CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 dicembre 1985
Cassazione n. 22485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1998 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 e 496 cod. pen. (fatto commesso in Deliceto in data 8 agosto 2017); - che hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, il diniego delle circostanze generiche attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pagg. 4 - 5 della sentenza impugnata), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590)(come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha, peraltro, motivato il diniego anche alla luce delle plurime condanne definitive subite sugli imputati); - che il secondo motivo, con il quale la sola [OSCURATO:PERSONA] si duole, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e del vizio argomentativo, della mancata concessione a suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena, non è consentito in questa sede, vuoi perché non risulta che la deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., vuoi perché lo stesso è, comunque, manifestamente infondato, posto che, per diritto vivente, << In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito» (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376), come nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 mag