CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15666/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1913/2024 de-positata il 27/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza n. 1913/2024, pubblicata in data 27 giugno 2024,la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'appellataEMMEGI [OSCURATO:SOCIETA]., ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, “CO-NAI”) avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4726/2022, pub-blicata il 27 maggio 2022.2. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva proposto opposizione av-verso il decreto ingiuntivo n. 24203/2019, emesso su istanza del CO-NAI, col quale era stata ingiunta all'odierna ricorrente l'immediata con-segna di una serie di documenti.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva opposto il decreto, contestandoil diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere detta documentazione, eccependo l'as-senza in capo alla stessa [OSCURATO:PERSONA] dei poteri ispettivi invocati dall'oppostacome fonte del diritto alla consegna della documentazione.Costituitosi regolarmente [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano aveva ac-colto l'opposizione, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo.Aveva osservato il Giudice di prime cure, che la previsione di cuiall'art. 633 c.p.c. presuppone che il diritto alla consegna di una cosadeterminata derivi da un rapporto obbligatorio, laddove nel caso con-creto l'acquisizione della documentazione aveva esclusive finalità pro-batorie, in quanto diretta a dimostrare il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a richiedere ilpagamento dei contributi pregressi e ad esercitare il potere sanziona-torio in caso di violazione degli obblighi consortili.3. La Corte d'appello di Milano, nell'accogliere il gravame di [OSCURATO:PERSONA],ha osservato che il diritto di quest'ultimo ad ottenere la consegna delladocumentazione contabile veniva a fondarsi sulla disciplina consortileche veniva a riconoscere allo stesso odierno controricorrente un gene-Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 2 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026rale potere ispettivo finalizzato a verificare l'esatto e tempestivo adem-pimento degli obblighi consortili.Ha quindi concluso la Corte territoriale che il diritto del Consorzio diottenere la documentazione aveva carattere non meramente probato-rio ma sostanziale e che ad esso faceva riscontro, in capo all'odiernaricorrente, un'obbligazione di natura contrattuale che trovava ancheessa fonte nello Statuto del [OSCURATO:PERSONA].La Corte d'appello, pertanto, ha ritenuto che la pretesa dell'odiernocontroricorrente alla consegna della documentazione, in quanto con-nessa ad un'obbligazione dell'ingiunta, ben poteva trovare tutela conlo strumento del decreto ingiuntivo, risultando poi in fatto che la EM-[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. non aveva consegnato la documentazionerichiesta.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]-LAGGI.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sette motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione dell'art. 633 c.p.c. “in relazione agli artt. 1173, 1174, 1176,1218, 1362 e 2697 c.c., anche in relazione agli art. 7 Statuto e 11Regolamento [OSCURATO:PERSONA], nonché all'art. 24 Cost.”;Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 3 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026− in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, secondo comma 2, n. 4 e 156, secondocomma, c.p.c. “in relazione all'art. 112 c.p.c.”.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha ritenuto sussistente in capo al controricorrente un vero eproprio diritto alla consegna della documentazione.In primo luogo, la ricorrente contesta l'esistenza di un diritto so-stanziale alla consegna dei documenti, evidenziando altresì la generi-cità della pretesa del controricorrente, il quale avrebbe chiesto la con-segna di documentazione che non viene menzionata “da alcuna fontelegale o contrattuale”, non essendo tale diritto rinvenibile neppure nelloStatuto del [OSCURATO:PERSONA].Argomenta, in conclusione, che “la Corte d'Appello ha accertato l'e-sistenza di un diritto di dare arbitrariamente rivendicato dal Consorzio,affermando la legittimità di una pretesa di contenuto indeterminato aprescindere dalla sua attinenza agli scopi perseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] stesso”.In secondo luogo, la ricorrente deduce che oggetto della pretesadel controricorrente sarebbe non un obbligo di dare bensì un obbligo difare, essendo richiesto alla ricorrente di “fare o estrarre copia”, e quindidi procedere non alla consegna ma alla duplicazione della documenta-zione, con la conseguenza che la pretesa del controricorrente si collo-cherebbe al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 633 c.p.c.Da ultimo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. peravere la Corte d'appello esteso la propria statuizione al diritto del con-troricorrente alla consegna di specifici documenti, mentre tale dirittonon sarebbe stato originariamente azionato, ma dedotto unicamentein sede di gravame.