CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 17361/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10566/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 371/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] convenne in giudizio, davanti al Pretore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo riconoscimento del proprio diritto di proprietà, la convenuta fosse condannata a rilasciare in suo favore una porzione immobiliare occupata senza titolo dalla controparte, la quale vi aveva messo in opera taluni manufatti. La convenuta esperì domanda riconvenzionale d’usucapione. Il Tribunale di Lecce, Sez. distaccata di Gallipoli, rigettò entrambe le domande e la Corte locale confermò la sentenza. La Corte di cassazione con la pronuncia n. 28576 del 14/11/2013 cassò la sentenza d’appello, affermando il seguente principio di diritto: l’animus possidendi consiste nell’intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto . Riassunta la causa, la Corte di Lecce, in sede di rinvio, accertò il possesso utile all’usucapione in capo a [OSCURATO:PERSONA], attribuendo alla medesima la fascia di terreno contraddistinta dal mappale 750, fg. 25/a del N.C.T. del Comune di Gallipoli . Avverso la sentenza d’appello ricorre la [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Gli intimati resistono con controricorso. Con i due motivi, tra loro correlati, la ricorrente denuncia nullità della sentenza, falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 394 cod. proc. civ.; nonché violazione degli artt. 384, co. 2 e 394, co. 3, cod. proc. civ. La critica viene mossa su un solo punto della decisione: era stato riconosciuto l’acquisto per usucapione in favore della controparte limitatamente a una striscia di terreno esistente tra la zona demaniale (spiaggia) e la strada prov.le litoranea [OSCURATO:PERSONA] , tuttavia, nel dispositivo, la Corte d’appello aveva dichiarato l’acquisto per usucapione dell’intero mappale 750, fg. 25/a del N.C.T. del Comune di Gallipoli, che essa fascia comprendeva, come minor parte. La doglianza è fondata. Invero il suolo usucapito costituisce solo una piccola parte del mappale indicato in sentenza, di ben maggiore consistenza, trattandosi di una modesta fascia di terreno che insiste fra il demanio marittimo e la strada provinciale litoranea. La circostanza non è negata dai controricorrenti, i quali, tuttavia, pur ammettendo espressamente di avere usucapito solo quella esigua fascia di terreno assumono che il dispositivo, alla luce degli argomenti di cui in sentenza non sia foriero di dubbi. Al contrario di quel che sostengono questi ultimi il dispositivo dichiara l’avvenuta usucapione di tutto il mappale e una tale affermazione non può in alcun modo trovare interpretazione alternativa o limitativa nella motivazione della sentenza, la quale in alcuna parte si cura di delimitare in alcun modo il terreno usucapito, salvo che con la generica indicazione sopra riportata. La discrasia non è colmabile a cagione della mancanza d’indicazioni puntuali nella motivazione, che delimitino l’area interessata e, quindi la portata precettiva della statuizione non può essere ricostruita dal confronto tra il dispositivo e la parte motiva e ricondotta a unità coerente con l’accertamento. La sentenza in discorso, pertanto, dovrà essere cassata con rinvio e in quella sede il Giudice, se del caso utilizzando l’apporto d’un consulente tecnico occorrerà che delimiti e frazioni la parte che alla stregua delle risultanze probatorie ha ritenuto acquisita per usucapione. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche al capo delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, diversa composizione, anche per il regolamento d