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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 maggio 2024

Cassazione n. 28117/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24765/2023) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. depositata il 5 maggio 2024, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70C60 D643N), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1297/2023, pubblicata in data 11 maggio 2023; Vendita –Beni mobili – Consegna beni o restituzione prezzo R.G.N. 24765/23 C.C.1/10/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vista l’opposizione tempestivamente spiegata dalla ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bisc.p.c.; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con decreto ingiuntivo n. 1314/2013 del 13 novembre 2013, il Giudice di Pace di Foggia ingiungeva, a carico di [OSCURATO:PERSONA], la consegna, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., dei beni mobili oggetto di compravendita di cui alla fattura n. 2 del 25 marzo 2011 o, in alternativa, il pagamento del prezzo corrisposto di euro 3.600,00, con la concessione della provvisoria esecuzione inaudita altera parte.

Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] spiegava opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo e, per l’effetto, conveniva, davanti al Giudice di Pace di Foggia, la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che il provvedimento monitorio opposto fosse revocato, poiché la fattura era stata emessa dalla stessa debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. e, comunque, nessuna compravendita era intercorsa tra le parti, né alcun prezzo era stato corrisposto.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1296/2014, depositata l’11 novembre 2014, rigettava l’opposizione spiegata e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto. 2.– Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2015, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erronea mancata ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente e ritualmente formulate da parte opponente nel giudizio di primo grado; 2) l’illogicità e contraddittorietà della motivazione della pronuncia impugnata; 3) la carenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento monitorio e l’erronea valutazione del materiale probatorio, con l’indebita attribuzione dei relativi oneri.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale insisteva per il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.

Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Foggia, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto, senza alcuna statuizione ulteriore sulla pretesa azionata.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che era inammissibile, e dunque inutilizzabile a fini probatori, la documentazione allegata dall’appellato alla propria comparsa di costituzione e risposta in sede di gravame, trattandosi di documenti risalenti agli anni 2011 e 2012 e quindi di formazione antecedente alla proposizione dell’appello, senza che peraltro – a fronte di tali documenti nuovi – fosse stata dimostrata l’impossibilità non imputabile di produrli nel giudizio di primo grado; b) che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la società opposta avesse dimostrato di aver adempiuto alla prestazione sulla stessa incombente di pagamento dei beni oggetto di compravendita, in favore della venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., di cui l’opponente era socio accomandatario; c) che, nel caso di specie, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dall’opponente – secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva omesso di versare alla società venditrice il corrispettivo della compravendita dei beni mobili oggetto della pretesa monitoria –, parte opposta non aveva congruamente assolto all’onere probatorio che le incombeva; d ) che, in particolare, la circostanza secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe pagato il corrispettivo mediante il versamento in contanti della complessiva somma di euro 7.800,00, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza puntualmente contestata dall’opponente, era risultata priva di alcun supporto probatorio; e) che neanche l’emanazione della fattura n. 2 del 25 marzo 2011 e la sua spedizione all’opposta erano in grado di comprovare l’effettivo pagamento della somma di euro 3.600,00, e così gli estratti del registro IVA acquisti e del registro dei beni ammortizzabili, quale documentazione fiscale che non godeva dello stesso regime probatorio delle scritture contabili delle società; f) che l’appellata non aveva riproposto in sede di gravame le richieste di prova orale, atte a dimostrare il pagamento della merce compravenduta. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA]. 4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 25 marzo 2024, depositata il 26 marzo 2024, accettata il 27 marzo 2024, comunicata il 27 marzo 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.

Con atto depositato il 5 maggio 2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio. 5.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e degli artt. 115 e 112 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che fosse onere dell’opposta, all’esito dell’eccezione sollevata dall’opponente di inadempimento in ordine al mancato pagamento del corrispettivo della vendita dei beni mobili pretesi in consegna, dimostrare l’avvenuto pagamento.

E ciò senza che tale eccezione di inadempimento fosse stata effettivamente proposta dall’opponente e in contrasto con la motivazione dell’ordinanza con la quale l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado era stata rigettata. 1.1.–Il motivo è infondato.

Infatti, quale giudice del fatto processuale, è stato possibile verificare che, con l’atto introduttivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente ha espressamente negato che alcuna compravendita fosse intercorsa tra le parti e, in ogni caso, ha escluso che alcuna somma di denaro fosse stata corrisposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. per il titolo dedotto in causa, non avendo la fattura prodotta nel procedimento monitorio alcuna valenza di autenticità e mancando alcuna dimostrazione dell’avvenuto pagamento del prezzo asseritamente versato.

Segnatamente, a pag. 3 dell’atto di opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA], si è affermato: “In tale contesto, è evidente che il decreto ingiuntivo non si fonda su documentazione idonea allo scopo poiché la fattura non è stata emessa dal presunto creditore bensì dall’asserito debitore che, peraltro, contesta di averla mai emessa per inesistenza del rapporto sottostante”.

E ancora più esplicitamente, a pag. 5, si è testualmente sostenuto: “Fermo quanto innanzi, la pretesa della [OSCURATO:SOCIETA], prima ancora di essere illegittima, è infondata e temeraria.

Ed infatti nessuna compravendita dei beni riportati in fattura è stata realmente posta in essere, né alcuna somma di denaro è stata corrisposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA].: la fattura prodotta da controparte non ha nessun elemento di autenticità (non è sottoscritta, non è quietanzata, non è autenticata) ragion per cui è addirittura superfluo contestarne la veridicità non potendo essere riferita all’opponente; alcuna prova (assegno o bonifico bancario) è stata fornita circa il pagamento della somma che si assume aver versato”.

Sicché l’ordinanza interlocutoria evocata ha erroneamente ritenuto che tale eccezione d’inadempimento non fosse stata proposta.

In conseguenza, correttamente la sentenza impugnata ha applicato il principio secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l’adempimento (nella fattispecie, l’ingiunta opponente), ove sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente (nella fattispecie, l’ingiungente opposta) l’onere di dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006).

Senonché la prova della stipulazione del contratto di vendita dei mobili indicati e del pagamento del prezzo non è stata fornita dalla parte opposta. 2.– Con il secondo motivo svolto la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza, per avere il giudice di secondo grado dichiarato l’inammissibilità della documentazione allegata dalla appellata alla propria comparsa di costituzione e risposta in sede di gravame, reputando che si trattasse di documenti risalenti agli anni 2011 e 2012, che avrebbero potuto essere prodotti nel corso del giudizio di primo grado.

E ciò benché tali documenti fossero solo in parte nuovi e comunque indispensabili ai fini della decisione. 2.1.–Il motivo è infondato.

Si premette che, all’esito della riforma dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., non è più ammessa la produzione in appello dei documenti indispensabili per la decisione, ma dei soli documenti di cui si dimostri l’impossibilità della produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile al producente, novella che si applica alla fattispecie, stante che la sentenza di primo grado è stata pubblicata successivamente all’11 settembre 2012 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017).

In ogni caso, la doglianza è aspecifica, non essendovi alcuna indicazione del precipuo contenuto di tali documenti e, con riferimento ai documenti asseritamente prodotti sin dal giudizio di primo grado, alcuna indicazione del contesto processuale in cui tale produzione sarebbe avvenuta.

Tardivamente nell’istanza di opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio si allude altrettanto genericamente allo “spesometro”.

Né il solo fatto che sia stata chiesta l’esibizione documentale, cui il Giudice di Pace non ha dato corso, giustificava la produzione documentale in sede di gravame. 3.– Con il terzo motivo proposto la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza in ordine alla valutazione della prova nonché alla contraddittorietà e conflittualità con l’ordinanza di rigetto della sospensiva dell’11 marzo 2016, per avere il Tribunale reputato che l’opponente avesse specificamente contestato le deduzioni poste a fondamento dell’azione monitoria.

E ciò in distonia con l’ordinanza interlocutoria evocata. 3.1.–Il motivo è infondato.

Come riportato nei passaggi della citazione introduttiva dell’opposizione prima richiamati, l’opponente ha specificamente contestato che vi fosse stato alcun contratto di vendita tra le parti e comunque che l’acquirente avesse versato il prezzo di acquisto dei mobili oggetto dell’ingiunzione, senza che sul punto svolga alcuna valenza preclusiva la diversa valutazione di cui all’ordinanza interlocutoria che ha rigettato l’istanza di sospensione, che appunto non aveva portata decisoria.

Orbene, la contraddittorietà fra un’ordinanza istruttoria (e più in generale interlocutoria) e la successiva sentenza di merito non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all’art. 177, primo comma, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25183 del 17/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2213 del 05/04/1984).

Non spiegando alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione può, dunque, essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata, come nella specie. 4.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 1.500,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.500,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24765/2023) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. depositata il 5 maggio 2024, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70C60 D643N), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1297/2023, pubblicata in data 11 maggio 2023; Vendita –Beni mobili – Consegna beni o restituzione prezzo R.G.N. 24765/23 C.C.1/10/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vista l’opposizione tempestivamente spiegata dalla ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bisc.p.c.; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con decreto ingiuntivo n. 1314/2013 del 13 novembre 2013, il Giudice di Pace di Foggia ingiungeva, a carico di [OSCURATO:PERSONA], la consegna, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., dei beni mobili oggetto di compravendita di cui alla fattura n. 2 del 25 marzo 2011 o, in alternativa, il pagamento del prezzo corrisposto di euro 3.600,00, con la concessione della provvisoria esecuzione inaudita altera parte. Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] spiegava opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo e, per l’effetto, conveniva, davanti al Giudice di Pace di Foggia, la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che il provvedimento monitorio opposto fosse revocato, poiché la fattura era stata emessa dalla stessa debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. e, comunque, nessuna compravendita era intercorsa tra le parti, né alcun prezzo era stato corrisposto. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1296/2014, depositata l’11 novembre 2014, rigettava l’opposizione spiegata e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto. 2.– Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2015, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) l’erronea mancata ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente e ritualmente formulate da parte opponente nel giudizio di primo grado; 2) l’illogicità e contraddittorietà della motivazione della pronuncia impugnata; 3) la carenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento monitorio e l’erronea valutazione del materiale probatorio, con l’indebita attribuzione dei relativi oneri. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale insisteva per il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza impugnata. Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Foggia, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto, senza alcuna statuizione ulteriore sulla pretesa azionata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che era inammissibile, e dunque inutilizzabile a fini probatori, la documentazione allegata dall’appellato alla propria comparsa di costituzione e risposta in sede di gravame, trattandosi di documenti risalenti agli anni 2011 e 2012 e quindi di formazione antecedente alla proposizione dell’appello, senza che peraltro – a fronte di tali documenti nuovi – fosse stata dimostrata l’impossibilità non imputabile di produrli nel giudizio di primo grado; b) che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la società opposta avesse dimostrato di aver adempiuto alla prestazione sulla stessa incombente di pagamento dei beni oggetto di compravendita, in favore della venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., di cui l’opponente era socio accomandatario; c) che, nel caso di specie, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dall’opponente – secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva omesso di versare alla società venditrice il corrispettivo della compravendita dei beni mobili oggetto della pretesa monitoria –, parte opposta non aveva congruamente assolto all’onere probatorio che le incombeva; d ) che, in particolare, la circostanza secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe pagato il corrispettivo mediante il versamento in contanti della complessiva somma di euro 7.800,00, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza puntualmente contestata dall’opponente, era risultata priva di alcun supporto probatorio; e) che neanche l’emanazione della fattura n. 2 del 25 marzo 2011 e la sua spedizione all’opposta erano in grado di comprovare l’effettivo pagamento della somma di euro 3.600,00, e così gli estratti del registro IVA acquisti e del registro dei beni ammortizzabili, quale documentazione fiscale che non godeva dello stesso regime probatorio delle scritture contabili delle società; f) che l’appellata non aveva riproposto in sede di gravame le richieste di prova orale, atte a dimostrare il pagamento della merce compravenduta. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA]. 4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 25 marzo 2024, depositata il 26 marzo 2024, accettata il 27 marzo 2024, comunicata il 27 marzo 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso. Con atto depositato il 5 maggio 2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio. 5.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e degli artt. 115 e 112 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che fosse onere dell’opposta, all’esito dell’eccezione sollevata dall’opponente di inadempimento in ordine al mancato pagamento del corrispettivo della vendita dei beni mobili pretesi in consegna, dimostrare l’avvenuto pagamento. E ciò senza che tale eccezione di inadempimento fosse stata effettivamente proposta dall’opponente e in contrasto con la motivazione dell’ordinanza con la quale l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado era stata rigettata. 1.1.–Il motivo è infondato. Infatti, quale giudice del fatto processuale, è stato possibile verificare che, con l’atto introduttivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente ha espressamente negato che alcuna compravendita fosse intercorsa tra le parti e, in ogni caso, ha escluso che alcuna somma di denaro fosse stata corrisposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. per il titolo dedotto in causa, non avendo la fattura prodotta nel procedimento monitorio alcuna valenza di autenticità e mancando alcuna dimostrazione dell’avvenuto pagamento del prezzo asseritamente versato. Segnatamente, a pag. 3 dell’atto di opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA], si è affermato: “In tale contesto, è evidente che il decreto ingiuntivo non si fonda su documentazione idonea allo scopo poiché la fattura non è stata emessa dal presunto creditore bensì dall’asserito debitore che, peraltro, contesta di averla mai emessa per inesistenza del rapporto sottostante”. E ancora più esplicitamente, a pag. 5, si è testualmente sostenuto: “Fermo quanto innanzi, la pretesa della [OSCURATO:SOCIETA], prima ancora di essere illegittima, è infondata e temeraria. Ed infatti nessuna compravendita dei beni riportati in fattura è stata realmente posta in essere, né alcuna somma di denaro è stata corrisposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA].: la fattura prodotta da controparte non ha nessun elemento di autenticità (non è sottoscritta, non è quietanzata, non è autenticata) ragion per cui è addirittura superfluo contestarne la veridicità non potendo essere riferita all’opponente; alcuna prova (assegno o bonifico bancario) è stata fornita circa il pagamento della somma che si assume aver versato”. Sicché l’ordinanza interlocutoria evocata ha erroneamente ritenuto che tale eccezione d’inadempimento non fosse stata proposta. In conseguenza, correttamente la sentenza impugnata ha applicato il principio secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l’adempimento (nella fattispecie, l’ingiunta opponente), ove sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente (nella fattispecie, l’ingiungente opposta) l’onere di dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006). Senonché la prova della stipulazione del contratto di vendita dei mobili indicati e del pagamento del prezzo non è stata fornita dalla parte opposta. 2.– Con il secondo motivo svolto la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza, per avere il giudice di secondo grado dichiarato l’inammissibilità della documentazione allegata dalla appellata alla propria comparsa di costituzione e risposta in sede di gravame, reputando che si trattasse di documenti risalenti agli anni 2011 e 2012, che avrebbero potuto essere prodotti nel corso del giudizio di primo grado. E ciò benché tali documenti fossero solo in parte nuovi e comunque indispensabili ai fini della decisione. 2.1.–Il motivo è infondato. Si premette che, all’esito della riforma dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., non è più ammessa la produzione in appello dei documenti indispensabili per la decisione, ma dei soli documenti di cui si dimostri l’impossibilità della produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile al producente, novella che si applica alla fattispecie, stante che la sentenza di primo grado è stata pubblicata successivamente all’11 settembre 2012 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017). In ogni caso, la doglianza è aspecifica, non essendovi alcuna indicazione del precipuo contenuto di tali documenti e, con riferimento ai documenti asseritamente prodotti sin dal giudizio di primo grado, alcuna indicazione del contesto processuale in cui tale produzione sarebbe avvenuta. Tardivamente nell’istanza di opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio si allude altrettanto genericamente allo “spesometro”. Né il solo fatto che sia stata chiesta l’esibizione documentale, cui il Giudice di Pace non ha dato corso, giustificava la produzione documentale in sede di gravame. 3.– Con il terzo motivo proposto la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza in ordine alla valutazione della prova nonché alla contraddittorietà e conflittualità con l’ordinanza di rigetto della sospensiva dell’11 marzo 2016, per avere il Tribunale reputato che l’opponente avesse specificamente contestato le deduzioni poste a fondamento dell’azione monitoria. E ciò in distonia con l’ordinanza interlocutoria evocata. 3.1.–Il motivo è infondato. Come riportato nei passaggi della citazione introduttiva dell’opposizione prima richiamati, l’opponente ha specificamente contestato che vi fosse stato alcun contratto di vendita tra le parti e comunque che l’acquirente avesse versato il prezzo di acquisto dei mobili oggetto dell’ingiunzione, senza che sul punto svolga alcuna valenza preclusiva la diversa valutazione di cui all’ordinanza interlocutoria che ha rigettato l’istanza di sospensione, che appunto non aveva portata decisoria. Orbene, la contraddittorietà fra un’ordinanza istruttoria (e più in generale interlocutoria) e la successiva sentenza di merito non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all’art. 177, primo comma, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25183 del 17/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018; Sez. 2, Sentenza n. 2213 del 05/04/1984). Non spiegando alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione può, dunque, essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata, come nella specie. 4.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 1.500,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p
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