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 41, D.Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 4 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026Lgs. n. 22/1997 e 224, D. Lgs. n. 152/2006, “in relazione agli artt.1173, 1176, 1218, 1419, 2602 e 2605 c.c., nonché anche in relazioneagli artt. 3, 6 e 7 dello statuto [OSCURATO:PERSONA]”.La ricorrente, in sintesi, contesta che l'odierno controricorrente siatitolare di un potere ispettivo a carico dei consorziati, evidenziando chele fonti normative che regolano il [OSCURATO:PERSONA] non prevedono il conferimentodi tale potere, delimitando in modo chiaro i compiti assegnati al Con-sorzio medesimo.Argomenta la ricorrente che l'art. 224, D. Lgs. n. 152/2006 nonmenziona lo strumento sanzionatorio ed esclude quindi la possibilitàper il Consorzio di ricorrere a tale strumento, aggiungendo che talepotere non potrebbe neppure essere fatto derivare dagli artt. 2602 e2605 c.c. o da previsioni statutarie o regolamentari che “ove contrariealla legge, sarebbero nulle ex art. 1419 c.c., e andrebbero, pertanto,disapplicate”.Assente il potere ispettivo, deduce in conclusione la ricorrente, nonpuò neppure configurarsi un diritto del controricorrente alla consegnadella documentazione.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1285,1362, 1363, 1364, 1366, 1374, 1375 e 2697 c.c., “in relazione all'art.1218 c.c. e all'art. 11 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]”.La società ricorrente censura la decisione impugnata nella parte incui quest'ultima ha ritenuto che l'accesso ispettivo ai locali sociali e laconsegna della documentazione richiesta non costituiscono strumentiequivalenti.La ricorrente richiama l'art. 11 del Regolamento [OSCURATO:PERSONA], argomen-tando che lo stesso, anche alla luce di una interpretazione di buonaSez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 5 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026fede, pone invece la trasmissione dei documenti e l'ispezione direttacome forme equipollenti ed alternative di controllo.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo ai fini della controversiache è stato oggetto di discussione tra le parti.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui que-st'ultima ha affermato che la ricorrente medesima né aveva conse-gnato la documentazione richiesta né aveva consentito l'accesso ai suoiuffici per lo svolgimento dell'attività ispettiva.Deduce che “la Corte Territoriale ha valutato solo alcune delle cen-sure svolte dall'esponente, omettendo, però, l'esame delle specifichecontestazioni spiegate sin dal giudizio di primo grado” ed “ha del tuttoomesso di esaminare il fatto che Emmegi, in verità, ha pienamentecollaborato con il [OSCURATO:PERSONA]; tanto da aver consegnato e trasmesso la do-cumentazione richiesta dal Consorzio nella fase stragiudiziale, oltre areiterare costantemente la propria disponibilità – in tutte le comunica-zioni scritte e orali – a esibire le informazioni e i dati necessari affinchéil Consorzio potesse svolgere i propri compiti di coordinamento”.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 210 c.p.c.“in relazione agli artt. 633 c.p.c., 1173, 1176, 1218 e 2697 c.c.” e laviolazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e dell'art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c.Si impugna la decisione della Corte d'Appello di Milano nella partein cui quest'ultima ha affermato che il diritto dell'odierno controricor-rente alla consegna della documentazione e il conseguente obbligodella consorziata di adempiere discende direttamente dallo Statuto delconsorzio e non ha rilevanza probatoria, derivando invece dal generalepotere ispettivo di [OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 6 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026Al riguardo la ricorrente deduce che:− lo Statuto [OSCURATO:PERSONA] prevede solo un potere di controllo e non undiritto alla consegna di documentazione;− la Corte territoriale avrebbe errato a configurare un diritto sostan-ziale “in funzione” dell'accertamento di altri diritti;− lo stesso nesso di funzionalità affermato dalla Corte tra consegnadella documentazione ed esercizio dei poteri ispettivi varrebbe adevidenziare che la prima costituisce solo un mezzo di prova e nonun diritto sostanziale, con la conseguenza che lo stesso – al più edin via di mera ipotesi – potrebbe essere esercitato solo con lo stru-mento di cui all'art. 210 c.p.c.;− peraltro, nella specie, anche tale strumento risulterebbe radical-mente precluso, avendo l'odierna controricorrente formulato unarichiesta del tutto generica ed indeterminata, omettendo di assol-vere all'onere della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa,ed in particolare del fatto che tutti i documenti richiesti in via mo-nitoria riguardassero l'attività oggetto del Consorzio e l'adempi-mento degli obblighi consortili;− ulteriormente, la decisione impugnata sarebbe contraddittoria, inquanto, da un lato, avrebbe negato che la richiesta di documen-tazione contabile abbia rilevanza probatoria in sede giudiziale e,dall'altro lato, avrebbe affermato che il diritto dell'odierno contro-ricorrente di richiedere la documentazione contabile è espressionedel generale potere ispettivo finalizzato a verificare l'adempimentodegli obblighi consortili, laddove – argomenta la ricorrente – “duel'una, o la richiesta di consegna non ha rilevanza probatoria e,pertanto, non è strumento per consentire i controlli del Consorziosull'adempimento, e dovrà ricercarsi l'esistenza di una norma chedia cittadinanza a quel diritto sostanziale; oppure la richiesta haSez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 7 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026rilevanza probatoria e, come tale, dovrà sottostare agli stretti det-tami del legislatore previsti per i mezzi di prova”.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, se-condo comma 2, n. 4 e 156, secondo comma, c.p.c.La ricorrente censura la sentenza della Corte ambrosiana in rela-zione alla specifica affermazione per cui “ove fosse dimostrato […] cheCONAI è già in possesso di parte della documentazione contabile, ciònon escluderebbe la necessità di svolgere l'attività ispettiva previstadallo Statuto, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighiconsortili”.Argomenta la ricorrente che, poiché oggetto del giudizio è la legit-timità della pretesa di [OSCURATO:PERSONA] alla consegna di documentazione e poichétale diritto “verrebbe meno ove fosse accertato che la consegna deidocumenti richiesti, in tutto o in parte, è avvenuta”, consegue che “ècontraddittorio sostenere che sarebbe irrilevante accertare se i docu-menti richiesti siano stati consegnati; circostanza, come detto, che ri-sulta dagli atti di causa”.In conclusione, sostiene la ricorrente, “anche in questo caso, delledue l'una: o esiste un diritto alla consegna in favore del [OSCURATO:PERSONA], il qualeè stato soddisfatto con la consegna documentale; oppure non esistetale diritto (come si è dimostrato sopra) ed Emmegi non avrebbe do-vuto consegnare alcunché. In entrambi i casi, la conclusione è che lapretesa avversaria è infondata e Emmegi non può considerarsi debitricedel [OSCURATO:PERSONA]”.1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 115, 116, 188 c.p.c. e 2697 c.c., “anche in rela-Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 8 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026zione agli art. 7 Statuto e 11 Regolamento [OSCURATO:PERSONA], nonché all'art.24 Cost.”;− in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111,sesto comma, Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.Si censura, infine, la decisione impugnata ancora una volta nellaparte in cui la stessa ha affermato che la ricorrente medesima né avevaconsegnato la documentazione richiesta né aveva consentito l'accessoai suoi uffici per lo svolgimento dell'attività ispettiva, giudicando inam-missibili le prove offerte sul punto dalla ricorrente.Quest'ultima, argomenta che la Corte− avrebbe in tal modo precluso alla stessa ricorrente la possibilità diassolvere all'onere probatorio che pure le era stato attribuito e chela ricorrente medesima si era invece offerta di adempiere;− avrebbe disatteso l'istanza avente ad oggetto i mezzi istruttori conuna motivazione generica e quindi inesistente.2. Appare opportuno esaminare in primo luogo il secondo motivo diricorso, in quanto lo stesso viene a sollevare in via generale il profilodell'esistenza e della natura dei poteri che possono essere riconosciutiall'odierno controricorrente.Il motivo è infondato.La tesi di fondo del mezzo si fonda su un presupposto fallace, e cioèche l'attribuzione di un potere ispettivo in capo all'odierno controricor-rente avrebbe dovuto essere necessariamente contemplata dall'art.224, D. Lgs. n. 152/2006 con la conseguenza che, in assenza di taleprevisione, tale potere non sarebbe radicalmente configurabile.In realtà, la previsione di cui all'art. 224, D. Lgs. n. 152/2006 –nella versione ratione temporis vigente – viene a disciplinare, nel com-plesso, natura, ruolo e finalità del [OSCURATO:PERSONA] (CO-NAI), in particolare (comma 3, lett. h, del medesimo art. 224) attri-Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 9 