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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 12057/2026

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ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Senegal) il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 30/10/2025 del Tribunale di Brescia;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 30/10/2025, Tribunale di Brescia applicava a [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascritti, avvinti dalla continuazione,concessa l’attenuante di lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del2024, nonché le attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, la pena di anni 1, mesi8 di reclusione ed euro 700 di multa.2.

Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia propone ricorso il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bresciani, nell’interesse dell’imputato, articolando unico motivo con cui deduce lainosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e la mancanza di motivazionein relazione all’art. 129 cod. proc. pen.Al riguardo, lamenta il ricorrente come manchi qualsiasi motivazione in ordine allaritenuta insussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e comenon risulti provata la penale responsabilità dell’imputato.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressionedella volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione,alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura disicurezza.Ciò posto, occorre rilevare che la richiesta di pena patteggiata, proveniente dallo stessoimputato, non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, maspecificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale) che l'imputato possa dolersi anchedell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso haindividuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il pubblico ministero.D’altro canto, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza dipatteggiamento, neppure l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che hapronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito diaddivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi inesso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01;Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali non rientra la denunzia di vizi motivazionali sultema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciatoa contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez.1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv. 281890 – 01).Nondimeno, nella specie, la sentenza impugnata ha anche illustrato le risultanzeprobatorie che non consentono di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen. (pag. 3 della sentenza impugnata).3.1.

Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazionepreviste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilitàdell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata enon partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dellostesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt.610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione delprovvedimento impugnato.3.2.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata ed alla natura delmotivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Senegal) il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 30/10/2025 del Tribunale di Brescia;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 30/10/2025, Tribunale di Brescia applicava a [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascritti, avvinti dalla continuazione,concessa l’attenuante di lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del2024, nonché le attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, la pena di anni 1, mesi8 di reclusione ed euro 700 di multa.2. Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia propone ricorso il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bresciani, nell’interesse dell’imputato, articolando unico motivo con cui deduce lainosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e la mancanza di motivazionein relazione all’art. 129 cod. proc. pen.Al riguardo, lamenta il ricorrente come manchi qualsiasi motivazione in ordine allaritenuta insussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e comenon risulti provata la penale responsabilità dell’imputato.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressionedella volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione,alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura disicurezza.Ciò posto, occorre rilevare che la richiesta di pena patteggiata, proveniente dallo stessoimputato, non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, maspecificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale) che l'imputato possa dolersi anchedell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso haindividuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il pubblico ministero.D’altro canto, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza dipatteggiamento, neppure l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che hapronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito diaddivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi inesso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01;Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali non rientra la denunzia di vizi motivazionali sultema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciatoa contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez.1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv. 281890 – 01).Nondimeno, nella specie, la sentenza impugnata ha anche illustrato le risultanzeprobatorie che non consentono di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen. (pag. 3 della sentenza impugnata).3.1. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazionepreviste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilitàdell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata enon partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dellostesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt.610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione delprovvedimento impugnato.3.2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata ed alla natura delmotivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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