Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 269/2025
ECLI:EU:C:2025:274
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0703
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 aprile 2025 (
1
)
Causa C‑703/23 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione 2014/145/PESC – Divieto d’ingresso o di transito nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Inserimento del nome della ricorrente – Articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, e articolo 2, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145/PESC – Nozione di “associazione” nel caso di due persone unite da un legame familiare»
I.
Introduzione
1.
Le presenti conclusioni riguardano l’impugnazione proposta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa in esame, diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑361/22
,
EU:T:2023:502
; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
2.
Con la propria sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente volto a far annullare, sulla base dell’articolo 263 TFUE:
–
da un lato, la decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2022, L 110, pag. 55
), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2022, L 110, pag. 3
) (
2
), e,
–
dall’altro lato, la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2022, L 239, pag. 149
), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2022, L 239, pag. 1
) (
3
),
nelle parti in cui tali atti (
4
) riguardano la ricorrente. In forza di detti atti, il Consiglio dell’Unione europea ha segnatamente assoggettato la ricorrente al divieto d’ingresso o di transito nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri e ha congelato tutti i suoi fondi e le sue risorse economiche nel medesimo territorio. Il Tribunale ha altresì respinto il ricorso nella parte in cui era volto ad ottenere, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe subito a causa dell’adozione dei medesimi atti.
3.
In particolare, il Tribunale ha interpretato la nozione di «associazione» di cui all’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, e all’articolo 2, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145, come modificata (
5
), nel senso che essa fa riferimento a persone fisiche o giuridiche che, in generale, sono legate da interessi comuni, senza che tuttavia sia richiesto un legame tramite un’attività economica. Riguardo ai membri di una stessa famiglia, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che il legame deve andare al di là del rapporto familiare e deve essere caratterizzato dall’oggettiva esistenza di un intreccio di interessi comuni. Su tale base, il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio non aveva commesso un errore di valutazione ritenendo che la ricorrente, quale membro del consiglio di amministrazione della fondazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
6
), fosse associata a suo marito il quale, come risultava dalla sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑252/22
,
EU:T:2023:496
), a sua volta soddisfaceva due dei criteri di inserimento previsti dalla decisione 2014/145 come modificata.
4.
La ricorrente critica il ragionamento del Tribunale e gli contesta di aver commesso un errore di diritto in sede di interpretazione della nozione di «associazione». A suo avviso, tale interpretazione conduce ad applicare il criterio previsto all’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, e all’articolo 2, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata a persone fisiche per il sol fatto dell’esistenza di un legame familiare tra loro, il che contrasterebbe con la giurisprudenza della Corte. Inoltre, la ricorrente ritiene che, per quanto attiene al caso di specie, il Tribunale non abbia illustrato gli interessi comuni che condividerebbe con suo marito e che andrebbero oltre la semplice comunanza d’interessi intrinseca a qualsiasi rapporto familiare.
5.
La presente causa ha ad oggetto una delle prime impugnazioni proposte dinanzi alla Corte relative alle misure restrittive adottate dal Consiglio nel 2022 a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa (
7
). Essa offre alla Corte l’occasione di soffermarsi sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, e dell’articolo 2, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata, che riguardano persone fisiche e/o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche che soddisfano almeno uno dei criteri di inserimento previsti da detti articoli.
6.
Si deve aggiungere che tale causa presenta un collegamento con la causa C‑702/23 P, instaurata con l’impugnazione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], marito della ricorrente. Con tale impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑252/22
,
EU:T:2023:496
), con cui il Tribunale ha confermato l’inserimento di quest’ultimo negli elenchi delle misure restrittive a causa in particolare dell’applicazione dei criteri previsti all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2014/145 come modificata. Anche le conclusioni in quest’ultima causa sono presentate in data odierna.
II.
Fatti, procedimento e conclusioni delle parti
A.
Fatti
7.
I fatti sono illustrati ai punti da 2 a 16 della sentenza impugnata e, ai fini delle presenti conclusioni, possono essere riassunti nel modo seguente.
8.
Il 17 marzo 2014, sulla base dell’articolo 29 TUE, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2014/145/PESC (
8
). In pari data, sulla base dell’articolo 215 TFUE, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014 (
9
).
9.
A seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/329 che modifica la decisione 2014/145 (
GU 2022, L 50, pag. 1
), nonché il regolamento (UE) 2022/330, che modifica il regolamento n. 269/2014 (
GU 2022, L 51, pag. 1
), in particolare al fine di adeguare i criteri in forza dei quali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi potevano essere oggetto delle misure restrittive in questione.
10.
L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145, nella versione modificata dalla decisione 2022/329 (
10
), è così formulato:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:
a)
delle persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o attuano dette azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina;
b)
delle persone fisiche che sostengono, materialmente o finanziariamente, i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi;
(...)
e le persone fisiche ad essi associate elencate nell’allegato».
11.
L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d), della decisione 2014/145 come modificata prevede il congelamento dei fondi appartenenti a persone fisiche che soddisfano criteri sostanzialmente identici a quelli enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale decisione. Anche il regolamento n. 269/2014, nella sua versione modificata dal regolamento 2022/330 (
11
), enuncia questi stessi criteri.
12.
L’8 aprile 2022, data la gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato gli atti iniziali controversi. Con tali atti, il nome della ricorrente è stato aggiunto, con il numero 903, all’elenco allegato alla decisione 2014/145 come modificata e, con lo stesso numero, a quello contenuto nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 come modificato con la seguente motivazione:
«[La sig.ra] [OSCURATO:PERSONA] è moglie del miliardario [OSCURATO:PERSONA], inserito nell’elenco di cui alla decisione [2014/145]. Partecipa ai suoi affari pubblici attraverso la [OSCURATO:PERSONA]. Trae pertanto vantaggio dal suo legame con [il sig.] [OSCURATO:PERSONA], il quale è responsabile di azioni di sostegno e politiche che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e del sostegno materiale e finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, e ne trae vantaggio».
13.
L’11 aprile 2022 è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
GU 2022, C 157, pag. 11
) un avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145 come modificata e al regolamento n. 269/2014 come modificato.
14.
Con messaggio di posta elettronica del 14 aprile 2022, la ricorrente ha chiesto al Consiglio di consentirle l’accesso all’intero fascicolo che la riguardava, il che è avvenuto il 28 aprile 2022.
15.
Con lettera del 31 maggio 2022, la ricorrente ha presentato una domanda di riesame al Consiglio.
16.
Il 14 settembre 2022 il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento controversi, i quali mantenevano l’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi in questione sulla base di una motivazione identica alla motivazione contestata contenuta negli atti iniziali controversi.
17.
Il 15 settembre 2022 il Consiglio ha notificato alla ricorrente gli atti di mantenimento controversi, indicandole, in sostanza, di non aver commesso un errore di valutazione, in quanto le misure restrittive di cui era oggetto si basavano sull’applicazione della nozione di «associazione» prevista all’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata. In proposito, il Consiglio ha precisato che l’associazione della ricorrente con suo marito emergeva non soltanto dai loro legami familiari, ma anche dal ruolo e dalle attività da lei svolti nella fondazione [OSCURATO:PERSONA], che la coinvolgevano nelle attività pubbliche di suo marito e le consentivano di trarne vantaggio, in particolare in termini di posizione sociale.
B.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
18.
Con atto introduttivo del 17 giugno 2022, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare gli atti iniziali controversi, nelle parti in cui inserivano il suo nome nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive. La ricorrente ha inoltre chiesto al Tribunale di riconoscerle il risarcimento del danno morale che asseriva di aver subito a causa dell’adozione di tali atti. Peraltro, il 25 novembre 2022 la ricorrente ha depositato una memoria di adattamento al fine di modificare il dispositivo del suo ricorso, includendovi una domanda di annullamento degli atti di mantenimento controversi.
19.
Nell’ambito del suo ricorso di annullamento, la ricorrente ha affermato, in primo luogo, che il Consiglio aveva violato il suo diritto alla tutela giurisdizionale, nonché l’obbligo di motivazione gravante su tale istituzione. In secondo luogo, la ricorrente ha contestato al Consiglio di essere incorso in un errore di valutazione ritenendola associata a suo marito, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata, tramite la fondazione [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, la ricorrente ha sostenuto che il Consiglio aveva violato il suo diritto di essere ascoltata.
20.
Il 6 settembre 2023, dopo aver respinto tutte le domande della ricorrente, il Tribunale ha rigettato il ricorso
in toto
.
21.
Riguardo, in particolare, all’errore di valutazione addotto dalla ricorrente (
12
), il Tribunale ha rilevato che la nozione di «associazione», pur essendo spesso utilizzata negli atti del Consiglio relativi alle misure restrittive, non è definita in quanto tale e il suo significato dipende dal contesto e dalle circostanze in questione. Tuttavia, alla luce della sentenza dell’8 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑212/22
,
EU:T:2023:104
; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), il Tribunale ha considerato che tale nozione riguarda persone fisiche o giuridiche che, in generale, sono legate da interessi comuni, senza nondimeno che sia richiesto un legame tramite un’attività economica.
22.
In tali circostanze, secondo il Tribunale, la nozione di «associazione» prevista dalle pertinenti disposizioni della decisione 2014/145 come modificata poteva essere interpretata nel senso che essa riguarda qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi entità che ha un legame, che vada al di là di una relazione familiare, con una persona oggetto di misure restrittive in ragione, come nel caso di specie, del sostegno finanziario a decisori russi responsabili dell’invasione dell’Ucraina o del vantaggio da questi tratto oppure del sostegno ad azioni o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
13
). Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la suesposta interpretazione non potesse essere messa in discussione dal considerando 7 di ciascuno degli atti iniziali controversi, di cui si avvaleva la ricorrente (
14
).
23.
Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato che la ricorrente e suo marito erano i fondatori della fondazione [OSCURATO:PERSONA] e avevano un ruolo attivo in quanto erano direttamente collegati alle sue attività operative e avevano poteri sostanziali nell’amministrazione di tale fondazione. Per quanto concerne la ricorrente, tale coinvolgimento si configurava tanto più in quanto ella era anche membro del consiglio d’amministrazione della fondazione [OSCURATO:PERSONA] (
15
). Il Tribunale ne ha quindi tratto la conclusione che il Consiglio aveva potuto ritenere, senza commettere un errore di valutazione, che, all’interno della fondazione [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente fosse associata a suo marito, il quale, a sua volta, come risultava dalla sentenza del 6 settembre 2023,[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑252/22
,
EU:T:2023:496
), soddisfaceva i criteri previsti all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2014/145 come modificata, e disporre di conseguenza misure restrittive nei suoi confronti (
16
).
24.
Il Tribunale ha infine respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale le sue attività all’interno della fondazione [OSCURATO:PERSONA] non presentavano alcun rischio di elusione delle misure restrittive di cui era oggetto suo marito ed erano prive di collegamento con l’invasione dell’Ucraina, per il motivo che né i criteri previsti all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2014/145 come modificata né la giurisprudenza richiedevano la dimostrazione di questi due elementi (
17
).
C.
Conclusione delle parti
25.
Con la propria impugnazione, presentata il 16 novembre 2023, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
decidere il ricorso nel merito e annullare gli atti controversi nelle parti in cui la riguardano, e
–
condannare il Consiglio alle spese.
26.
Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione;
–
condannare la ricorrente alle spese.
III.
Analisi giuridica
27.
A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, su un errore di diritto in sede d’interpretazione del criterio di associazione istituito dalla decisione 2014/145 come modificata in relazione alla nozione di «interessi comuni», il secondo, su un errore di diritto in sede di erronea interpretazione del termine «indebitamente», che compare al considerando 7 della decisione 2022/582 e, il terzo, su un errore di diritto in sede di interpretazione del criterio di associazione in relazione all’obiettivo delle misure restrittive e alla violazione dell’obbligo di motivazione.
28.
Conformemente alla richiesta mirata della Corte, la mia analisi si limiterà agli argomenti formulati dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo di impugnazione.
29.
Con tale motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver interpretato e applicato erroneamente il criterio di associazione previsto all’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata (
18
). Esso si compone, in sostanza, di due parti.
30.
Con la prima parte, la ricorrente afferma che l’interpretazione effettuata dal Tribunale conduce ad applicare tale criterio a persone fisiche per il sol fatto dell’esistenza del loro legame familiare con una persona oggetto di misure restrittive. Tramite i termini vaghi utilizzati nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe cercato di includere numerosissime situazioni, senza individuare, da un lato, gli interessi comuni che vanno al di là della mera relazione familiare né, dall’altro lato, il significato dell’espressione «intreccio di interessi comuni», anch’essa risultante dalla sentenza impugnata. Secondo la ricorrente, una simile interpretazione può violare il principio di certezza del diritto, in quanto è imprecisa e imprevedibile per ciò che attiene alle ipotesi in cui essa può trovare applicazione.
31.
