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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 1989

Cassazione n. 14201/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1989 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41909/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Monocratico di Palermo che aveva condannato l'imputato per il reato di furto di energia elettrica pluriaggravato, ha concesso le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione degli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod.pen. propone doglianze non deducibili nel giudizio di legittimità siccome volte a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod.pen. — deve ritenersi manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: « In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta » (Cass. Pen. Sez.

V, n. 1094 del 3/11/2021, Rv. 282543); Il motivo risulta, inoltre, non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; considerato che il medesimo motivo di ricorso, quando si sofferma anche sulla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen., lo fa errando nell'individuazione dell'ipotesi contestata e ritenuta sussistente dai Giudici di merito, vale a dire quella della violenza sulle cose e non già del mezzo fraudolento; Ritenuto che il terzo ed ultimo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. — non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, ma reitera le stesse censure dell'atto di appello, non confrontandosi con la risposta che, sul punto, ha fornito la Corte di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1989 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41909/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Monocratico di Palermo che aveva condannato l'imputato per il reato di furto di energia elettrica pluriaggravato, ha concesso le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione degli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod.pen. propone doglianze non deducibili nel giudizio di legittimità siccome volte a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod.pen. — deve ritenersi manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: « In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta » (Cass. Pen. Sez. V, n. 1094 del 3/11/2021, Rv. 282543); Il motivo risulta, inoltre, non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; considerato che il medesimo motivo di ricorso, quando si sofferma anche sulla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen., lo fa errando nell'individuazione dell'ipotesi contestata e ritenuta sussistente dai Giudici di merito, vale a dire quella della violenza sulle cose e non già del mezzo fraudolento; Ritenuto che il terzo ed ultimo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. — non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, ma reitera le stesse censure dell'atto di appello, non confrontandosi con la risposta che, sul punto, ha fornito la Corte di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 14201/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris