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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 41859/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Campobasso, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, accogliendo anche il motivo di appello sul punto, riducendo la pena inflitta dal primo giudice; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente e logicamente motivate comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Campobasso, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, accogliendo anche il motivo di appello sul punto, riducendo la pena inflitta dal primo giudice; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente e logicamente motivate comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]