Con la seconda parte, la ricorrente, pur riconoscendo che è necessario prendere in considerazione il contesto e le circostanze di ciascun caso di specie, afferma che il Tribunale avrebbe dovuto spiegare, come ha fatto, ad esempio, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], in che modo, per la loro natura, la loro qualità e la loro quantità, gli interessi comuni in questione nella presente causa vanno oltre la semplice comunanza d’interessi intrinseca a qualsiasi rapporto familiare per potersi configurare l’esistenza oggettiva di un «intreccio di interessi comuni». Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe concluso che la ricorrente era associata a suo marito senza individuare qualsivoglia relazione d’affari o economica, capitalistica o di altro tipo che unisca i due coniugi al di là di un semplice rapporto familiare. La ricorrente precisa che, nella sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato a dedurre un’associazione tra lei e suo marito dalle funzioni e dai poteri abituali connessi allo status di fondatore di un’associazione di beneficenza, mentre il comune interesse dei coniugi a condurre un’attività caritativa si inseriva nel contesto del loro rapporto familiare.
32.
Il Consiglio, pur sostenendo che il motivo in esame dovrebbe essere dichiarato parzialmente irricevibile, in quanto sarebbe volto in parte a porre in discussione le valutazioni di fatto del Tribunale, contesta gli argomenti formulati dalla ricorrente basandosi, essenzialmente, sul ragionamento della sentenza impugnata.
33.
Preliminarmente, vorrei rilevare che, nella misura in cui il Consiglio sostiene che il primo motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto la ricorrente in realtà intenderebbe porre in discussione la valutazione del Tribunale sugli elementi di prova sottoposti al suo esame nonché le constatazioni di fatto svolte dal Tribunale nella sentenza impugnata, un simile argomento dovrebbe essere respinto.
34.
Alla luce degli specifici argomenti formulati nell’impugnazione, è infatti necessario constatare che la ricorrente non mira a porre in discussione le constatazioni di fatto che, secondo il Tribunale, sono alla base della sua associazione con suo marito ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata. Al contrario, la ricorrente addebita al Tribunale di aver concluso nel senso dell’esistenza di una simile associazione senza individuare, conformemente ai criteri precedentemente stabiliti dal Tribunale stesso nella sua sentenza, interessi comuni che uniscano i due coniugi al di là di un semplice rapporto familiare.
35.
Si deve pertanto ritenere che gli argomenti addotti dalla ricorrente nell’ambito del motivo in esame non riguardino i fatti che il Tribunale ha precedentemente considerato correttamente dimostrati, alla luce degli elementi di prova prodotti dal Consiglio, ma la qualificazione giuridica di tali fatti e le conseguenze giuridiche che occorre trarne, il che rientra nella competenza della Corte in materia di impugnazione.
36.
In proposito, è sufficiente ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza, mentre la valutazione dei fatti e degli elementi di prova, salvo il caso del loro snaturamento, non costituisce una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, la Corte è competente ad esercitare, in forza dell’articolo 256 TFUE, un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze giuridiche che il Tribunale ne ha tratto (
19
).
37.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, il primo motivo di impugnazione dovrebbe essere ritenuto ricevibile.
38.
Riguardo al merito, per quanto attiene alla prima parte del motivo in esame, la ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore interpretativo, nonché una violazione del principio di certezza del diritto, nel definire la nozione di «associazione» risultante dall’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata.
39.
In via preliminare, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2014/145 come modificata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio, da un lato, delle persone fisiche responsabili di azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale e, dall’altro lato, delle persone che sostengono, materialmente o finanziariamente, i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina. In forza dell’ultima frase dell’articolo in parola, tale divieto si applica inoltre alle «persone fisiche (…) associate» alle suddette persone.
40.
Peraltro, dal momento che, nelle conclusioni presentate in data odierna nella causa C‑702/23 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, propongo di respingere l’impugnazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], a causa dell’assenza di errore del Tribunale per quanto attiene all’applicazione accolta nei suoi confronti dei criteri previsti, in sostanza, all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e a), della decisione 2014/145 come modificata (
20
), si deve ritenere che la ricorrente rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, di tale decisione se si concludesse che il criterio di associazione ivi previsto è stato correttamente interpretato e applicato dal Tribunale.
41.
In proposito, dai punti 74 e 76 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto che la nozione di «associazione» riguardasse persone fisiche o giuridiche che intrattengono un rapporto che va al di là di una relazione familiare, i cui interessi possono essere collegati in una struttura giuridica comune o che, in generale, sono legate da interessi comuni senza che tuttavia sia richiesto un legame tramite un’attività economica. Il Tribunale ha altresì precisato che, quando tali persone sono legate da un rapporto familiare, occorre dimostrare l’esistenza oggettiva di un intreccio di interessi comuni, il quale non deve necessariamente essere formalizzato in una struttura giuridica creata a tale scopo.
42.
Secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate alla luce della loro formulazione, nonché del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dall’atto di cui fanno parte (
21
).
43.
Riguardo all’interpretazione letterale del termine «associazione», si deve constatare che tale termine designa comunemente un insieme di più entità unite da un legame. Quando si tratta di un’associazione relativa a persone, essa fa riferimento a un gruppo di almeno due individui che si uniscono per uno scopo comune (
22
). Il Tribunale pertanto non ha commesso un errore stabilendo, anzitutto, al punto 74 della sentenza impugnata, che il termine «associazione», quale previsto all’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata, doveva essere inteso come relativo a «persone fisiche o giuridiche che, in generale, sono legate da interessi comuni» o come relativo a «qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi entità che ha un legame (...) con una persona oggetto di misure restrittive» secondo i criteri previsti da tale articolo.
44.
Si deve poi rilevare che, nella formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata, il termine «associazione» non è specificamente caratterizzato da altri elementi che possano circoscrivere la portata del suo significato. Ciò avrebbe potuto avvenire se fosse stato accompagnato da un aggettivo qualificativo o da una locuzione aggettivale, come, ad esempio, i termini «giuridica» o di «natura economica». Esso non è neppure circondato da altri complementi grammaticali che ne precisino il significato. In tale contesto, il Tribunale non ha commesso errori neppure rilevando, in sostanza, che gli interessi comuni tra membri associati, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata, non dovevano richiedere necessariamente un legame «tramite un’attività economica» o che essi dovessero essere formalizzati «in una struttura giuridica creata a tale scopo».
45.
Le precedenti considerazioni mi sembrano avvalorate anche dal contesto normativo in cui si inserisce il criterio di associazione sancito all’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata, nonché dagli obiettivi perseguiti da tale criterio e dalle altre norme che l’accompagnano.
46.
Da un punto di vista contestuale, si deve infatti rilevare che, mentre ciascuno dei criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 come modificata determina, in maniera precisa e circostanziata, gli elementi che devono ricorrere per applicarli a una qualsiasi persona fisica o giuridica, i termini «persone fisiche ad essi associate» non sono ulteriormente precisati, il che invita a ritenere, nuovamente, alla stregua della suesposta interpretazione letterale, che essi debbano essere oggetto di un’interpretazione non soggetta a specifici vincoli e, in particolare, come correttamente rilevato dal Tribunale, senza che il legame tra le persone interessate debba essere inteso come di natura economica o inquadrato in una struttura giuridica specifica.
47.
Il solo limite in proposito deriva, mi sembra, dalla giurisprudenza della Corte relativa ad altri regimi delle misure restrittive adottate dal Consiglio. Al riguardo, va rilevato che la Corte, interpretando un criterio di associazione analogo a quello di cui alla presente causa, a proposito del regime di misure restrittive istituite nei confronti della Birmania, ha ritenuto che una persona fisica non possa essere oggetto di misure restrittive per il sol fatto del suo legame familiare con persone a loro volta oggetto di simili misure e indipendentemente dalla sua personale condotta (
23
).
48.
Orbene, si deve constatare che, nel caso di specie, il Tribunale, nell’ambito della sua interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata, ha preso in considerazione gli insegnamenti tratti da tale giurisprudenza, dichiarando, in maniera inequivoca, ai punti 74 e 76 della sentenza impugnata, che, per poter essere qualificate come «associate» ai sensi di tale disposizione, le persone fisiche interessate da detto articolo devono «presenta[re] un legame che vada al di là di un semplice rapporto familiare», cosicché, quando due persone sono legate da un simile rapporto, dev’essere dimostrata «l’esistenza oggettiva di un intreccio di interessi comuni».
49.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la definizione del Tribunale non circoscrive la nozione di «associazione» alle sole attività comuni che due membri della stessa famiglia, come dei coniugi, possono avere nel contesto del loro rapporto familiare. Infatti, l’interpretazione del Tribunale implica che il Consiglio, in quanto autorità incaricata di dimostrare la fondatezza dell’inserimento di una persona fisica negli elenchi di misure restrittive come «associata» a un’altra persona inserita, deve provare l’esistenza di interessi comuni che vadano al di là di quelli che membri di una stessa famiglia possono condividere nell’ambito del loro rapporto.
50.
Quanto all’obiettivo del criterio di «associazione» di cui all’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata, esso dev’essere interpretato alla luce di quelli perseguiti dalle misure restrittive in questione, di cui fa parte la decisione in parola. In sostanza, si tratta di massimizzare la pressione sulle autorità russe e sull’economia della Federazione russa, allo scopo di indebolire finanziariamente la sua capacità destabilizzatrice nel territorio dell’Ucraina e l’aggressione militare subita da tale paese (
24
).
51.
A mio avviso, esiste un evidente collegamento tra, da un lato, il fatto di prendere di mira le persone associate ad altre persone oggetto di misure restrittive secondo i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 come modificata, e, dall’altro lato, l’obiettivo delle misure restrittive nel caso di specie. Infatti, ampliando la cerchia delle persone destinatarie di tali misure restrittive, il Consiglio ha cercato di aumentare la pressione sulla Federazione russa tenuto conto in particolare del cambiamento sostanziale, in termini di minaccia per la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, che è stato registrato con l’invasione del territorio di tale paese. Pertanto, non è necessario, come interpretato dal Tribunale nella sentenza impugnata, che la nozione di «associazione» sia subordinata a condizioni che vanno al di là della semplice esistenza di interessi comuni tra gli associati, salvo per i membri della stessa famiglia, come già spiegato.
52.
Alla luce di quanto precede, ritengo che il Tribunale non sia incorso in un errore d’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata. Le affermazioni della ricorrente volte a dimostrare un simile errore ai punti da 74 a 76 della sentenza impugnata dovrebbero pertanto essere respinte.
53.
Del resto, il Tribunale non ha violato il principio di certezza del diritto, come afferma la ricorrente, interpretando la nozione di «associazione» nel senso descritto nei precedenti paragrafi.
54.
In proposito, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il principio della certezza del diritto esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Tuttavia, tali esigenze non possono essere intese nel senso che ostano a che la norma dell’Unione in questione utilizzi una nozione giuridica astratta né nel senso che impongono che una simile norma menzioni le diverse ipotesi concrete in cui essa può essere applicata, in quanto non è possibile determinare in anticipo tutte le suddette ipotesi (
25
).
55.
A mio avviso, l’interpretazione del Tribunale, come risulta dai punti da 74 a 76 della sentenza impugnata, rispetta tali esigenze. Sebbene non tutte le ipotesi in cui si applica l’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata possano naturalmente essere previste in anticipo, l’interpretazione del Tribunale prevede criteri sufficientemente concreti che permettono di riconoscere le ipotesi in cui la nozione di «associazione» è applicabile. In particolare, si deve constatare l’esistenza di un’associazione, ai sensi di detto articolo, quando almeno due persone sono legate da interessi comuni, senza che tali interessi abbiano natura economica o che il legame che le unisce sia formalizzato sul piano giuridico. Per quanto concerne i membri di una stessa famiglia, come può essere l’ipotesi dei due coniugi interessati dalla presente causa, è necessario, inoltre, che gli interessi comuni vadano al di là del loro semplice rapporto familiare e che detti interessi siano oggettivamente intrecciati.
56.
Dalle precedenti considerazioni discende che non è possibile addebitare al Tribunale di aver commesso un errore d’interpretazione, o addirittura una violazione del principio di certezza del diritto, per quanto attiene al criterio di associazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata, come affermato dalla ricorrente.
57.
La prima parte formulata dalla ricorrente nell’ambito del motivo in esame dovrebbe pertanto essere respinta.
58.
Per quanto attiene alla seconda parte di tale motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che, anche supponendo che l’interpretazione svolta dal Tribunale del criterio di associazione previsto all’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata sia corretta, esso ha commesso un errore in sede di qualificazione giuridica dei fatti di causa, in particolare concludendo che la mera partecipazione della ricorrente alla fondazione [OSCURATO:PERSONA] soddisfa tale criterio.
59.
In proposito, si deve rilevare che il ragionamento relativo all’applicazione nei confronti della ricorrente dell’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata è contenuto ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata.
60.
Il Tribunale ha infatti constatato, anzitutto, che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] erano i fondatori della fondazione [OSCURATO:PERSONA] di cui la ricorrente, peraltro, era membro del consiglio d’amministrazione. Il Tribunale ha poi rilevato che i due coniugi erano direttamente e attivamente legati alle attività operative di tale fondazione. In particolare, essi potevano ottenere informazioni sulle attività di quest’ultima, avere accesso ai suoi documenti e designare e revocare i membri del suo consiglio di sorveglianza, il quale, secondo lo statuto della fondazione, era«l’organo collegiale supremo» della fondazione. Infine, alla luce di tali elementi, il Tribunale ha dedotto che il Consiglio aveva potuto ritenere, senza commettere errori di valutazione, che, all’interno della fondazione [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente fosse associata a suo marito.
61.
Nel caso di specie si pone pertanto la questione se le precedenti considerazioni bastino per soddisfare il criterio di associazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 come modificata, quale interpretato ai punti da 74 a 76 della sentenza impugnata, o se, come afferma la ricorrente, il Tribunale non abbia evidenziato gli interessi comuni che i due coniugi condividevano al di là del loro rapporto coniugale.
62.
In proposito, sono del parere che, sebbene il Tribunale non fornisca spiegazioni dettagliate riguardo agli interessi comuni che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] condividevano, il semplice fatto che essi fossero i fondatori di una fondazione, del resto denominata «[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]», è di per sé concludente del fatto che i due coniugi avevano interessi comuni che eccedevano l’ambito del loro rapporto familiare ed erano, pertanto, associati. Mi sembra difficile ammettere che l’istituzione e l’amministrazione di una fondazione, indipendentemente dalla circostanza che essa abbia uno scopo di beneficenza, come sottolinea la ricorrente, possano essere considerate un’ordinaria attività di una coppia sposata o un legame che non va al di là della semplice appartenenza a uno stesso nucleo familiare. Si deve inoltre sottolineare che le attività esercitate all’interno della fondazione rientravano nella sfera pubblica dei suoi due fondatori e, perciò, andavano oltre la sfera coniugale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo la mia lettura della giurisprudenza esaminata al paragrafo 47 delle presenti conclusioni, è la sola relazione ad essere esclusa, in assenza di ulteriori elementi, dalla portata della nozione di «associazione» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 come modificata.
63.
Peraltro, oltre al fatto che la Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi sull’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], a causa dell’assenza di impugnazione, ritengo che essa non debba basarsi su tale sentenza quale precedente nella presente causa, come sostiene la ricorrente. Si deve infatti rilevare che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha constatato che il rapporto di associazione tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio, il cui nome compariva nell’elenco degli atti impugnati in tale causa, si basava unicamente sul loro legame di parentela, in quanto, al momento dell’adozione di tali atti, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non era più coinvolta nella gestione delle imprese legate a suo figlio (
26
). Orbene, tale ipotesi non ricorre nella presente causa, dal momento che l’esistenza di interessi comuni al sig. [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente tramite la loro fondazione persisteva al momento dell’adozione degli atti contestati con l’impugnazione in esame.
64.
Ne consegue che, sebbene il Tribunale non abbia illustrato, con maggiore precisione, gli interessi comuni che, nella presente causa, andrebbero al di là della semplice comunanza d’interessi intrinseca a qualsiasi rapporto familiare, le constatazioni svolte ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata, relative alla fondazione [OSCURATO:PERSONA] e al ruolo dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] al suo interno, a mio avviso, sono sufficienti per respingere l’esistenza di un errore di diritto da parte del Tribunale, nel senso sostenuto dalla ricorrente.
65.
In ogni caso, richiamo l’attenzione della Corte sul fatto che, ai punti da 44 a 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato che, secondo la motivazione degli atti controversi, la ricorrente partecipava agli affari pubblici di suo marito tramite la fondazione [OSCURATO:PERSONA] e traeva vantaggio da suo marito. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il ruolo che la ricorrente svolgeva all’interno della fondazione [OSCURATO:PERSONA] la portava a partecipare alle attività pubbliche di suo marito e le permetteva di trarne beneficio, segnatamente in termini di posizione sociale. Sulla base del fascicolo a disposizione del Tribunale, l’attività della ricorrente all’interno di tale fondazione, come successivamente descritta ai punti 77 e 78 della sentenza impugnata, è stata considerata dal Consiglio come l’elemento costitutivo di tale partecipazione e, pertanto, dell’associazione della ricorrente a suo marito.
66.
Si può quindi dedurre che le attività dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] andassero al di là della comunanza di interessi intrinseca a un’ordinaria relazione tra coniugi per il fatto che, tramite la fondazione, la ricorrente partecipava agli affari pubblici del marito. Inoltre, occorre rilevare, al pari degli argomenti addotti dal Consiglio e dalla Commissione, che, nelle sue constatazioni, il Tribunale ha preso in considerazione criteri professionali in virtù, da un lato, della partecipazione della ricorrente, tramite la fondazione [OSCURATO:PERSONA], alle attività pubbliche di beneficenza di suo marito e, dall’altro lato, degli stretti legami patrimoniali che essi intrattenevano, il che consente di dedurre che i due coniugi erano legati da interessi comuni, seppur non economici, che andavano al di là di una semplice relazione familiare.
67.
Alla luce delle precedenti considerazioni, qualora la Corte non dovesse concludere che le constatazioni svolte ai punti da 77 a 79 della sentenza impugnata sono di per sé sufficienti per giustificare l’applicazione alla ricorrente del criterio di associazione previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145 come modificata, l’inviterei a dichiarare che il Tribunale non è incorso in alcun errore in sede di qualificazione giuridica dei fatti di causa alla luce dei punti da 44 a 47 della sentenza impugnata, i quali, in definitiva, fanno parte del contenuto della decisione del Tribunale oggetto dell’impugnazione in esame.
68.
La seconda parte formulata dalla ricorrente nell’ambito del primo motivo di impugnazione dovrebbe pertanto essere respinta.
69.
Non essendo stata accolta nessuna parte del primo motivo di impugnazione, occorrerebbe respingere tale motivo
in toto
.
IV.
Conclusione
70.
Alla luce dell’analisi svolta nelle presenti conclusioni, propongo alla Corte di respingere l’impugnazione per quanto concerne il primo motivo. Non mi pronuncerò sul rigetto dell’impugnazione per quanto concerne gli altri motivi dedotti dalla ricorrente né sulla questione relativa a quale parte debba essere condannata alle spese in applicazione dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) In prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali controversi».
(
3
) In prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento controversi».
(
4
) In prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi».
(
5
) V. paragrafo 10 delle presenti conclusioni.
(
6
) In prosieguo: la «fondazione [OSCURATO:PERSONA]».
(
7
) V., in proposito, altresì, sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (
C‑271/24 P
,
EU:C:2025:180
).
(
8
) Decisione del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2014, L 78, pag. 16
).
(
9
) Regolamento del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2014, L 78, pag. 6
).
(
10
) In prosieguo: la «decisione 2014/145 come modificata».
(
11
) In prosieguo: il «regolamento n. 269/2014 come modificato».
(
12
) Sentenza impugnata, punti da 52 a 85.
(
13
) Sentenza impugnata, punto 74.
(
14
) Sentenza impugnata, punti 75 e 76.
(
15
) Sentenza impugnata, punti 77 e 78.
(
16
) Sentenza impugnata, punto 79.
(
17
) Sentenza impugnata, punti da 80 a 82.
(
18
) Al fine di snellire l’analisi degli argomenti della ricorrente, i riferimenti al criterio di associazione previsto all’articolo 1, paragrafo 1,
in fine
, della decisione 2014/145 come modificata devono essere intesi come riferiti anche a questo stesso criterio come previsto all’articolo 2, paragrafo 1,
in fine
, di tale decisione. Occorre ricordare che un criterio d’inserimento analogo compare anche all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1,
in fine
, del regolamento n. 269/2014.
(
19
) V. sentenza del 12 dicembre 2024, Euranimi/Commissione (
C‑772/23 P
,
EU:C:2024:1025
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata).
(
20
) Il riferimento ai criteri di inserimento applicati al sig. [OSCURATO:PERSONA] è invertito in conformità con l’ordine di esame effettuato nelle conclusioni nella causa C 702/23 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio.
(
21
) V. sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/Commissione (
C‑611/22 P e C‑625/22 P
,
EU:C:2024:677
, punto
116
).
(
22
) V., in tal senso, terza accezione del termine «association» come definito nel dizionario Larousse, disponibile all’indirizzo https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/association/5856.
(
23
) Sentenza del 13 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑376/10 P
,
EU:C:2012:138
, punto
66
).
(
24
) V., in tal senso, sentenze del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio (
C‑729/18 P
,
EU:C:2020:499
, punto
59
), e del 28 marzo 2017, Rosneft (
C‑72/15
,
EU:C:2017:236
, punto
123
). V., altresì, in proposito, sentenza del 15 novembre 2023, OT/Consiglio (
T‑193/22
,
EU:T:2023:716
, punto
144
), in cui mi sembra che il Tribunale descriva gli obiettivi della decisione 2014/145 come modificata in una maniera che la Corte potrebbe facilmente avallare.
(
25
) V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità) (
da C‑541/20 a C‑555/20
,
EU:C:2024:818
, punto
159
e giurisprudenza ivi citata).
(
26
) Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 94 e 98.