CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uido [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 22 agosto 2025, depositata il 5 gennaio 2026, ilTribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dalpubblico ministero contro l'ordinanza del 24 luglio del 2025 con cui il giudice perle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto lasostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degliarresti domiciliari, ha applicato la custodia in carcere nei confronti diXXXXXXXXXXXX, imputato del reato di cui agli artt. 56 – 575 cod. pen. per avertentato di uccidere la ex fidanzata, colpendola ripetutamente con un coltello sullapubblica via, senza riuscire nel proprio intento per l’intervento di un passante.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimentoall'affermazione dell'ordinanza impugnata, secondo cui la custodia domiciliaresarebbe insufficiente per l'allarmante incapacità di autocontrollo degli istintiviolenti da parte dell'imputato desunta dalle modalità aggressive del fatto,motivazioni insufficiente perché si concentra sul reato, anziché sulla persona dichi l'ha commesso, che, invece, è un passaggio necessario per poter predire lapericolosità di una persona.Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione nella parte in cuiafferma che non esisterebbero elementi in grado di dimostrare che nel periodo didetenzione carceraria l'imputato abbia raggiunto una condizione di equilibriopsicoaffettivo stabile; la carcerazione, infatti, ha resettato lo stato psichicospezzando la situazione di grave stress e di grave squilibrio emotivo in cui egli sitrovava al momento del reato.Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione nella parte in cui affermache l'imputato potrebbe sfuggire ai controlli di polizia, perché è stato capacedopo il delitto di stare in fuga per cinque ore, dandosi anche ad una spericolatacondotta di guida nei confronti della pattuglia che alla fine lo ha individuato, inquanto il giorno dell'omicidio l'imputato era persona ancora affetta dapsicopatologia da depressione maggiore, e dunque una persona anche capace digesti inconsulti che erano frutto della patologia, e che non sono più attuali.Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione nella parte in cuisostiene che il luogo di esecuzione della custodia domiciliare sarebbe inidoneoperché posto ad una distanza dalla vittima percorribile in circa un'ora,affermazione che sarebbe viziata perché il Tribunale omette di considerare chel'esecuzione della custodia domiciliare è rafforzata dal braccialetto elettronico, ciòconsentirebbe di intervenire prima che lo stesso copra la distanza indicata.Con il quinto motivo deduce vizio della motivazione dell'ordinanzaimpugnata nella parte in cui sostiene che la personalità dell'imputato ècaratterizzata da tratti narcisistici ed istrionici tale da rendere inidonea ogni altramisura cautelare, perché la perizia riconosce che l'agire delittuoso è maturato inun contesto di disturbo e che l'intervenuta carcerazione ha agito alla stregua diun fattore di rottura del circuito depressivo.Con il sesto motivo deduce vizio della motivazione dell'ordinanza impugnatanella parte in cui afferma che non vi sarebbe prova che l’imputato abbiaraggiunto un affidabile e stabile equilibrio, perché non si comprende quale provasi ritenga necessaria, atteso che, da ultimo, la psichiatra che sta seguendo ilricorrente in incontri di psicoterapia ha affermato lo stesso è in compensopsicopatologico.3. La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.Con requisitoria orale il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. È infondato, anzitutto, il primo motivo in cui il ricorso deduce che la sceltadella misura sarebbe stata motivata con le modalità aggressive del fatto, anzichécon il riferimento alle caratteristiche della persona di chi l'ha commesso.L’argomento è infondato, in quanto in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità che ritiene che, nella valutazione del pericolo di recidiva di cui all’art274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., “la modalità della condotta e lecircostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concretielementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabilericaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati” (Sez. 5, n. 49038 del14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 – 01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016,Biondo, Rv. 267798 – 01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv.265168 - 01).Il ricorso aggiunge che l’ordinanza sarebbe viziata perché l’imputato èincensurato e non ha altre pendenze processuali, ma l’argomento è infondato, inquanto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l’assenza di precedentipenali è solo uno degli elementi di valutazione del rischio di recidivanza, ma unelemento non decisivo, perché, altrimenti opinando, l'incensurato si porrebbeautomaticamente al di fuori di ogni diagnosi di pericolosità (Sez. 5, n. 5644 del25/09/2014, dep. 2015, Iov, Rv. 264212: ai fini della configurabilitàdell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274,lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito dalla personalitàdell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in viadisgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per unavalutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atticoncreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto diprecedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse uncomportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori diuna diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quelcomportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente).Il ricorso deduce, ancora, che nel senso della idoneità degli arrestidomiciliari depone anche la circostanza che l'imputato, ristretto in custodiadomiciliare a partire dal 24 luglio 2025, in esecuzione della ordinanza del giudiceper le indagini preliminari di sostituzione della misura, ha sempre rispettato leprescrizioni, ma l’argomento è infondato, perché censura l’ordinanza delTribunale del riesame sulla base di circostanze di fatto successive alla decisione,che è avvenuta il 22 agosto 2025. La corretta osservanza degli obblighi connessiad una misura cautelare è, peraltro, dovuta, per cui il comportamento correttotenuto nel corso della detenzione non è un elemento di valutazione sufficiente adincidere sulla scelta della misura (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv.274133; Sez. 5, n. 39792 del 29/5/2017, Saracino, Rv. 271119; Sez. 4, n.39531 del 17/10/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235391).2. Il secondo ed il terzo motivo, che devono essere esaminaticongiuntamente in quanto sostanzialmente ripetitivi, deducono che la pericolositàdel ricorrente sarebbe scemata, perché la carcerazione avvenuta dopo il fatto percui procede avrebbe avuto sul ricorrente l’effetto di una frattura che ha resettatolo stato psichico spezzando la situazione di grave stress e di grave squilibrioemotivo in cui sarebbe stato commesso il delitto.L’argomento è inammissibile per assertività, in quanto neppure indica ilcontenuto specifico dell’atto al quale la deduzione è affidata, limitandosi adindicare in una nota in calce il riferimento a pag. 51 della perizia in cui sitroverebbe il dato probatorio che il Tribunale ha omesso di valutare.Sono, infatti, inammissibili, per genericità, quei motivi che, deducendo ilvizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportanomeri stralci di singoli brani di prove estrapolati dal complessivo contenutodell'atto processuale (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2024, Savasta, Rv. 263601;Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2024, Bregamotti, Rv. 265053); nel sistemaprocessuale grava, difatti, sul ricorrente l'onere non solo di inequivocaindividuazione, ma anche di specifica rappresentazione degli atti processuali cheintende far valere (Sez. 5 n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 283370 – 01).Il ricorso è affetto sul punto anche da difetto di specificità, perché nonprende posizione sul passaggio logico dell’ordinanza impugnata, che ha valutatola eventuale situazione psicopatologia di stress in cui l’imputato avrebbecommesso il reato ed ha precisato che l’argomento del reset di tale stato pereffetto della carcerazione è introdotto, in realtà, dai consulenti di partedell’imputato, “perché il perito non condivide la premessa del ragionamento deiconsulenti di parte, ovvero che la depressione avesse avuto un'incidenza sullacapacità di intendere e di volere, e comunque l'agito delittuoso avesse costituitoun mero episodio depressivo reattivo a situazioni contingenti, dunque qualcosa dicompletamente stravagante nella vita psichica dell'interessato ben difficilmenteripetibile”, percorso logico con cui il ricorso non si confronta.3. È infondato, invece, il quarto motivo, che censura la motivazionedell’ordinanza nella parte in cui ha affermato che il luogo di esecuzione dellacustodia domiciliare sarebbe inidoneo a tutelare le esigenze cautelari perchéposto ad una distanza dalla vittima percorribile in circa un'ora, affermazione chesarebbe viziata perché il Tribunale omette di considerare che l'esecuzione dellacustodia domiciliare è rafforzata dal braccialetto elettronico che è chiamato asegnalare istantaneamente un eventuale allontanamento non autorizzato daluogo di custodia.L’ordinanza impugnata, che ha escluso l’idoneità degli arresti domiciliari conbraccialetto elettronico, ha richiamato, infatti, un indice di valutazione dellainidoneità della custodia domiciliare rafforzata dagli strumenti di controllo di cuiall’art. 275-bis cod. proc. pen., ovvero quello della prossimità del domiciliorispetto all’ambito territoriale in cui si esplica la vita della persona offesa, che hasuperato lo scrutinio della Corte di legittimità (v., per tutte, Sez. 1,n. 18491 del 25/02/2026, P., n.m.), in quanto applicazione coerente della normadell’art. 284, comma 1-bis cod. proc. pen., che impone che “il giudice dispone illuogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarieesigenze di tutela della persona offesa dal reato”.Costituisce, invece, questione di merito, non suscettibile di essere censuratain sede di legittimità, la individuazione della esatta distanza tra il domicilio in cuisi chiede di trascorrere gli arresti domiciliari ed il territorio in cui vive la vittimadel reato che è necessaria per far scattare l’applicazione del principio di cui allanorma citata.4. È inammissibile il quinto motivo, che contesta la parte della motivazionedell’ordinanza impugnata in cui si sostiene che la personalità dell'imputato ècaratterizzata da tratti narcisistici ed istrionici tale da rendere inidonea ogni altramisura cautelare, perché ciò significherebbe calpestare le conclusioni dellaperizia che sarebbero cristalline nell'affermare che l'agire delittuoso è maturatoin un contesto di disturbo e che l'intervenuta carcerazione avrebbe agito comeun fattore di rottura del circuito depressivo e di reset psichico dell’imputato.Il motivo ripropone nella sostanza le tesi del reset dell’atteggiamentopsicologico in cui sarebbe stato commesso il reato per effetto dell’intervenutacarcerazione, argomento già introdotto nel secondo e nel terzo motivo, ed èquindi, inammissibile per le medesime ragioni ivi indicate.5. È inammissibile anche il sesto motivo, in cui si deduce che, a differenza diquanto affermato nell’ordinanza impugnata, il ricorrente ha raggiunto unaffidabile e stabile equilibrio, come risulta anche dalla relazione dellopsicoterapeuta che sta seguendo l’imputato e che ha affermato che lo stesso è incompenso psicopatologico.Il motivo è inammissibile perché fondato su un atto (i colloqui con lapsicoterapeuta) che è successivo alla decisione del tribunale del riesame, e che,quindi, non è idoneo a viziare il percorso logico dell’ordinanza impugnata.6. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1,cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento.7. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.