CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 42968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti nella sentenza impugnata e, in particolare, che non emergono manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni che hanno condotto i Giudici di merito a riconoscere, la responsabilità del ricorrente (anche rilevando l'incoerenza della evidenziamone della qualità di assunto abituali in capo ai cessionari della droga), a escludere la particolare tenuità dei fatto in ragione della organizzazione adottata dall'imputato per le sue reiterate e quantitativamente significative cessioni a più destinatari, mentre il motivo di ricorso relativo all'applicazione della aggravante ex art. 80, comma 1, lett. f, d.P.R., n. 309/1990 non si confronta con le specifiche circostanze fattuali richiamate nella sentenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente