di cui si parla nel provvedimento impugnato. 2. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'indagato ha insistito nell"accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La completezza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, non affetta da evidente vizio argomentativo, né da alcuna violazione di legge impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per essersi dedotta una censura, nel suo complesso, manifestamente infondata. Va, in proposito, rammentato che i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelarli sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale ViZiD, per poter essere rilevato, deve assumere ì connotati indicati nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Donde, a partire dal menzionato autorevole arresto, la cattedra nomofilattíca ha costantemente impartito l'insegnamento secondo il quale il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che Io hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle arciomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Da tali massime di orientamento si desume, quindi, che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, ne' con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espresso dai giudici di merito, sull'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull'attendibilità delle fonti di prova, dovendo il controllo in parola essere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 - dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 4491 del 03/07/1996, Schiani, Rv, 205643). Rimanendo entro i confini di tale pacifica interpretazione, deve darsi atto che la motivazione del provvedimento impugnato è tutt'altro che priva di coerenza, completezza e logicità, né può ritenersi che si sia incorsi in violazione di legge applicandosi, nel caso di specie, la misura cautelare della cusl:odia in carcere. Ed invero, il collegio territoriale afferma che, nel caso di specie, non solo sussistono le dette esigenze cautelari per l'abitualità e attualità della condotta ma anche che esse non possono essere salvaguardate se non con la misura di massimo rigore della restrizione carceraria. Si evidenzia come essa sia imposta dall'assoluta gravità delle condotte ascritte al ricorrente poste in essere l'una a poca distanza dall'altra, con scelta accurata delle vittime, e dagli innumerevoli precedenti specifici che evidenziano l'elevato grado di pericolosità dello stesso sotto il profilo della reiterazione di reati della stessa specie. Se è vero, poi, che nel sottolineare la pericolosità del ricorrente si sia fatto riferimento anche alla circostanza del rinvenimento di parte di un'arma presso la sua abitazione, è altrettanto vero che tale particolare è stato evidenziato nell'ambito della valutazione complessiva della pericolosità sociale del Sanfilippo e che, allorquando si è trattato di valutare specificamente il profilo della sostituzione con la misura degli arresti domiciliari col presidio del braccialetto elettronico, il Tribunale ha considerato ben altri aspetti. Ha in particolare osservato al riguardo il provvedimento impugnato che non varrebbe a neutralizzare il rischio di reiterazione del reato posto lo strumento elettronico, il quale, se importa una tempestiva segnalazione della violazione delle prescrizioni correlate agli arresti domiciliari, di certo non impedisce siffatta violazione, e ciò vieppiù rispetto ad un soggetto che, come nel caso di specie, ha mostrato una radicale indifferenza per le precedenti condanne inflittegli per analoghi reati nonché per la misura di prevenzione applicatagli. Deve peraltro osservarsi, si argomenta ulteriormente nel provvedimento impugnato, che dal casellario giudiziale in atti risulta anche la revoca del beneficio della detenzione domiciliare disposta nell'ambito di un distinto procedimento nei confronti del ricorrente, che di là della sua risalenza nel tempo e delle ragioni ad essa sottese, ha — giustamente - costituito pur sempre un ulteriore indice di valutazione. Ha anche aggiunto, il Tribunale, che la custodia in carcere è l'unica adeguata ad arginare la predetta esigenza cautelare non rinvenendosi liella personalità del ricorrente elemento alcuno da cui desumere profili denotanti capacità di autocontrollo e di spontaneo rispetto da parte del medesimo delle prescrizioni connaturate alla restrizione domiciliare, denotando, piuttosto, il suo pregresso la sua mancanza di autolimitazione; mancanza di autocontrollo non superabile con la addotta confessione che aveva ad oggetto aspetti non suscettibili di essere avversati, né ovviamente alla luce delle esigenze lavorative che non possono che avere una valenza recessiva rispetto alla pregnante esigenza di sicurezza della collettività come adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato. A fronte di un siffatto argomentare, le censure enucleate dal ricorrente manifestano la inammissibilità del ricorso; esse non consentono di superare in alcun modo gli esaustivi argomenti, sviluppati in maniera completa e del tutto logica, dal Tribunale nel provvedimento impugnato. Ed invero, la misura degli arresti domiciliari, anche se disposta con le modalità più stringenti e con strumenti elettronici dì controllo, strumentazione che permette solo il rilevamento della violazione della permanenza nei domicilio e non la localizzazione del soggetto, non è considera bile idonea di fronte a soggetti che hanno dimostrato notevole spregiudicatezza delinquenziale, che lungi dal qualificarsi come occasionale, si sia reiteratamente palesata anche in contesti diversi; di talché, al cospetto di un quadro così allarmante, le deduzioni difensive riguardanti la non necessità del carcere finiscono col risolversi anche in annotazioni in fatto estranee all'orizzonte cognitivo di questa Corte di legittimità. 2. Dalle superiori considerazioni discende l'inammissibilità del ricorso cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. peri., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, attesi i profili di colpa emergenti dai medesimo ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen
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