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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2024

Cassazione n. 26087/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31317/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza MAZZINI n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataper leg g e in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 895/2021depositata il 05/05/2021.

R.g. n. 31317 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 30/09/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Firenze , n. 8 9 5 pubblicata in data 5/05/2021; risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]; non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione; da tali atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31317/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza MAZZINI n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataper leg g e in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 895/2021depositata il 05/05/2021. R.g. n. 31317 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 30/09/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Firenze , n. 8 9 5 pubblicata in data 5/05/2021; risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]; non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione; da tali atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassaz
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