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026buendo espressamente al medesimo il compito di ripartire “tra i pro-duttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccoltadifferenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonché glioneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferitial servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale,al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mer-cato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzatinell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale” e prevedendoche, a tal fine, il [OSCURATO:PERSONA] “determina e pone a carico dei consorziati, conle modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni eai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo am-bientale [OSCURATO:PERSONA]”.Non era, tuttavia, alla richiamata previsione di legge che doveva edeve essere necessariamente ricondotta l'individuazione del potereispettivo – e, come si vedrà, lato sensu, anche “sanzionatorio” – chepuò essere riconosciuto all'odierno controricorrente, e ciò per la sem-plice ragione che tali poteri – attesa la natura di Consorzio dell'odiernocontroricorrente – vengono a fondarsi sia sulla disciplina civilistica deiConsorzi (art. 2602 segg. c.c.) sia sulle previsioni dello Statuto e delRegolamento dello stesso Consorzio.Viene, allora, in rilievo in primo luogo il disposto di cui all'art. 2605c.c., il quale stabilisce espressamente che “i consorziati devono con-sentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal con-tratto al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni as-sunte”, contemplando un potere che non trova alcuna deroga né nelsuccessivo art. 2616 c.c. in tema di consorzi obbligatori né – comesostiene la ricorrente – nello stesso art. 224, D. Lgs. n. 152/2006, ilquale, si ribadisce, prevede la costituzione del [OSCURATO:PERSONA] e ne disciplinaruolo e finalità, ma in alcun modo viene ad intaccare – né esplicita-Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 10 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026mente né implicitamente – la disciplina civilistica in materia di potereispettivo.Ne consegue che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] costituisce soggetto dotato di“personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto dauno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e dellatutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivitàproduttive” (art. 224, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006), lo stesso con-troricorrente odierno ben può fondare legittimamente il proprio potereispettivo sulla disciplina dei consorzi di diritto privato, e quindi sul citatoart. 2605 c.c.Al richiamato disposto di cui all'art. 2605 c.c., poi, si affiancano siale previsioni statutarie - ed in particolare gli artt. 7 segg. dello Statuto- sia le previsioni regolamentari, ed in particolare gli artt. 4 segg. delRegolamento operante a far tempo dal 28 aprile 2005, poi divenuti artt.10 segg. del Regolamento operante a far tempo dal 19 maggio 2019.Il coacervo di tali previsioni – ci si riferisce in particolare all'art. 7dello Statuto – viene a contemplare quali “obblighi dei consorziati”quelli di “(…) d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio d'am-ministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighiconsortili; e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degliorgani del Consorzio vincolanti per tutti i consorziati; (…)”, riscontrandol'inadempimento a tali obblighi con un sistema di “sanzioni” (art. 8), lequali – appare a questo punto opportuno chiarire in anticipo – sonoqualificabili – al di là dell'utilizzo del termine “sanzioni” – come penalicontrattuali, risultando invece radicalmente estranee al sistema dellesanzioni amministrative disciplinato in via generale dalla Legge n.689/1981.A tali considerazioni, non vale replicare – come invece argomentala ricorrente – che l'applicazione della disciplina civilistica dei consorziSez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 11 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026risulterebbe esclusa nel caso del [OSCURATO:PERSONA], per essere l'adesione a que-st'ultimo obbligatoria per legge (pag. 21 del ricorso), e ciò per la sem-plice ragione che tale obbligatorietà va invece esclusa, ben potendo isingoli produttori non aderire al [OSCURATO:PERSONA], a condizione di: I) organizzareautonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiutidi imballaggio sull'intero territorio nazionale oppure (alternativamente)sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea docu-mentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema; II) presentareall'Osservatorio nazionale sui rifiuti il relativo progetto del sistema, ri-chiedendone il riconoscimento (art. 223, commi 3 e 5, D. Lgs. n. 