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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15442/2024

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la seguente ORDINANZA Rilevato che nel dispositivo della sentenza n. 45800/2023, emessa dalla Settima sezione penale della Corte di cassazione in data 24/10/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono stati riportati due dispositivi, uno recante la pronuncia di annullamento per estinzione del reato dovuta a remissione di querela, l'altro di inammissibilità; considerato che trattasi di errore materiale dovuto ad un refuso informatico determinato dalla mancata ricezione del comando di cancellazione; P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza del 24 ottobre 2023, n. 45800, nel senso che dopo le parole del dispositivo "spese processuali", vanno eliminate le successive parole da " rilevato" a " cassa delle ammende" .

Manda alla cancelleria per le annotazioni.

Così deciso, il 27/2/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Rilevato che nel dispositivo della sentenza n. 45800/2023, emessa dalla Settima sezione penale della Corte di cassazione in data 24/10/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono stati riportati due dispositivi, uno recante la pronuncia di annullamento per estinzione del reato dovuta a remissione di querela, l'altro di inammissibilità; considerato che trattasi di errore materiale dovuto ad un refuso informatico determinato dalla mancata ricezione del comando di cancellazione; P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza del 24 ottobre 2023, n. 45800, nel senso che dopo le parole del dispositivo "spese processuali", vanno eliminate le successive parole da " rilevato" a " cassa delle ammende" . Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deciso, il 27/2/20
Sentenza Cassazione n. 15442/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris