CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione CINTURA [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna per furto di energia e per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis, cod. pen., commessi in Palermo il 11/5/2017 (il furto almeno dal 10/12/2016); considerato che il ricorrente ha contestato con il primo motivo un vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale quanto alla riduzione operata per il tentativo, in un caso in cui si è proceduto per furto consumato; con il secondo e il terzo ha contestato rispettivamente la mancata elisione della recidiva (al contrario debitamente argomentata dalla Corte territoriale) e la dosimetria della pena, in un caso in cui quella base è discosta di soli due mesi dal minimo edittale; che difetta un effettivo confronto con le ragioni della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), cosicché il ricorso è inammissibile; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]