152/2006).La partecipazione del singolo consorziato al [OSCURATO:PERSONA], quindi, non èobbligatoria in senso assoluto, bensì deriva dall'opzione – liberamenteesercitabile dal singolo consorziato – di non fare ricorso ad uno deisistemi alternativi di gestione degli imballaggi, sorgendo l'obbligo dilegge di procedere all'adesione solo in assenza di tale opzione prelimi-nare.per cui le previsioni statutarie e regolamentari risulterebbero viziate danullità per contrasto con l'art. 224, D. Lgs n. 152/2006.Sebbene il ricorso voglia dare come pacifica ed evidente tale tesi(pag. 21: “va da sé (…)”), la stessa risulta invece afflitta, in primoluogo, dalla fallacia che caratterizza la tesi di fondo sostenuta nelmezzo, e cioè che, non contemplando l'art. 224, D. Lgs. n. 152/2006,un potere ispettivo (e sanzionatorio) di [OSCURATO:PERSONA], tale potere risulterebberadicalmente escluso.Tesi che, come già illustrato in precedenza risulta priva di concretofondamento, non senza rilevare, ulteriormente, che la previsione diSez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 12 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026legge testé richiamata non viene in alcun modo a precludere previsionistatutarie quali quelle sin qui esaminate, né assume quel rango dinorma imperativa che costituirebbe postulato imprescindibile per per-venire alla conclusione della nullità di pattuizioni privatistiche con essacontrastanti, essendo qui sufficiente il richiamo ai principi generali inmateria dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte da quasi vent'anni ecostantemente confermati (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 26724 del19/12/2007).In conclusione, quindi, va affermato il principio per cui l'adesionedei singoli consorziati al [OSCURATO:PERSONA] comporta l'assoggettamento dei mede-simi ai poteri ispettivi del medesimo Consorzio, riconducibili sia al di-sposto generale di cui all'art. 2605 c.c. sia alle previsioni dello Statutoe del Regolamento.3. Infondato risulta, a questo punto, anche il primo motivo di ri-corso, nei vari profili che lo stesso viene a sollevare.3.1. Quanto al profilo dell'esistenza di un diritto sostanziale dell'o-dierno controricorrente alla consegna della documentazione, infatti, lostesso trova espresso riconoscimento nel Regolamento del Consorzio,ed in particolare negli artt. 4 del Regolamento risultante dalle modificheapportate dall'assemblea in data 28 aprile 2005, ed 11 del Regola-mento risultante dalle modifiche apportate dall'assemblea in data 9maggio 2019.Entrambe le previsioni regolamentari, infatti, riconoscono al CONAIil potere di richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti, in-formazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'e-satto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili.Le stesse, quindi, alla luce del contenuto vincolante che può esserericonosciuto a Regolamento e Statuto nei confronti dei singoli consor-ziati – come visto in sede di esame del secondo motivo di ricorso –Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 13 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026vengono a stabilire in capo ai consorziati medesimi una vera e propriaobbligazione avente ad oggetto la trasmissione della documentazione,cui, conseguentemente, fa riscontro un vero e proprio diritto sostan-ziale di credito in capo al Consorzio medesimo.La natura delle previsioni in questione vale ad evidenziare che, con-trariamente a quanto opinato dalla ricorrente, non ci si trova di frontead una facoltà meramente processuale, in quanto la stessa esula dallanecessaria sussistenza di un contenzioso e concerne invece il poteregenerale di [OSCURATO:PERSONA] di verificare l'esatto adempimento degli obblighiprincipali gravanti sui consorziati, configurandosi, conseguentemente,quale vero e proprio diritto a carattere sostanziale, seppur funzionalealla verifica dell'adempimento di altre obbligazioni.Va, del resto, considerato che sia il Codice civile – si veda l'art.1749 c.c. – sia leggi speciali – come nel caso dell'art. 119 D. Lgs. n.385/1993 – vengono espressamente a configurare ipotesi nelle qualiad una delle parti di un rapporto negoziale viene riconosciuto un dirittosostanziale alla consegna di documentazione quale strumento funzio-nale alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sull'altraparte e di conseguente tutela dei diritti del soggetto che richiede ladocumentazione.La configurabilità di un simile diritto, tuttavia, non può ritenersi li-mitata ai soli casi di riconoscimento da parte dalla legge, ma può tro-vare propria fonte legittima anche nelle stesse pattuizioni delle parti diun rapporto negoziale, trovando quindi il proprio fondamento nellostesso contratto, come, appunto, si deve ritenere avvenga nel caso dispecie, dovendosi concordare con la