CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2019 della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 11 ottobre 2019 la Corte di appello di Potenza confermava la decisione con la quale il Tribunale di Matera aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di due reati di appropriazione indebita, aggravati ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., ma riduceva la pena inflitta dal primo giudice, rideterminandola in due anni e sei mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa, previa riqualificazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica, originariamente contestata, in quella della recidiva specifica. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione a due diversi profili. 2.1. Per affermare la responsabilità dell'imputato, la Corte di appello ha motivato in modo carente e illogico in ordine all'attendibilità delle persone offese. 2.2. In secondo luogo, la stessa Corte, escludendo la rilevanza del precedente penale di cui alla sentenza del 27 maggio 1999, ai fini del riconoscimento della recidiva, ha però ritenuto che sarebbe residuato il solo precedente di cui alla sentenza in data 11 dicembre 1995, nonostante la difesa avesse prodotto l'ordinanza del 7 luglio 2017 con la quale il Tribunale di Matera, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., aveva dichiarato estinto il reato. Neppure l'altra condanna, pertanto, può avere rilievo ai fini della recidiva, come previsto dall'art. 106, secondo comma, del codice penale. Ne consegue che, esclusa la sussistenza della recidiva, i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, risultando i reati estinti per prescrizione, come ritenuto anche dal Procuratore generale. 2. La Corte di appello, ritenuta la sussistenza della recidiva specifica, non ha ben valutato gli atti prodotti dalla difesa, dai quali risulta che anche il reato giudicato con la sentenza di applicazione della pena, emessa dalla Pretura di Matera in data 11 dicembre 1995, divenuta irrevocabile il 2 agosto 1996, è stato dichiarato estinto con ordinanza del 7 luglio 2017 del Tribunale di Matera, circostanza riportata anche nel certificato del casellario giudiziale in atti (iscrizione sub 1). La declaratoria di estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., comporta l'estinzione del reato e degli effetti penali anche ai fini della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 106, secondo comma, del codice penale (Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119; Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, Micillo, Rv. 254742). L'estinzione, peraltro, opera ipso iure e non richiede neppure una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi, Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266120; Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, dep. 2015, Valente, Rv. 263503; da ultimo v. Sez. 2, n. 26809 del 10/06/2021, Diana, non mass.). Pertanto, alla data di commissione dei reati oggetto del presente processo (novembre 2010 e febbraio 2011), l'imputato era immune da precedenti penali rilevanti agli effetti della recidiva. Infatti, dei reati commessi nell'anno 2008 (iscrizioni sub 3 e 5) non si può a questi fini tener conto, in quanto manca il presupposto formale costituito dall'anteriorità della data di irrevocabilità delle sentenze (passate in giudicato, rispettivamente, il 14 maggio 2013 e il 18 ottobre 2018) rispetto a quella di commissione dei fatti di cui qui si tratta. L'applicazione della recidiva presuppone che la condanna utilizzata come precedente sia passata in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa si riferisce, poiché il soggetto autore del nuovo delitto deve essere in quel momento in grado di conoscere tutte le possibili conseguenze penali che derivano dalla pregressa condanna (sulla necessità di tale presupposto anche per l'applicazione della recidiva reiterata v. Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381; Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassinni, Rv. 280436; Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C., Rv. 274692; Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, Madeddu, Rv. 259681; Sez. 2, n. 41806 del 27/09/2013, Iadonisi, Rv. 257242). Alla luce del disposto degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, il tempo necessario a prescrivere va individuato in sette anni e sei mesi, cui vanno sommati i sedici mesi di sospensione della prescrizione nei due gradi di merito, per un periodo complessivo di otto anni e dieci mesi. Il termine massimo di prescrizione, pertanto, è maturato nel settembre del 2019 per il primo reato (commesso nel novembre 2010) e nel dicembre del 2019 per il secondo (commesso nel febbraio 2011). Il primo motivo di ricorso è assorbito, in quanto, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, con la conseguenza che, in assenza di statuizioni civili, il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, unitamente a un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087, in motivazione; Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598; Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943; Sez. 4, n. 13869 del 05/03/2020, Sassi, Rv. 278761). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 25 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]