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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19339/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 27 aprile 2023, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 189 co. 1 e 6 e 189 co. 1 e 7 C.d.S., per aver causato un incidente stradale provocando la caduta di [OSCURATO:PERSONA] e violando i conseguenti obblighi di fermarsi e di prestare assistenza.

2. FulianbRosario ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizio di violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla dinamica del sinistro e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 1.

3. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tali, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

Quanto alla dinamica del sinistro, le doglianze propongono inoltre una rilettura alternativa della ricostruzione del fatto, preclusa in sede di legittimità.

In particolare, il ricorrente rileva la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova in considerazione del fatto che non vi sarebbe, pacificamente, verificato alcun impatto tra i veicoli, pur ammettendo di aver invaso la corsia di provenienza della persona offesa.

Rileva dunque che non potevano essere considerati attendibili i due testimoni oculari che avevano udito un rumore, e che pertanto le deduzioni sul punto dei giudici di merito ( secondo cui l'imputato si era certamente reso conto dell'accaduto) erano prive di coerenza e scollegate dalle risultanze processuali.

Sul punto, è agevole rimarcare che i giudici di merito fanno preciso riferimento al rumore udito dai testi dovuto non all'impatto, ma alla rovinosa caduta al suolo del ciclomotore condotto da [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della manovra di emergenza eseguita per evitare l'impatto a seguito della invasione di corsia.

E' dunque perfettamente logica la deduzione per cui, proprio in conseguenza del rumore cagionato dall'impatto al suolo del motoveicolo, l'imputato aveva certamente potuto accorgersi del sinistro, non essendovi inoltre ragioni per considerare inattendibili i testi oculari.

Stesse considerazioni valgono relativamente alla censure in ordine alla identificazione del ricorrente come il soggetto che si trovava alla guida: sul punto la sentenza impugnata offre una motivazione non manifestamente illogica, ancorata anche alle dichiarazioni rese dal ricorrente nella immediatezza della identificazione.

Ciò posto, è parimenti inammissibile il motivo di ricorso inerente alla insussistenza dell'elemento soggettivo, sostanzialmente basato alla negazione della dinamica del sinistro, senza alcuna ulteriore apprezzabile argomentazione.

Vale comunque ricordare che affermato che l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi.

Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429.).

E anche reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, è reato punibile a titolo di dolo eventuale (Sez. 4,n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216 - 01).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 27 aprile 2023, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 189 co. 1 e 6 e 189 co. 1 e 7 C.d.S., per aver causato un incidente stradale provocando la caduta di [OSCURATO:PERSONA] e violando i conseguenti obblighi di fermarsi e di prestare assistenza. 2. FulianbRosario ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizio di violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla dinamica del sinistro e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 1. 3. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tali, inammissibili (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Quanto alla dinamica del sinistro, le doglianze propongono inoltre una rilettura alternativa della ricostruzione del fatto, preclusa in sede di legittimità. In particolare, il ricorrente rileva la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova in considerazione del fatto che non vi sarebbe, pacificamente, verificato alcun impatto tra i veicoli, pur ammettendo di aver invaso la corsia di provenienza della persona offesa. Rileva dunque che non potevano essere considerati attendibili i due testimoni oculari che avevano udito un rumore, e che pertanto le deduzioni sul punto dei giudici di merito ( secondo cui l'imputato si era certamente reso conto dell'accaduto) erano prive di coerenza e scollegate dalle risultanze processuali. Sul punto, è agevole rimarcare che i giudici di merito fanno preciso riferimento al rumore udito dai testi dovuto non all'impatto, ma alla rovinosa caduta al suolo del ciclomotore condotto da [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della manovra di emergenza eseguita per evitare l'impatto a seguito della invasione di corsia. E' dunque perfettamente logica la deduzione per cui, proprio in conseguenza del rumore cagionato dall'impatto al suolo del motoveicolo, l'imputato aveva certamente potuto accorgersi del sinistro, non essendovi inoltre ragioni per considerare inattendibili i testi oculari. Stesse considerazioni valgono relativamente alla censure in ordine alla identificazione del ricorrente come il soggetto che si trovava alla guida: sul punto la sentenza impugnata offre una motivazione non manifestamente illogica, ancorata anche alle dichiarazioni rese dal ricorrente nella immediatezza della identificazione. Ciò posto, è parimenti inammissibile il motivo di ricorso inerente alla insussistenza dell'elemento soggettivo, sostanzialmente basato alla negazione della dinamica del sinistro, senza alcuna ulteriore apprezzabile argomentazione. Vale comunque ricordare che affermato che l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429.). E anche reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, è reato punibile a titolo di dolo eventuale (Sez. 4,n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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