CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31882/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta le memoria conclusiva e la richiesta di liquidazione con nota spese della parte civile costituita; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione dei reati contestati ai capi 5) e 6) per prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale, l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile costituita che si liquidano in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile che si liquidano in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge Così deciso, in data 9 lug