Corte di merito nel momento incui la stessa ha concluso che [OSCURATO:PERSONA] sia, nei confronti dei consorziati,titolare – nei limiti, ovviamente, stabiliti dal proprio Regolamento - diun vero e proprio diritto sostanziale alla trasmissione e consegna dellaSez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 14 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026documentazione relativa all'adempimento degli obblighi principali gra-vanti sui consorziati.3.2. Infondate, allora, risultano le deduzioni del ricorso in ordinealla natura di facere che avrebbe la consegna della documentazione.Come da questa Corte già osservato in relazione ad un'ipotesi nor-mativa affine (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 8173 del 28/03/2025), ildiritto alla consegna alla documentazione, anche nei casi in cui lastessa debba essere appositamente formata, non assume mai i carat-teri di un'obbligazione di facere in quanto oggetto dell'obbligazione è -e resta - il documento, inteso come res contenente le informazioni, eciò – si aggiunge per completezza – anche quando il “documento” siaformato da un supporto dematerializzato, assumendo rilevanza il pro-filo del “dato” contenuto nel documento e non il supporto dello stesso.Avendo quindi l'obbligazione ad oggetto un dare – la consegna, ap-punto – consegue che il diritto a tale consegna – si ripete, di naturasostanziale – ben può essere azionato in via monitoria, avendo ad og-getto, appunto, la consegna di cose mobili determinate.3.3. Palesemente infondate, se non inammissibili, risultano anchele deduzioni sollevate in relazione al terzo profilo.È sufficiente, sul punto, l'esame del dispositivo della decisione dellaCorte ambrosiana, per rilevare che la stessa si è limitata a confermareil diritto dell'odierno controricorrente alla consegna della stessa docu-mentazione che era oggetto della domanda azionata monitoriamente,senza in alcun modo estendere tale accertamento a documentazionediversa, quali che fossero le conclusioni formulate dall'odierno contro-ricorrente nel proprio atto di appello, risultando, pertanto, radical-mente assente la violazione del principio di corrispondenza tra chiestoe pronunciato.4. Il terzo motivo di ricorso risulta invece inammissibile.Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 15 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026Lo stesso, infatti, viene a sindacare l'interpretazione che la Corted'appello ha fornito delle previsioni regolamentari in tema di diritto allaconsegna della documentazione quale modalità di esercizio dei poteriispettivi previsti in capo all'odierno controricorrente.Vertendosi, tuttavia, in tema di interpretazione di atti negoziali,vengono in rilievo i principi per cui, da un lato, l'interpretazione delcontratto, traducendosi in una operazione di accertamento della vo-lontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giu-dice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delleregole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., an-che nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di di-scussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.Sez. L - Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; Cass. Sez. L, Sentenza n.4851 del 27/02/2009), dall'altro lato che il ricorrente per cassazione,al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazionecontrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicitoriferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica in-dicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse con-tenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali con-siderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunticome violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioniillogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nellamera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella ac-colta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del9/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciòperché l'interpretazione accolta nella decisione impugnata non deveessere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili in-terpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibilidue o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva pro-Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 16 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026posto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi insede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. Sez.3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).Tornando, allora, al caso in esame, risulta inevitabile constatare cheil motivo di ricorso si limita a contrapporre una propria interpretazionea quella fatta propria dalla Corte d'appello, senza in alcun modo evi-denziare la radicale implausibilità di quest'ultima, risultando quindi ini-doneo a superare il vaglio di ammissibilità, non senza osservare chel'interpretazione della Corte di merito, ben lungi dall'essere non plau-sibile, risulta del tutto coerente con il contenuto delle previsioni rego-lamentari – si fa ancora riferimento agli artt. 4 del Regolamento risul-tante dalle modifiche apportate dall'assemblea in data 28 aprile 2005,ed 11 del Regolamento e 11 risultante dalle modifiche apportate dallaassemblea in data 9 maggio 2019 - nel momento in cui queste ultime,contemplano il potere di [OSCURATO:PERSONA] di richiedere a ciascun consorziato“chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministra-tiva relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consor-tili”, e vengono ulteriormente a stabilire che “possono altresì esseredisposti dandone preventiva comunicazione scritta, controlli”, laddoveil termine “altresì” – come evidenziato anche dal controricorrente – le-gittima la tesi che l'ispezione non sia alternativa ma ulteriore rispettoalla richiesta di documenti.Vi è poi da osservare – e si tratta di altro profilo che incide sull'am-missibilità del mezzo – che la ricorrente – come si avrà modo di evi-denziare in sede di esame del quarto motivo - non censura adeguata-mente la ratio interpretativa della Corte d'appello, costituita dall'affer-mazione per cui la ricorrente odierna aveva opposto rifiuto sia alla tra-smissione della documentazione sia all'accesso ai propri uffici, risul-tando, quindi, persino superato il profilo del carattere alternativo oSez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 17 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026meno dei due strumenti, una volta appurato che non è stato concessol'esercizio di alcuno di essi.5. Come appena accennato, infatti, il quarto motivo di ricorso – ecioè quello che censura la ratio decidendi appena posta in evidenza -deve essere considerato inammissibile.In primo luogo, il motivo non viene a rispettare adeguatamente ilcanone di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., limitandosi ad operare unmero richiamo anodino a documenti ed atti di causa, omettendo la ben-ché minima riproduzione del contenuto fondamentale degli stessi e difatto rimettendo inammissibilmente a questa Corte un vero e propriorinnovato scrutinio delle prove.In secondo luogo, il motivo si sostanzia in una censura indirizzataesclusivamente alla valutazione degli elementi probatori e cioè ad unavalutazione che è riservata al giudice del merito (Cass. Sez. 5 - Ordi-nanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del3/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 1/03/2022; Cass. Sez.2 - Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n.21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), e non sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motiva-zione che si sottragga al già richiamato c.d. “minimo costituzionale” delsindacato di legittimità sulla motivazione.6. Il quinto motivo è infondato.Il motivo, in realtà, viene in gran parte a riproporre le medesimecensure e deduzioni già sviluppate nel primo e nel secondo mezzo, ri-sultando, da questo punto di vista, meramente ridondante e privo diautonomia.L'unica censura che presenta un profilo di autonomia riguarda ilcarattere contraddittorio che avrebbe assunto la decisione della Corteterritoriale nell'escludere, da un lato, la finalità probatoria della richie-Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 18 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicazione 22/05/2026sta di consegna di documentazione da parte dell'odierno controricor-rente e nell'ammettere, dall'altro lato, la fondatezza della richiesta me-desima, in quanto finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obbli-ghi gravanti sui consorziati.Anche tale deduzione, tuttavia, si rivela radicalmente infondata,alla luce delle considerazioni già sviluppate in precedenza: la sentenzadella Corte ambrosiana, infatti, ha correttamente distinto il profilo pro-cessuale da quello sostanziale, affermando che la pretesa azionatadall'odierno controricorrente aveva natura sostanziale, ed individuando– del tutto correttamente, come già visto – la fonte negoziale di talediritto sostanziale, la cui funzionalità alla verifica del rispetto di altreobbligazioni non vale – va ribadito – a ricondurre il diritto medesimonell'ambito dei mezzi squisitamente processuali, in virtù della pienaconfigurabilità (ed alcuni casi sono stati già indicati) di diritti sostanzialifunzionali all'esercizio di altri diritti.7. Il sesto motivo di ricorso è, invece, inammissibile.Al di là della considerazione per cui il motivo prende le mosse daun'affermazione in fatto ‒ e cioè che vi sia stata parziale consegna didocumentazione – che non risulta in alcun modo suffragata dalla sen-tenza impugnata, si deve rilevare che lo stesso non censura una effet-tiva ratio decidendi, bensì un'argomentazione meramente ipotetica esvolta unicamente ad abundantiam a supporto del giudizio di inammis-sibilità ed irrilevanza delle istanze probatorie formulate dall'odierna ri-corrente, senza che in alcun modo la decisione censurata abbia accer-tato ed affermato la circostanza di una consegna parziale della docu-mentazione.Risulta, pertanto, radicalmente non configurabile il vizio di motiva-zione dedotto nel mezzo, e ciò sia perché – come appena osservato –lo stesso censura una ratio inesistente, sia perché la decisione impu-Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 19 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026gnata, lungi dal contenere affermazioni illogiche ed inconciliabili, è ve-nuta semplicemente ad osservare – in piena coerenza sul piano logico-giuridico – che la prova di un adempimento parziale della prestazionenon sarebbe comunque valsa ad escludere l'inadempimento.8. Parimenti inammissibile, infine, è il settimo motivo di ricorso.Lo stesso, infatti, ancora una volta non presta adeguato ossequioal canone di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., dal momento che laricorrente ha radicalmente omesso di adempiere agli oneri di puntualeindicazione necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio ri-chiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione(Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018).Era infatti onere della ricorrente quello di trascrivere i capitoli diprova e di indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati atestimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzoistruttorio richiesto - nonché di allegare ed indicare la prova della tem-pestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase dimerito cui si riferiva, al fine di consentire ex actis alla Corte di Cassa-zione di verificare la veridicità dell'asserzione (Cass. Sez. 2, Sentenzan. 9748 del 23/04/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19138 del 23/09/2004).9. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.10. Questa Corte deve altresì provvedere sull'istanza – formulatain memoria e art. 380-bis.1 c.p.c. ‒ del controricorrente, volta ad ot-tenere la liquidazione delle spese determinate dall'istanza di sospen-sione ex art. 373 c.p.c., formulata innanzi alla Corte d'appello di Milanoda parte dell'odierna ricorrente e disattesa dalla Corte territoriale, spet-tando detta liquidazione a questa Corte (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.Sez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 20 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicaz ion e 22/05/202626966 del 24/10/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16121 del 22/07/2011), una volta prodotti i relativi documenti con le forme e i terminidell'art. 372 c.p.c.L'istanza, tuttavia, risulta inammissibile, non essendo stati rispet-tati i presupposti a tal fine individuati da questa Corte.È stato infatti chiarito che nel giudizio di legittimità la richiesta dipronuncia sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontatedalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensionedell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essereesaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documentida produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la me-desima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che dettaistanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento sog-getto a rito camerale mediante memoria non notificata alla controparte(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24201 del 04/10/2018; Cass. Sez. 2 - Or-dinanza n. 6792 del 14/03/2024), dal momento che il contradditoriocostituisce condizione imprescindibile per poter decidere sull'istanza(Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 21198 del 20/10/2015)Osservato che, nella specie, detto contraddittorio non poteva es-sere assicurato dalla presenza delle parti in pubblica udienza (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18079 del 31/08/2020; Sez. 3 - Ordinanza n.36646 del 25/11/2021) e non risultando prova della notifica dell'istanzaalla ricorrente – prova del tutto assente tra gli allegati della memoriaex art. 380-bis.1 c.p.c. ‒ l'istanza medesima deve essere dichiaratainammissibile.11. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perSez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 21 di 22Numero registro generale 21975/2024Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15666/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;dichiara inammissibile l'istanza ex art. 373 c.p.c. formulata dal con-troricorrente.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 21975/2024 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 22 di 22