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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24296/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 26.6.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, il 10.10.2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) responsabili: il primo, dei fatti di reato a lui ascritti ai capi A), B), D), E), F), H) e I) della rubrica; la [OSCURATO:PERSONA], dei fatti di reato di cui ai capi A), D) e G); aveva perciò condannato il Nasti, cui aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, e con il vincolo della continuazione, alla pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 14.000 di multa; aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA], con le attenuanti generiche pure stimate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena finale e complessiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 500 di multa;

2. ricorrono per cassazione, con ricorso unico, entrambi i predetti imputati lamentando: 2.1 vizio di motivazione: rilevano la sostanziale assenza di motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte ha rimproverato la genericità del motivo di appello che era stato articolato sul fatto che la sentenza di primo grado aveva materialmente riprodotto parte della O.C.C. e parte della ordinanza del TdL senza alcuna valutazione autonoma; segnala che, considerando generico il motivo di gravame, la Corte territoriale ha omesso di valutarlo, con conseguente nullità della sentenza per omessa considerazione delle valutazioni e delle argomentazioni difensive; 2.2 vizio di motivazione: rilevano la omessa o illogica motivazione sulla integrazione del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. di cui, con l'atto di appello, era stata evidenziata la mancanza degli elementi costitutivi poiché le condotte delittuose si erano sempre risolte in episodi specifici come era stato evidenziato anche alla luce del tenore delle conversazioni intercettate; segnala che la Corte di Appello ha ignorato le considerazioni difensive preferendo evidenziare altri passaggi delle conversazioni; 3.3 vizio di motivazione: evidenziano, quanto al delitto di cui all'art. 648bis cod. pen., il travisamento della prova essendo emerso esclusivamente che il Nasti si limitava a spostare le auto da un luogo ad un altro senza aver concorso in alcun modo ad apporvi targhe false tanto che all'odierno ricorrente non si contesta tale condotta che è stata riferita esclusivamente ad altri coimputati; 3.4 vizio di motivazione: segnala, perciò, la illegittimità della condanna ciò non di meno intervenuta anche per il delitto di riciclaggio ed in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; 3.5 vizio di motivazione: rileva che, con riguardo alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], la motivazione è apparente o, comunque, illogica e contraddittoria poiché la Corte ha confermato la sentenza di primo grado avendo tuttavia dovuto convenire, con la difesa, che a carico di costei non vi era altro che la sua presenza insieme al Nasti, suo fidanzato, in occasione di due episodi di furto tanto che i giudici di merito non sono stati in grado di spiegare quale sarebbe stato il suo fattivo contributo; segnala che i giudici di merito hanno dovuto dare atto della assenza di contatti tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri presunti componenti del sodalizio di cui al capo A); 3.6 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 133 e 164 cod. pen.: rileva, con riguardo ancora alla [OSCURATO:PERSONA], come i giudici di merito abbiano dato conto della commisurazione della pena in termini apprezzabilmente superiori al minimo edittale senza tuttavia motivare sul punto se non con il ricorso a mere formule di stile utilizzate anche per confermare il diniego del beneficio della sospensione condizionale per cui si è fatto generico riferimento alle modalità del fatto ed alla prosecuzione della attività delittuosa, ovvero ad elementi di giudizio del tutto inconferenti;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità dei ricorsi: sottolinea che i giudici di merito hanno congruamente motivato sulla responsabilità dei ricorrenti con valutazione completa e coerente delle emergenze istruttorie avendo inoltre la Corte adeguatamente considerato le doglianze difensive articolate con l'atto di appello; segnala che il trattamento sanzionatorio è stato puntualmente motivato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati chiamati a rispondere e sono stati giudicati responsabili, in primo luogo, del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. in quanto si sarebbero associati tra loro e con altri (taluno separatamente giudicato ed altri ancora non identificati) al fine di commettere una serie indeterminata di furti di autovettura del tipo "Smart" nonché di ricettare e riciclare veicoli di quella tipologia di provenienza delittuosa fatti confluire nella autofficina del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ove venivano alterati e/o "cannibalizzati". [OSCURATO:PERSONA] era stato quindi giudicato responsabile per i furti aggravati di cui ai capi B), D), E), F), dei fatti di riciclaggio di cui al capo H) e dell'episodio di ricettazione di cui al capo I) della rubrica; la [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, anche dei furti aggravati commessi in concorso con Nasti dei fatti di furto aggravato (in concorso con il Nasti) di cui ai capi D) e G). 2.1 Il primo motivo di ricorso, dedotto nell'interesse di entrambi gli imputati, è manifestamente infondato ed ai limiti della ammissibilità: con l'atto di appello, che giustamente la Corte ha definito sul punto generico, era stato comunque eccepito il difetto di motivazione della sentenza di primo grado in quanto sostanziale "replica" della ordinanza cautelare; la difesa, invero, si è del tutto disinteressata della puntuale e corretta risposta fornita dalla Corte di Appello che ha in primo luogo ribadito che "... una eventuale carenza motivazionale non determinerebbe in ogni caso la nullità della sentenza appellata non essendo contemplata nella cause di nullità di cui all'art. 604 cod. proc. pen. ..." e, comunque, ha escluso che la sola condivisione delle considerazioni svolte dal giudice della cautela potesse implicare di per sé la prova di una autonoma mancata valutazione delle emergenze investigative.

Il primo rilievo, peraltro totalmente assorbente e comunque non "intaccato" dal ricorso, è d'altra parte conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui persino la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118; cfr., anche, Sez. 6 - , Sentenza n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 27683, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost.). 2.2 Il secondo motivo, anch'esso riferibile ad entrambi gli imputati e relativo al difetto degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo A) su cui la Corte avrebbe motivato "in dissenso" rispetto alle allegazioni difensive è, a sua volta, ai limiti della ammissibilità come, invero, del tutto generico era il corrispondente motivo di appello con cui la difesa si era limitata a sostenere che la esistenza del delitto associativo era stata affermata in contrasto con non altrimenti o meglio indicate conversazioni telefoniche; laddove, nel ricorso, si è ancora una volta limitata a lamentare che la Corte territoriale avrebbe trascurato tali (ignote) conversazioni "preferendo" appuntare la sua attenzione su altro compendio intercettivo.

Ad ogni modo, la motivazione della Corte di Appello è del tutto congrua ed immune da profili di illogicità e/o contraddittorietà: i giudici del gravame di merito hanno infatti richiamato la conversazione ambientale n. 48 del 13.9.2016 relativa all'episodio di riciclaggio di autovetture sottolineando che "... il Nasti dunque era ben consapevole della provenienza dei veicoli e della necessità di ostacolare la riconoscibilità della loro provenienza illecita e si adoperò in tal senso in prima persona, tanto che gli altri sodali riconobbero che egli era stato indispensabile" (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata ove si riporta un passo della conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA], riferendosi per l'appunto al Nasti, aveva fatto presente che "... comunque Raffaele se non c'eri tu stamattina ...": Raffaele: "... avrebbero arrestato tutti ..."); hanno inoltre fatto congruamente riferimento alla raccomandazione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] e rivolta al "gruppo Smart" di non parlare al telefono (cfr., pag. 7 della sentenza di II grado e 81 di I grado). 2.3 Il terzo ed il quarto motivo sono a loro manifestamente infondati: le conversazioni appena richiamate sono state inoltre correttamente valorizzate nella sentenza impugnata per dar conto della assoluta consapevolezza, in capo al Nasti, della "sorte" dei veicoli da lui "movimentati" per essere destinati alla modifica o alla "cannibalizzazione" presso la autofficina del Barbato.

Né la sola circostanza secondo cui il Nasti non abbia "materialmente" provveduto ad apporre le targhe sui veicoli può escludere una sua responsabilità per il delitto di riciclaggio: la difesa, infatti, omette di considerare la struttura unitaria del reato concorsuale che, come è noto, implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio). 2.4 Il quinto motivo del ricorso, riferito alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], è ancora una volta generico e comunque manifestamente infondato: la difesa, infatti, ha omesso di confrontarsi con la motivazione della Corte di Appello secondo cui "... il dato della presenza della [OSCURATO:PERSONA] a bordo del veicolo del Nasti ... assume particolare rilievo se si considera che essi partirono da Castevolturno per dirigersi in Valmontone e che l'autovettura SMART oggetto di furto venne sottratta dal parcheggio del locale centro commerciale per essere temporaneamente spostata in una vicina isolata località campestre ove vennero ritrovati oggetti che la proprietaria custodiva al suo interno senza che l'auto venisse mai più rinvenuta" (cfr., pag. 7 della sentenza); ha quindi richiamato le conversazioni captate all'interno dell'auto e che davano contezza del ruolo della [OSCURATO:PERSONA] "impegnata nel ruolo di 'palo' per controllare il territorio nel mentre il Nasti operava ..." nonché, ancora, le conversazioni relative al capo G) riportate alle pagg. 42 e ssgg. della sentenza di primo grado.

La Corte di Appello ha quindi sottolineato che il contenuto delle conversazioni, protrattesi per circa due mesi e perciò numerosissime, portava a concludere nel senso che "... l'inserimento della [OSCURATO:PERSONA] nella compagine associativa non può essere revocato in dubbio: ella era pienamente coinvolta nei furti insieme con il Nasti tanto spesso interagiva con i clienti; gli faceva da palo, esprimeva opinioni - ad esempio consigliandogli di 'stare fermo' per un qualche tempo all'indomani della operazione di polizia presso l'officina del Barbato" e "... conosceva certamente alcuni degli altri partecipi quali ad esempio il Farinella" (cfr., pag. 8 della sentenza).

Il ricorso ha completamente ignorato la motivazione della sentenza impugnata con cui non si è in alcun modo rapportato sicché il relativo motivo è del tutto generico. 2.5 Manifestamente infondato è, da ultimo, il sesto motivo articolato sul trattamento sanzionatorio riservato dalla [OSCURATO:PERSONA]: ancora una volta la difesa si è sostanzialmente disinteressata della motivazione con cui la Corte di Appello ha respinto la richiesta di ridimensionare il trattamento sanzionatorio che "... è stato fortemente mitigato dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti" pur se "la pena determinata per la violazione più grave è stata quantificata in misura sì apprezzabilmente superiore al minimo edittale, ma in ogni caso ampiamente giustificata dal tipo di furto, trattandosi della sottrazione mediante violenza di una autovettura di apprezzabile valore economico da un parcheggio di un cento commerciale con modalità indicative della preventiva organizzazione e pianificazione dell'illecito" (cfr., pag. 9 della sentenza).

Si tratta di considerazioni che la Corte di Appello ha "speso" anche per motivare il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena essendo appena il caso di ribadire che anche recentemente questa Corte ha avuto modo di ribadire che per negare l'invocato beneficio il giudice di merito, nel valutare la sua concedibilità, pur dovendo sul punto specificamente motivare, non ha tuttavia l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 5, 14.9.2017 n. 57.704, P.; conf., da ultimo, Cass. Pen., 5, 7.2.2020 n. 17.953, Filipache).4.

L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 26.6.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, il 10.10.2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) responsabili: il primo, dei fatti di reato a lui ascritti ai capi A), B), D), E), F), H) e I) della rubrica; la [OSCURATO:PERSONA], dei fatti di reato di cui ai capi A), D) e G); aveva perciò condannato il Nasti, cui aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, e con il vincolo della continuazione, alla pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 14.000 di multa; aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA], con le attenuanti generiche pure stimate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena finale e complessiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 500 di multa; 2. ricorrono per cassazione, con ricorso unico, entrambi i predetti imputati lamentando: 2.1 vizio di motivazione: rilevano la sostanziale assenza di motivazione della sentenza impugnata laddove la Corte ha rimproverato la genericità del motivo di appello che era stato articolato sul fatto che la sentenza di primo grado aveva materialmente riprodotto parte della O.C.C. e parte della ordinanza del TdL senza alcuna valutazione autonoma; segnala che, considerando generico il motivo di gravame, la Corte territoriale ha omesso di valutarlo, con conseguente nullità della sentenza per omessa considerazione delle valutazioni e delle argomentazioni difensive; 2.2 vizio di motivazione: rilevano la omessa o illogica motivazione sulla integrazione del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. di cui, con l'atto di appello, era stata evidenziata la mancanza degli elementi costitutivi poiché le condotte delittuose si erano sempre risolte in episodi specifici come era stato evidenziato anche alla luce del tenore delle conversazioni intercettate; segnala che la Corte di Appello ha ignorato le considerazioni difensive preferendo evidenziare altri passaggi delle conversazioni; 3.3 vizio di motivazione: evidenziano, quanto al delitto di cui all'art. 648bis cod. pen., il travisamento della prova essendo emerso esclusivamente che il Nasti si limitava a spostare le auto da un luogo ad un altro senza aver concorso in alcun modo ad apporvi targhe false tanto che all'odierno ricorrente non si contesta tale condotta che è stata riferita esclusivamente ad altri coimputati; 3.4 vizio di motivazione: segnala, perciò, la illegittimità della condanna ciò non di meno intervenuta anche per il delitto di riciclaggio ed in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; 3.5 vizio di motivazione: rileva che, con riguardo alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], la motivazione è apparente o, comunque, illogica e contraddittoria poiché la Corte ha confermato la sentenza di primo grado avendo tuttavia dovuto convenire, con la difesa, che a carico di costei non vi era altro che la sua presenza insieme al Nasti, suo fidanzato, in occasione di due episodi di furto tanto che i giudici di merito non sono stati in grado di spiegare quale sarebbe stato il suo fattivo contributo; segnala che i giudici di merito hanno dovuto dare atto della assenza di contatti tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri presunti componenti del sodalizio di cui al capo A); 3.6 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 133 e 164 cod. pen.: rileva, con riguardo ancora alla [OSCURATO:PERSONA], come i giudici di merito abbiano dato conto della commisurazione della pena in termini apprezzabilmente superiori al minimo edittale senza tuttavia motivare sul punto se non con il ricorso a mere formule di stile utilizzate anche per confermare il diniego del beneficio della sospensione condizionale per cui si è fatto generico riferimento alle modalità del fatto ed alla prosecuzione della attività delittuosa, ovvero ad elementi di giudizio del tutto inconferenti; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità dei ricorsi: sottolinea che i giudici di merito hanno congruamente motivato sulla responsabilità dei ricorrenti con valutazione completa e coerente delle emergenze istruttorie avendo inoltre la Corte adeguatamente considerato le doglianze difensive articolate con l'atto di appello; segnala che il trattamento sanzionatorio è stato puntualmente motivato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati chiamati a rispondere e sono stati giudicati responsabili, in primo luogo, del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. in quanto si sarebbero associati tra loro e con altri (taluno separatamente giudicato ed altri ancora non identificati) al fine di commettere una serie indeterminata di furti di autovettura del tipo "Smart" nonché di ricettare e riciclare veicoli di quella tipologia di provenienza delittuosa fatti confluire nella autofficina del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ove venivano alterati e/o "cannibalizzati". [OSCURATO:PERSONA] era stato quindi giudicato responsabile per i furti aggravati di cui ai capi B), D), E), F), dei fatti di riciclaggio di cui al capo H) e dell'episodio di ricettazione di cui al capo I) della rubrica; la [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, anche dei furti aggravati commessi in concorso con Nasti dei fatti di furto aggravato (in concorso con il Nasti) di cui ai capi D) e G). 2.1 Il primo motivo di ricorso, dedotto nell'interesse di entrambi gli imputati, è manifestamente infondato ed ai limiti della ammissibilità: con l'atto di appello, che giustamente la Corte ha definito sul punto generico, era stato comunque eccepito il difetto di motivazione della sentenza di primo grado in quanto sostanziale "replica" della ordinanza cautelare; la difesa, invero, si è del tutto disinteressata della puntuale e corretta risposta fornita dalla Corte di Appello che ha in primo luogo ribadito che "... una eventuale carenza motivazionale non determinerebbe in ogni caso la nullità della sentenza appellata non essendo contemplata nella cause di nullità di cui all'art. 604 cod. proc. pen. ..." e, comunque, ha escluso che la sola condivisione delle considerazioni svolte dal giudice della cautela potesse implicare di per sé la prova di una autonoma mancata valutazione delle emergenze investigative. Il primo rilievo, peraltro totalmente assorbente e comunque non "intaccato" dal ricorso, è d'altra parte conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui persino la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr., Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118; cfr., anche, Sez. 6 - , Sentenza n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 27683, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost.). 2.2 Il secondo motivo, anch'esso riferibile ad entrambi gli imputati e relativo al difetto degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo A) su cui la Corte avrebbe motivato "in dissenso" rispetto alle allegazioni difensive è, a sua volta, ai limiti della ammissibilità come, invero, del tutto generico era il corrispondente motivo di appello con cui la difesa si era limitata a sostenere che la esistenza del delitto associativo era stata affermata in contrasto con non altrimenti o meglio indicate conversazioni telefoniche; laddove, nel ricorso, si è ancora una volta limitata a lamentare che la Corte territoriale avrebbe trascurato tali (ignote) conversazioni "preferendo" appuntare la sua attenzione su altro compendio intercettivo. Ad ogni modo, la motivazione della Corte di Appello è del tutto congrua ed immune da profili di illogicità e/o contraddittorietà: i giudici del gravame di merito hanno infatti richiamato la conversazione ambientale n. 48 del 13.9.2016 relativa all'episodio di riciclaggio di autovetture sottolineando che "... il Nasti dunque era ben consapevole della provenienza dei veicoli e della necessità di ostacolare la riconoscibilità della loro provenienza illecita e si adoperò in tal senso in prima persona, tanto che gli altri sodali riconobbero che egli era stato indispensabile" (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata ove si riporta un passo della conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA], riferendosi per l'appunto al Nasti, aveva fatto presente che "... comunque Raffaele se non c'eri tu stamattina ...": Raffaele: "... avrebbero arrestato tutti ..."); hanno inoltre fatto congruamente riferimento alla raccomandazione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] e rivolta al "gruppo Smart" di non parlare al telefono (cfr., pag. 7 della sentenza di II grado e 81 di I grado). 2.3 Il terzo ed il quarto motivo sono a loro manifestamente infondati: le conversazioni appena richiamate sono state inoltre correttamente valorizzate nella sentenza impugnata per dar conto della assoluta consapevolezza, in capo al Nasti, della "sorte" dei veicoli da lui "movimentati" per essere destinati alla modifica o alla "cannibalizzazione" presso la autofficina del Barbato. Né la sola circostanza secondo cui il Nasti non abbia "materialmente" provveduto ad apporre le targhe sui veicoli può escludere una sua responsabilità per il delitto di riciclaggio: la difesa, infatti, omette di considerare la struttura unitaria del reato concorsuale che, come è noto, implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio). 2.4 Il quinto motivo del ricorso, riferito alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], è ancora una volta generico e comunque manifestamente infondato: la difesa, infatti, ha omesso di confrontarsi con la motivazione della Corte di Appello secondo cui "... il dato della presenza della [OSCURATO:PERSONA] a bordo del veicolo del Nasti ... assume particolare rilievo se si considera che essi partirono da Castevolturno per dirigersi in Valmontone e che l'autovettura SMART oggetto di furto venne sottratta dal parcheggio del locale centro commerciale per essere temporaneamente spostata in una vicina isolata località campestre ove vennero ritrovati oggetti che la proprietaria custodiva al suo interno senza che l'auto venisse mai più rinvenuta" (cfr., pag. 7 della sentenza); ha quindi richiamato le conversazioni captate all'interno dell'auto e che davano contezza del ruolo della [OSCURATO:PERSONA] "impegnata nel ruolo di 'palo' per controllare il territorio nel mentre il Nasti operava ..." nonché, ancora, le conversazioni relative al capo G) riportate alle pagg. 42 e ssgg. della sentenza di primo grado. La Corte di Appello ha quindi sottolineato che il contenuto delle conversazioni, protrattesi per circa due mesi e perciò numerosissime, portava a concludere nel senso che "... l'inserimento della [OSCURATO:PERSONA] nella compagine associativa non può essere revocato in dubbio: ella era pienamente coinvolta nei furti insieme con il Nasti tanto spesso interagiva con i clienti; gli faceva da palo, esprimeva opinioni - ad esempio consigliandogli di 'stare fermo' per un qualche tempo all'indomani della operazione di polizia presso l'officina del Barbato" e "... conosceva certamente alcuni degli altri partecipi quali ad esempio il Farinella" (cfr., pag. 8 della sentenza). Il ricorso ha completamente ignorato la motivazione della sentenza impugnata con cui non si è in alcun modo rapportato sicché il relativo motivo è del tutto generico. 2.5 Manifestamente infondato è, da ultimo, il sesto motivo articolato sul trattamento sanzionatorio riservato dalla [OSCURATO:PERSONA]: ancora una volta la difesa si è sostanzialmente disinteressata della motivazione con cui la Corte di Appello ha respinto la richiesta di ridimensionare il trattamento sanzionatorio che "... è stato fortemente mitigato dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti" pur se "la pena determinata per la violazione più grave è stata quantificata in misura sì apprezzabilmente superiore al minimo edittale, ma in ogni caso ampiamente giustificata dal tipo di furto, trattandosi della sottrazione mediante violenza di una autovettura di apprezzabile valore economico da un parcheggio di un cento commerciale con modalità indicative della preventiva organizzazione e pianificazione dell'illecito" (cfr., pag. 9 della sentenza). Si tratta di considerazioni che la Corte di Appello ha "speso" anche per motivare il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena essendo appena il caso di ribadire che anche recentemente questa Corte ha avuto modo di ribadire che per negare l'invocato beneficio il giudice di merito, nel valutare la sua concedibilità, pur dovendo sul punto specificamente motivare, non ha tuttavia l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 5, 14.9.2017 n. 57.704, P.; conf., da ultimo, Cass. Pen., 5, 7.2.2020 n. 17.953, Filipache).4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara ina
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