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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18141/2026

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E. Duse 35, presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso conl'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, conindicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contros.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 197, pressolo studio dell'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata edifesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazionedell’indirizzo pec;- controricorrente -Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026avverso la sentenza n. 1667/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, pubblicata il 28/9/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del2/12/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della controricorrente.1.

Con ricorso depositato in data 11 aprile 2014, Alessandro LoPiccolo chiese al Tribunale di Palermo la reintegrazione nel possesso ditre aree parcheggio site in Palermo, alla via C. Giaquinto 110 e al vialeRegione Siciliana 5850, di proprietà di terzi, ma condotte in locazioneda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per esserne stato spogliato da [OSCURATO:PERSONA] cheformalmente risultava amministratrice di questa società.In particolare, il ricorrente rappresentò che era erede universaledel padre [OSCURATO:PERSONA] che aveva in vita gestito, a mezzo diGestione [OSCURATO:SOCIETA]., cinque parcheggi esercitati sulle areesuindicate, costituendo di seguito la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui Hasnafittiziamente nominata amministratrice; suo padre aveva tuttaviaconservato l’amministrazione, la gestione e il godimento dell’azienda;alla sua morte, tuttavia, la resistente [OSCURATO:PERSONA] lo avevaprogressivamente estromesso dall’amministrazione di fattodell’impresa e dal godimento e possesso dei singoli beni.2.

Con ordinanza del 5 giugno 2018 il Tribunale reintegrò ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel possesso delle aree, ritenendo sussistente sial’elemento oggettivo dello spoglio, tipicamente richiesto dalla legge perl’utile proposizione dell’azione possessoria, per averlo la resistenteprivato del godimento degli immobili oggetto della domanda, sial’animus spoliandi.Ric. 2024 n. 1076 sez.

S2 - ud. 2-12-2025 -2-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/20262.1.

Con sentenza n. 4872/2019, decidendo in merito, ilTribunale accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] confermando ilprovvedimento interdittale.In particolare, ritenuto che l’azienda possa essere oggetto dipossesso e che il possessore possa agire contro colui che sottragga unoo più beni aziendali alla loro destinazione funzionale, individuò l’oggettodel contendere nella reintegrazione del possesso di beni aziendali, cioèle tre aree gestite dal dante causa [OSCURATO:PERSONA] come benifunzionali all’esercizio dell’attività d’impresa, pur dando atto che icontratti di locazione delle aree oggetto dell’azione di spoglioappartenevano a terzi che le avevano concesse in locazione ad AcquaSud.3.

Con sentenza n. 923/2020 la Corte di appello di Palermo, inaccoglimento dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domandadi [OSCURATO:PERSONA], rimarcando che il primo giudice gli aveva inrealtà riconosciuto veste di possessore per aver esercitato sui beni unpotere di fatto non corrispondente all’esercizio di un diritto reale, macorrispondente alla gestione dell’impresa.4.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, a cui Hasnamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato laviolazione degli artt. 156, 157, 347 e 348 e, per altro profilo, dell’art.327 cod. proc. civ.: nel fascicolo telematico era stato depositatodall’appellante, attuale controricorrente, un file, in formato «pdf»,contenente la scansione dell’atto di appello, della procura in calce edella relata di notifica, sicché non sarebbe stata fornita la prova dellaRic. 2024 n. 1076 sez.

S2 - ud. 2-12-2025 -3-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026notificazione effettuata a mezzo pec che, invece, avrebbe dovutoessere allegata mediante deposito delle ricevute di accettazione econsegna in formato «eml» o «msg» a norma dell’art. 9, comma 1-bisdella l. 53 del 1994; la Corte d’Appello, in violazione delle norme inepigrafe, avrebbe omesso di dichiarare la nullità della notifica dell’attodi appello, l’assenza della sua data certa, la conseguenteinammissibilità per tardività e la improcedibilità della iscrizione a ruoloin conseguenza della mancanza di data certa della notifica dell’atto diappello.1.1.

Il motivo è infondato.Dallo stesso ricorso, invero, si ricava che la sentenza di primogrado era impugnabile nel termine di sei mesi ex art. 327 cod. proc.civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, perché nonnotificata e che, in considerazione della data di pubblicazione,6/11/2019, la scadenza del termine per impugnare, calcolato tenendoconto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus),si verificava in data 9/7/2020.Alla relata di notifica dell’appello allegata al ricorso e prodottadalla parte controricorrente, risulta allegato l’atto di appello e laprocura in formato pdf.p7m e le tre ricevute della notificazione a mezzopec in data 3/7/2020; l’iscrizione a ruolo risulta effettuata prima dellascadenza del termine per impugnare.L’appellato, attuale ricorrente, si è costituito nel giudizio diappello, svolgendo le sue difese senza eccepire alcun vizio o pregiudizioal diritto di difesa.È vero, allora, come il ricorrente ha rimarcato, che la notifica«deve essere provata mediante il deposito telematico dell’attoprocessuale notificato, delle ricevute di accettazione e consegna informato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi dellesuddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”.Ric. 2024 n. 1076 sez.

S2 - ud. 2-12-2025 -4-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegnain questo formato “.eml” e “.msg” e mediante l’inserimento dei relatividati identificativi nel file “Dati.Atto.xml” consente infatti di verificareche l’atto sia effettivamente pervenuto nella disponibilità deldestinatario: come si ricava dall’art. 11 della stessa legge n. 53 del1994, le forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 dellalegge n.53 del 1994, nonché dall’art. 19-bis delle «specifiche tecniche»date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i SistemiInformativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongonoil deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione econsegna in formato «.eml» o «.msg» e dell’inserimento dei datiidentificativi delle suddette ricevute nel file «datiAtto.xml» sonopreviste in funzione non soltanto della prova ma anche della validitàdell’atto processuale.Questa Corte ha tuttavia sempre affermato, nelle differentiipotesi di violazione di queste regole sottoposte al suo esame, chequalora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichichiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggettonotificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi vizio cheprecluda l’accesso al contenuto dell’impugnazione comunque integraun’ipotesi di nullità, non di inesistenza, sanabile per il raggiungimentodello scopo (cfr. tra le numerosissime, Sez. 1 - , n. 14063 del21/05/2024; Sez. 3, n. 16189 del 08/06/2023; Sez. 6 - 1, n. 20214del 15/07/2021).Nella specie, dunque, si discute – peraltro soltanto in questa sededi legittimità, per non essere mai stata sollevata la questione davantialla Corte d’appello - non dell’effettiva ricezione, né dell’accesso all’attonotificato, né dell’esercizio del diritto di difesa, ma soltanto dellacertezza della data di notifica e, in conseguenza, della tempestivitàdella iscrizione a ruolo e della procedibilità dell’appello.Ric. 2024 n. 1076 sez.

S2 - ud. 2-12-2025 -5-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026Innanzitutto, allora, l’avvenuta costituzione dell’appellato, siapure tardiva e successiva alla scadenza del termine di impugnazione,ha prodotto, ex art. 156 cod. proc. civ. comma III, la sanatoria ex tuncdi ogni vizio, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (cfr.Cass.

Sez.

L, n. 27453 del 22/12/2006; Sez. 5, n. 1184 del27/01/2001).Ciò precisato, la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltantoall’inosservanza del termine di costituzione e non ancheall’inosservanza delle sue forme: l’art. 347 cod. proc. civ., in combinatodisposto con l’art. 165 cod. proc. civ., esige che la costituzionedell’appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso diriduzione) dalla notificazione e il termine decorre dal perfezionamentodella notificazione nei riguardi dell’appellato.Stabilito, allora, che, sanato ogni vizio formale in conseguenzadella costituzione del convenuto, la notifica risulta perfezionatasi indata 3/7/2020, secondo quanto attestato dalle ricevute prodotte nelformato diverso da quello prescritto, anche la costituzione certamenteeffettuata in data 6/7, dopo soli tre giorni, risulta tempestiva edesclude l’improcedibilità.2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e 1362 cod. civ., nonché degliart. 1140, 1168 e 2055 cod. civ.: la Corte d’appello avrebbeerroneamente interpretato la domanda giudiziale, affermando chesarebbe stata allegata la gestione di fatto dell’azienda e non l’eserciziodi una situazione corrispondente al possesso.3.

Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha censurato la sentenzaancora una volta per violazione degli art. 1140, 1168 e 2055 cod. civ.:la Corte avrebbe erroneamente escluso la configurabilità di unRic. 2024 n. 1076 sez.

S2 - ud. 2-12-2025 -6-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026possesso giuridicamente tutelabile dell’azienda e dei beni chefunzionalmente la compongono, distinto dal possesso giuridicamentetutelabile dei singoli beni che ne sono parti, in quanto tali;erroneamente avrebbe affermato che la tutela spetti soltanto a terziche sono titolari di un potere di fatto di contenuto corrispondente a undiritto reale e non anche a chi eserciti una mera gestione di fattodell’azienda.4.

Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha nuovamentecensurato la sentenza per violazione degli art. 1140, 1168 e 2055 cod.civ., per avere la Corte d’appello erroneamente escluso una suadetenzione qualificata come titolare della locazione e, in conseguenza,la sua legittimazione all’azione possessoria.

Secondo il ricorrente, ladetenzione qualificata sarebbe «irrilevante per chi possiede l’aziendaed intenda tutelare i suoi beni ex art. 1168 cod. civ.»; sul puntoavrebbe «colto nel segno il Giudice di prime cure, che nella propriasentenza di primo grado ha correttamente rilevato un datoinoppugnabile: il ricorrente ha agito nella qualità di possessore di unbene componente l'azienda e del compendio aziendale e non già dimero possessore di un fondo concesso da terzi in locazione».4.1.

I tre motivi – che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono inammissibili per loroformulazione, perché non conferenti rispetto alla ratio decidendi.Come risulta dagli atti, i beni oggetto di possessoria, seppureriuniti in complesso aziendale, erano formalmente condotti in locazioneda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., titolare del contratto; nella prospettazione delricorrente [OSCURATO:PERSONA], questa società era da lui gestita, infatto, quale esclusivo decisore, in luogo della amministratrice HasnaRic. 2024 n. 1076 sez.

S2 - ud. 2-12-2025 -7-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026abbia agito quale possessore dei singoli beni aziendali e non didetentore qualificato.In questo quadro di fatto, allora, la Corte d’appello ha rimarcatoche «[OSCURATO:PERSONA], che il primo giudice riporta alla figura del possessorevero e proprio, non ha mai avuto come controinteressati i proprietari-locatori, “possessori mediati” delle aree»; tant’è che la relazione con ibeni non è stata presentata «come un potere di fatto modellato sulcontenuto di un diritto reale, ma come effettivo potere di gestione deibeni concessi in locazione, stante la mera apparenza o marginale esubordinata rilevanza della figura dell’amministratrice formale»; «latesi del decidente [il Tribunale, n.d.r], che ha distinto i terreni in séconsiderati, oggetto di locazione, dai terreni come beni aziendali,oggetto del possesso di [OSCURATO:PERSONA], ha finito per condurre a un singolareapprodo: il terzo concedente-locatore avrebbe conservato sulle aree ilpossesso mediato, mai da alcuno contestato; la società conduttrice-locataria, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe priva del potere di fatto che dà corpoalla detenzione qualificata […]; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe il possesso dei beniaziendali (uti dominus come imprenditore occulto?), ossia il godimentodi essi ‘in nome proprio’».In altri termini, la Corte d’appello ha rimarcato come laprospettazione del ricorso fosse viziata da una contraddizioneintrinseca, non rilevata dal primo Giudice, perché difettava l’allegazionedi un possesso corrispondente a un diritto reale, così come non erastata mai dedotta (anzi era stata negata in premessa dal primo giudice)una detenzione qualificata in capo al ricorrente nella veste di titolare(apparente o dissimulato) della locazione, contro i proprietari locatori.per il mancato rilievo di questa contraddizione, la controversia traamministratrice formale e preteso amministratore di fatto, relativa allagestione dei beni della società locataria era stata «trasformata» (cosìRic. 2024 n. 1076 sez.

S2 - ud. 2-12-2025 -8-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026in sentenza) in una controversia possessoria avente a oggetto i beniaziendali detenuti in locazione.Con questa motivazione, dunque, la Corte d’appello non ha intesonegare la configurabilità del possesso di azienda inteso comecomplesso dei beni, ma ha escluso la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] per lacontraddittorietà intrinseca della prospettazione offerta in ricorso erecepita dal Tribunale: all’odierno ricorrente, infatti, non potevariconoscersi la legittimazione ad avvalersi dell’azione di spoglio perchéegli, sebbene qualificatosi possessore e non detentore qualificato, nonaveva, però, mai contestato il possesso mediato dei terzi proprietarilocatori, né la detenzione qualificata in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] titolare del contratto di locazione e aveva soltanto prospettatouna relazione di fatto con le aree contese corrispondente alla loro meragestione quali beni aziendali.In tal senso le censure risultano del tutto inconferenti perché nonscalfiscono questa motivazione.5.

Il ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna delricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali infavore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, liquidate indispositivo in relazione al valore.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 perRic. 2024 n. 1076 sez.

S2 - ud. 2-12-2025 -9-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 2 dicembre 2025.Il PresidenteMauro MocciRic. 2024 n. 1076 sez.

S2 - ud. 2-12-2025 -10-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E. Duse 35, presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso conl'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, conindicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contros.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 197, pressolo studio dell'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata edifesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazionedell’indirizzo pec;- controricorrente -Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026avverso la sentenza n. 1667/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, pubblicata il 28/9/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del2/12/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della controricorrente.1. Con ricorso depositato in data 11 aprile 2014, Alessandro LoPiccolo chiese al Tribunale di Palermo la reintegrazione nel possesso ditre aree parcheggio site in Palermo, alla via C. Giaquinto 110 e al vialeRegione Siciliana 5850, di proprietà di terzi, ma condotte in locazioneda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per esserne stato spogliato da [OSCURATO:PERSONA] cheformalmente risultava amministratrice di questa società.In particolare, il ricorrente rappresentò che era erede universaledel padre [OSCURATO:PERSONA] che aveva in vita gestito, a mezzo diGestione [OSCURATO:SOCIETA]., cinque parcheggi esercitati sulle areesuindicate, costituendo di seguito la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui Hasnafittiziamente nominata amministratrice; suo padre aveva tuttaviaconservato l’amministrazione, la gestione e il godimento dell’azienda;alla sua morte, tuttavia, la resistente [OSCURATO:PERSONA] lo avevaprogressivamente estromesso dall’amministrazione di fattodell’impresa e dal godimento e possesso dei singoli beni.2. Con ordinanza del 5 giugno 2018 il Tribunale reintegrò ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel possesso delle aree, ritenendo sussistente sial’elemento oggettivo dello spoglio, tipicamente richiesto dalla legge perl’utile proposizione dell’azione possessoria, per averlo la resistenteprivato del godimento degli immobili oggetto della domanda, sial’animus spoliandi.Ric. 2024 n. 1076 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -2-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/20262.1. Con sentenza n. 4872/2019, decidendo in merito, ilTribunale accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] confermando ilprovvedimento interdittale.In particolare, ritenuto che l’azienda possa essere oggetto dipossesso e che il possessore possa agire contro colui che sottragga unoo più beni aziendali alla loro destinazione funzionale, individuò l’oggettodel contendere nella reintegrazione del possesso di beni aziendali, cioèle tre aree gestite dal dante causa [OSCURATO:PERSONA] come benifunzionali all’esercizio dell’attività d’impresa, pur dando atto che icontratti di locazione delle aree oggetto dell’azione di spoglioappartenevano a terzi che le avevano concesse in locazione ad AcquaSud.3. Con sentenza n. 923/2020 la Corte di appello di Palermo, inaccoglimento dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domandadi [OSCURATO:PERSONA], rimarcando che il primo giudice gli aveva inrealtà riconosciuto veste di possessore per aver esercitato sui beni unpotere di fatto non corrispondente all’esercizio di un diritto reale, macorrispondente alla gestione dell’impresa.4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, a cui Hasnamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato laviolazione degli artt. 156, 157, 347 e 348 e, per altro profilo, dell’art.327 cod. proc. civ.: nel fascicolo telematico era stato depositatodall’appellante, attuale controricorrente, un file, in formato «pdf»,contenente la scansione dell’atto di appello, della procura in calce edella relata di notifica, sicché non sarebbe stata fornita la prova dellaRic. 2024 n. 1076 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -3-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026notificazione effettuata a mezzo pec che, invece, avrebbe dovutoessere allegata mediante deposito delle ricevute di accettazione econsegna in formato «eml» o «msg» a norma dell’art. 9, comma 1-bisdella l. 53 del 1994; la Corte d’Appello, in violazione delle norme inepigrafe, avrebbe omesso di dichiarare la nullità della notifica dell’attodi appello, l’assenza della sua data certa, la conseguenteinammissibilità per tardività e la improcedibilità della iscrizione a ruoloin conseguenza della mancanza di data certa della notifica dell’atto diappello.1.1. Il motivo è infondato.Dallo stesso ricorso, invero, si ricava che la sentenza di primogrado era impugnabile nel termine di sei mesi ex art. 327 cod. proc.civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, perché nonnotificata e che, in considerazione della data di pubblicazione,6/11/2019, la scadenza del termine per impugnare, calcolato tenendoconto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus),si verificava in data 9/7/2020.Alla relata di notifica dell’appello allegata al ricorso e prodottadalla parte controricorrente, risulta allegato l’atto di appello e laprocura in formato pdf.p7m e le tre ricevute della notificazione a mezzopec in data 3/7/2020; l’iscrizione a ruolo risulta effettuata prima dellascadenza del termine per impugnare.L’appellato, attuale ricorrente, si è costituito nel giudizio diappello, svolgendo le sue difese senza eccepire alcun vizio o pregiudizioal diritto di difesa.È vero, allora, come il ricorrente ha rimarcato, che la notifica«deve essere provata mediante il deposito telematico dell’attoprocessuale notificato, delle ricevute di accettazione e consegna informato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi dellesuddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”.Ric. 2024 n. 1076 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -4-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegnain questo formato “.eml” e “.msg” e mediante l’inserimento dei relatividati identificativi nel file “Dati.Atto.xml” consente infatti di verificareche l’atto sia effettivamente pervenuto nella disponibilità deldestinatario: come si ricava dall’art. 11 della stessa legge n. 53 del1994, le forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 dellalegge n.53 del 1994, nonché dall’art. 19-bis delle «specifiche tecniche»date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i SistemiInformativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongonoil deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione econsegna in formato «.eml» o «.msg» e dell’inserimento dei datiidentificativi delle suddette ricevute nel file «datiAtto.xml» sonopreviste in funzione non soltanto della prova ma anche della validitàdell’atto processuale.Questa Corte ha tuttavia sempre affermato, nelle differentiipotesi di violazione di queste regole sottoposte al suo esame, chequalora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichichiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggettonotificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi vizio cheprecluda l’accesso al contenuto dell’impugnazione comunque integraun’ipotesi di nullità, non di inesistenza, sanabile per il raggiungimentodello scopo (cfr. tra le numerosissime, Sez. 1 - , n. 14063 del21/05/2024; Sez. 3, n. 16189 del 08/06/2023; Sez. 6 - 1, n. 20214del 15/07/2021).Nella specie, dunque, si discute – peraltro soltanto in questa sededi legittimità, per non essere mai stata sollevata la questione davantialla Corte d’appello - non dell’effettiva ricezione, né dell’accesso all’attonotificato, né dell’esercizio del diritto di difesa, ma soltanto dellacertezza della data di notifica e, in conseguenza, della tempestivitàdella iscrizione a ruolo e della procedibilità dell’appello.Ric. 2024 n. 1076 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -5-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026Innanzitutto, allora, l’avvenuta costituzione dell’appellato, siapure tardiva e successiva alla scadenza del termine di impugnazione,ha prodotto, ex art. 156 cod. proc. civ. comma III, la sanatoria ex tuncdi ogni vizio, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (cfr.Cass. Sez. L, n. 27453 del 22/12/2006; Sez. 5, n. 1184 del27/01/2001).Ciò precisato, la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltantoall’inosservanza del termine di costituzione e non ancheall’inosservanza delle sue forme: l’art. 347 cod. proc. civ., in combinatodisposto con l’art. 165 cod. proc. civ., esige che la costituzionedell’appellante avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso diriduzione) dalla notificazione e il termine decorre dal perfezionamentodella notificazione nei riguardi dell’appellato.Stabilito, allora, che, sanato ogni vizio formale in conseguenzadella costituzione del convenuto, la notifica risulta perfezionatasi indata 3/7/2020, secondo quanto attestato dalle ricevute prodotte nelformato diverso da quello prescritto, anche la costituzione certamenteeffettuata in data 6/7, dopo soli tre giorni, risulta tempestiva edesclude l’improcedibilità.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e 1362 cod. civ., nonché degliart. 1140, 1168 e 2055 cod. civ.: la Corte d’appello avrebbeerroneamente interpretato la domanda giudiziale, affermando chesarebbe stata allegata la gestione di fatto dell’azienda e non l’eserciziodi una situazione corrispondente al possesso.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha censurato la sentenzaancora una volta per violazione degli art. 1140, 1168 e 2055 cod. civ.:la Corte avrebbe erroneamente escluso la configurabilità di unRic. 2024 n. 1076 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -6-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026possesso giuridicamente tutelabile dell’azienda e dei beni chefunzionalmente la compongono, distinto dal possesso giuridicamentetutelabile dei singoli beni che ne sono parti, in quanto tali;erroneamente avrebbe affermato che la tutela spetti soltanto a terziche sono titolari di un potere di fatto di contenuto corrispondente a undiritto reale e non anche a chi eserciti una mera gestione di fattodell’azienda.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha nuovamentecensurato la sentenza per violazione degli art. 1140, 1168 e 2055 cod.civ., per avere la Corte d’appello erroneamente escluso una suadetenzione qualificata come titolare della locazione e, in conseguenza,la sua legittimazione all’azione possessoria. Secondo il ricorrente, ladetenzione qualificata sarebbe «irrilevante per chi possiede l’aziendaed intenda tutelare i suoi beni ex art. 1168 cod. civ.»; sul puntoavrebbe «colto nel segno il Giudice di prime cure, che nella propriasentenza di primo grado ha correttamente rilevato un datoinoppugnabile: il ricorrente ha agito nella qualità di possessore di unbene componente l'azienda e del compendio aziendale e non già dimero possessore di un fondo concesso da terzi in locazione».4.1. I tre motivi – che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono inammissibili per loroformulazione, perché non conferenti rispetto alla ratio decidendi.Come risulta dagli atti, i beni oggetto di possessoria, seppureriuniti in complesso aziendale, erano formalmente condotti in locazioneda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., titolare del contratto; nella prospettazione delricorrente [OSCURATO:PERSONA], questa società era da lui gestita, infatto, quale esclusivo decisore, in luogo della amministratrice HasnaRic. 2024 n. 1076 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -7-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026abbia agito quale possessore dei singoli beni aziendali e non didetentore qualificato.In questo quadro di fatto, allora, la Corte d’appello ha rimarcatoche «[OSCURATO:PERSONA], che il primo giudice riporta alla figura del possessorevero e proprio, non ha mai avuto come controinteressati i proprietari-locatori, “possessori mediati” delle aree»; tant’è che la relazione con ibeni non è stata presentata «come un potere di fatto modellato sulcontenuto di un diritto reale, ma come effettivo potere di gestione deibeni concessi in locazione, stante la mera apparenza o marginale esubordinata rilevanza della figura dell’amministratrice formale»; «latesi del decidente [il Tribunale, n.d.r], che ha distinto i terreni in séconsiderati, oggetto di locazione, dai terreni come beni aziendali,oggetto del possesso di [OSCURATO:PERSONA], ha finito per condurre a un singolareapprodo: il terzo concedente-locatore avrebbe conservato sulle aree ilpossesso mediato, mai da alcuno contestato; la società conduttrice-locataria, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe priva del potere di fatto che dà corpoalla detenzione qualificata […]; [OSCURATO:PERSONA] avrebbe il possesso dei beniaziendali (uti dominus come imprenditore occulto?), ossia il godimentodi essi ‘in nome proprio’».In altri termini, la Corte d’appello ha rimarcato come laprospettazione del ricorso fosse viziata da una contraddizioneintrinseca, non rilevata dal primo Giudice, perché difettava l’allegazionedi un possesso corrispondente a un diritto reale, così come non erastata mai dedotta (anzi era stata negata in premessa dal primo giudice)una detenzione qualificata in capo al ricorrente nella veste di titolare(apparente o dissimulato) della locazione, contro i proprietari locatori.per il mancato rilievo di questa contraddizione, la controversia traamministratrice formale e preteso amministratore di fatto, relativa allagestione dei beni della società locataria era stata «trasformata» (cosìRic. 2024 n. 1076 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -8-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026in sentenza) in una controversia possessoria avente a oggetto i beniaziendali detenuti in locazione.Con questa motivazione, dunque, la Corte d’appello non ha intesonegare la configurabilità del possesso di azienda inteso comecomplesso dei beni, ma ha escluso la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] per lacontraddittorietà intrinseca della prospettazione offerta in ricorso erecepita dal Tribunale: all’odierno ricorrente, infatti, non potevariconoscersi la legittimazione ad avvalersi dell’azione di spoglio perchéegli, sebbene qualificatosi possessore e non detentore qualificato, nonaveva, però, mai contestato il possesso mediato dei terzi proprietarilocatori, né la detenzione qualificata in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] titolare del contratto di locazione e aveva soltanto prospettatouna relazione di fatto con le aree contese corrispondente alla loro meragestione quali beni aziendali.In tal senso le censure risultano del tutto inconferenti perché nonscalfiscono questa motivazione.5. Il ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna delricorrente [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali infavore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, liquidate indispositivo in relazione al valore.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 perRic. 2024 n. 1076 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -9-Numero registro generale 1076/2024Numero sezionale 2929/2025Numero di raccolta generale 18141/2026Data pubblicazione 05/06/2026compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 2 dicembre 2025.Il PresidenteMauro MocciRic. 2024 n. 1076 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -10-
Sentenza Cassazione n. 18141/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris