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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 06488/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; M0133/AZIONE

1. Con sentenza del 16 giugno 2023 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza del 24 novembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa, per il reato di cui all' art. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.

In motivo di censura si traduce in una lamentela del tutto generica ed indistinta, che evoca principi astrattamente condivisibili ma senza alcuno specifico riferimento al procedimento e alle considerazioni colà svolte dalla Corte territoriale, e senza alcuna puntuale e specifica indicazione circa i motivi di gravame che non sarebbero stati esaminati dal Giudice dell'appello, affermazione smentita dalla semplice lettura della sentenza impugnata che con motivazione congrua e immune da rilievi di illogicità manifesta ha confermato la condanna del ricorrente.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; M0133/AZIONE 1. Con sentenza del 16 giugno 2023 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza del 24 novembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa, per il reato di cui all' art. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza di motivazione del provvedimento impugnato. 3. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. In motivo di censura si traduce in una lamentela del tutto generica ed indistinta, che evoca principi astrattamente condivisibili ma senza alcuno specifico riferimento al procedimento e alle considerazioni colà svolte dalla Corte territoriale, e senza alcuna puntuale e specifica indicazione circa i motivi di gravame che non sarebbero stati esaminati dal Giudice dell'appello, affermazione smentita dalla semplice lettura della sentenza impugnata che con motivazione congrua e immune da rilievi di illogicità manifesta ha confermato la condanna del ricorrente. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsor
Sentenza Cassazione n. 06488/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris