CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 1988
Cassazione n. 30741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/05/1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1976 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 28 maggio 2021 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Salerno del 22 luglio 2020, rideterminava le pene inflitte in primo grado a carico degli odierni ricorrenti nei seguenti termini: [OSCURATO:PERSONA], anni 3 di reclusione, in quanto ritenuto partecipe di un'associazione ex art. 74 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990; [OSCURATO:PERSONA], anni 6 di reclusione, in quanto ritenuto organizzatore di un'associazione ex art. 74 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 e colpevole di alcuni reati-fine; [OSCURATO:PERSONA], anni 1, mesi 3 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto colpevole del capo A6 (art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) e anni 2 di reclusione ed euro 550 di multa, in quanto colpevole del capo H (minaccia grave e detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco). Considerato che Passero ha definito la sua posizione mediante concordato in appello, dovendosi al riguardo rilevare che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), aspetti questi non ravvisabili nella vicenda in esame, per cui l'odierna impugnazione, riferita a profili di qualificazione giuridica del fatto e di trattamento sanzionatorio, deve essere ritenuta senz'altro inammissibile; Rilevato che gli imputati Maisto e Pecoraro hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, tranne quelli, peraltro accolti, strettamente inerenti alla riduzione della pena, per cui le doglianze sollevate in questa sede non risultano parimenti consentite, o perché (primo motivo del ricorso di Maisto) riferite alla qualificazione giuridica della condotta, o perché (secondo motivo del ricorso di Maisto) aventi ad oggetto il riconoscimento di attenuanti, airo aspetto su cui vi è stata formale rinunce (lo si evince dalle pagine 42-43 della sentenza impugnata), o perché concernenti la quantificazione della pena (ricorso Pecoraro), senza tuttavia l'indicazione di specifici e concreti profili di illegittimità nel relativo computo. Osservato, pertanto, che i ricorsi proposti nell'interesse di Maisto, Pecoraro e Passero devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. z, P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così