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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23191/2026

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dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA n. 763/6/22 depositata il 20 giugno2022;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Modena dell’Agenzia delle Entratenotificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento mediante il qualerettificava la dichiarazione dei redditi da lei presentata ai fini dell’IRPEFper l’anno 2011, imputandole un maggior reddito da partecipazione allaNumero registro generale 28569/2022Numero sezionale 5255/2026Numero di raccolta generale 23191/2026Data pubblicazione 14/07/2026A.[OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base proprietaria operante nel settoredella lavorazione e del commercio dei metalli.1.1 L’atto impositivo faceva séguito a quello precedentemente emessodal medesimo Ufficio nei confronti della detta società, con cui era stataoperata la rideterminazione del reddito d’impresa da questa dichiarato inriferimento allo stesso periodo d’imposta.2.

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento personaledinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Modena, la qualeaccoglieva il suo ricorso, annullando le riprese fiscali.3.

La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’Emilia-Romagna, checon sentenza n. 763/6/22 del 20 giugno 2022 rigettava l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA].3.1 A sostegno della decisione assunta, per quanto qui ancórainteressa, il collegio regionale osservava che la presunzione didistribuzione di utili extracontabili in società di capitali a ristretta base,costituente il fondamento giustificativo della pretesa erariale, dovevaritenersi superata dalla prova contraria offerta in corso di causa dallaGlorio, la quale aveva dimostrato di aver ricoperto il ruolo di «meroprestanome» e di «[...] essersi sempre disinteressata della vita dellasocietà, non percependo alcunché e uscendo dalla compagine sociale dopopoco tempo [...]».4.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è lamentata, ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 28569/2022Numero sezionale 5255/2026Numero di raccolta generale 23191/2026Data pubblicazione 14/07/2026primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 38, 39, primocomma, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2727c.c.1.1 Si contesta alla CTR di aver erroneamente ritenuto che, ai finidell’assolvimento dell’onere della prova contraria gravante sulcontribuente in caso di operatività della presunzione di distribuzione di utiliextracontabili in società a ristretta base proprietaria, fosse sufficientel’allegazione di «[...] elementi univocamente deponenti in ordine alladedotta estraneità» alla vita societaria.1.2 Il ricorso è fondato.1.3 [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto illegittimo l’avviso diaccertamento oggetto di causa, in base al rilievo che «[...]l’amministrazione non [avev]a tenuto in giusta considerazione quantolamentato dalla contribuente circa l’assenza di percezione di utili extrabilancio, trattandosi di mero prestanome».1.4 Ha osservato, in proposito: «È emerso [...] che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si èprestata ad assumere la qualità di socia per venire incontro ad esigenzepersonali di [OSCURATO:PERSONA], legate ad esposizioni che quest’ultimoaveva con istituti di credito, che lo inducevano ad intestare fittiziamente lequote sociali alla contribuente.

Di fatto, tuttavia, la medesima si è sempredisinteressata della vita della società, non percependo alcunché e uscendodalla compagine sociale dopo poco tempo.

Il riscontro all’estraneità dellaGlorio alla società A.C.W. emerge, altresì, dall’incarico svolto dal curatorefallimentare, che nei diversi accertamenti con gli effettivi titolari dellafallita non ha [...] mai evidenziato il nome della sig. [OSCURATO:PERSONA].

Anche laconseguente indagine penale ha visto il mancato coinvolgimento dellacontribuente e, al contrario, l’emersione di altri conti corrent[i] su cuiconfluivano le somme provento della frode fiscale [...]».1.5 Così argomentando il decisum, il collegio di secondo grado èincorso nel denunciato error in iudicando.Numero registro generale 28569/2022Numero sezionale 5255/2026Numero di raccolta generale 23191/2026Data pubblicazione 14/07/20261.6 Per consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice,l’accertamento di utili extracontabili in capo a una società di capitali aristretta base partecipativa rende operante, secondo una regola diesperienza fondata sull’id quod plerumque accidit, la presunzione semplicedella loro attribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria (cfr. Cass.n. 13338/2009, Cass. n. 1932/2016, Cass. n. 8903/2021).La cennata presunzione si basa sulla ristrettezza della compagine, laquale normalmente implica un elevato grado di compartecipazione deisoci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della percezionedi eventuali utili extrabilancio; ne discende che, una volta accertatel’esistenza di un maggior reddito realizzato dalla società e la ricorrenza delpresupposto fattuale della ristretta base, grava sul socio, ai sensi dell’art.2697, secondo comma, c.c., l’onere di vincere l’inferenza presuntiva.1.7 Quanto al contenuto della prova contraria, sia pure con una certavarietà di accenti, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso cheil socio sia tenuto ad allegare e dimostrare circostanze positive eoggettivamente verificabili atte ad escludere che i ricavi non contabilizzatisiano pervenuti nella sua sfera giuridica, e quindi a spiegare in modoplausibile la sorte alternativa dei medesimi.1.8 In tale prospettiva, l’asserita estraneità alla gestione sociale èirrilevante ove non si traduca nella prova - anche presuntiva - delladestinazione dei maggiori ricavi, id est dell’accantonamento oreinvestimento in àmbito societario ovvero dell’appropriazione da parte dialtri (cfr. Cass. n. 18032/2013, Cass. n. 24534/2017, Cass. n.32959/2018, Cass. n. 21158/2024, Cass. n. 10004/2025).Occorre, infatti, tener presente che nelle società di capitali la noncoincidenza fra la qualità di socio e la funzione gestoria costituisceevenienza fisiologica e strutturalmente neutra, inidonea a dimostrare, daun lato, la mancata percezione degli utili, dall’altro, il diverso destino deglistessi.Numero registro generale 28569/2022Numero sezionale 5255/2026Numero di raccolta generale 23191/2026Data pubblicazione 14/07/20261.9 È pur vero che in alcune recenti pronunce trovasi affermato che ilsocio può vincere la presunzione anche dando prova della sua assolutaestraneità alla gestione e alla vita stessa della società (cfr. Cass. n.26473/2024).1.10 Tale impostazione, tuttavia, va intesa in una prospettivasistematica e deve essere coordinata con le precisazioni - anteriori esuccessive - che delineano in modo più netto e organico i requisiti dellaprova contraria e il suo necessario ancoraggio a circostanze positive everificabili.In altri termini, la dimostrazione di una concreta e assoluta estraneitàdel socio alla ”vita“, e non alla mera ”gestione“, della società non puòesaurirsi nell’allegazione di un generico disimpegno o della sempliceassenza di atti gestori, dovendo invece riguardare il profilo del controllo edell’informazione e la concreta esigibilità dell’esercizio dei poteri di cuiall’art. 2476 c.c., tenuto conto della specifica situazione societaria (cfr.Cass. n. 10004/2025, Cass. n. 15390/2025, Cass. n. 16818/2025, Cass.n. 367/2026, Cass. n. 1409/2026, Cass. n. 17215/2026).1.11 Dalle surriferite regulae iuris si è erroneamente discostata la CTR,la quale ha sostituito al contenuto proprio della prova contraria - che deveinvestire la destinazione degli utili extracontabili - elementi di per sé nondirimenti, quali quelli rappresentati dall’accertata estraneità dellacontribuente alla gestione societaria, dal suo mancato coinvolgimentonelle indagini penali che avevano interessato alcuni esponenti della A.C.W.e dal rinvenimento, nel corso delle dette indagini, di «[...] altri conticorrenti su cui confluivano le somme provento della frode fiscale»;circostanza, quest’ultima, palesemente inconferente, giacché la provadella distribuzione ai soci di utili extracontabili non può di certo richiederel’emersione di passaggi di denaro tracciabili su conti correnti bancari,trattandosi sempre di trasferimenti occulti (cfr. Cass. n. 24536/2025).1.12 In tal modo è stato eluso il nucleo essenziale del themaNumero registro generale 28569/2022Numero sezionale 5255/2026Numero di raccolta generale 23191/2026Data pubblicazione 14/07/2026probandum.1.13 L’impugnata sentenza si è, inoltre, arrestata a un datomeramente descrittivo - il disinteresse della [OSCURATO:PERSONA] per la vita dellasocietà -, senza dare conto, mediante riscontri oggettivi e accertamentipuntuali, delle ragioni per le quali tale elemento fosse sufficiente aintegrare la prova della non attribuzione alla socia dei ricavi noncontabilizzati.Segnatamente, è rimasto del tutto inesplorato il profilo, sopra esposto,della concreta impossibilità di esercitare i poteri di controllo einformazione spettanti al socio, che pure costituisce snodo decisivo nellaricostruzione della prova contraria (cfr. Cass. n. 10004/2025).1.14 Per quanto, infine, attiene all’argomento incentrato sulla pretesanatura fittizia della partecipazione della contribuente alla s.r.l., giovarichiamare l’insegnamento nomofilattico secondo cui, in tema di società dicapitali, non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia inragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessaorganizzazione dell’ente sia in relazione alla tassatività delle cause dinullità previste dall’art. 2332 c.c., nel testo modificato in attuazionedell’art. 11 della direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968, vigenteratione temporis; di conseguenza, dopo la nascita dell’ente, la realevolontà dei contraenti non può più influire su atti e iniziative di tale nuovoautonomo soggetto giuridico, il quale, una volta iscritto nel registro delleimprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva,vive di vita propria e opera compiendo la propria attività per realizzare loscopo sociale (cfr. Cass. n. 29700/2019, Cass. n. 23172/2025, Cass. n.13752/2026).2.

Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giàCTR) dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale procederà aun nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di dirittoNumero registro generale 28569/2022Numero sezionale 5255/2026Numero di raccolta generale 23191/2026Data pubblicazione 14/07/2026sopra espressi.2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA n. 763/6/22 depositata il 20 giugno2022;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Modena dell’Agenzia delle Entratenotificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento mediante il qualerettificava la dichiarazione dei redditi da lei presentata ai fini dell’IRPEFper l’anno 2011, imputandole un maggior reddito da partecipazione allaNumero registro generale 28569/2022Numero sezionale 5255/2026Numero di raccolta generale 23191/2026Data pubblicazione 14/07/2026A.[OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base proprietaria operante nel settoredella lavorazione e del commercio dei metalli.1.1 L’atto impositivo faceva séguito a quello precedentemente emessodal medesimo Ufficio nei confronti della detta società, con cui era stataoperata la rideterminazione del reddito d’impresa da questa dichiarato inriferimento allo stesso periodo d’imposta.2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento personaledinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Modena, la qualeaccoglieva il suo ricorso, annullando le riprese fiscali.3. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’Emilia-Romagna, checon sentenza n. 763/6/22 del 20 giugno 2022 rigettava l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA].3.1 A sostegno della decisione assunta, per quanto qui ancórainteressa, il collegio regionale osservava che la presunzione didistribuzione di utili extracontabili in società di capitali a ristretta base,costituente il fondamento giustificativo della pretesa erariale, dovevaritenersi superata dalla prova contraria offerta in corso di causa dallaGlorio, la quale aveva dimostrato di aver ricoperto il ruolo di «meroprestanome» e di «[...] essersi sempre disinteressata della vita dellasocietà, non percependo alcunché e uscendo dalla compagine sociale dopopoco tempo [...]».4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è lamentata, ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 28569/2022Numero sezionale 5255/2026Numero di raccolta generale 23191/2026Data pubblicazione 14/07/2026primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 38, 39, primocomma, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2727c.c.1.1 Si contesta alla CTR di aver erroneamente ritenuto che, ai finidell’assolvimento dell’onere della prova contraria gravante sulcontribuente in caso di operatività della presunzione di distribuzione di utiliextracontabili in società a ristretta base proprietaria, fosse sufficientel’allegazione di «[...] elementi univocamente deponenti in ordine alladedotta estraneità» alla vita societaria.1.2 Il ricorso è fondato.1.3 [OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto illegittimo l’avviso diaccertamento oggetto di causa, in base al rilievo che «[...]l’amministrazione non [avev]a tenuto in giusta considerazione quantolamentato dalla contribuente circa l’assenza di percezione di utili extrabilancio, trattandosi di mero prestanome».1.4 Ha osservato, in proposito: «È emerso [...] che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si èprestata ad assumere la qualità di socia per venire incontro ad esigenzepersonali di [OSCURATO:PERSONA], legate ad esposizioni che quest’ultimoaveva con istituti di credito, che lo inducevano ad intestare fittiziamente lequote sociali alla contribuente. Di fatto, tuttavia, la medesima si è sempredisinteressata della vita della società, non percependo alcunché e uscendodalla compagine sociale dopo poco tempo. Il riscontro all’estraneità dellaGlorio alla società A.C.W. emerge, altresì, dall’incarico svolto dal curatorefallimentare, che nei diversi accertamenti con gli effettivi titolari dellafallita non ha [...] mai evidenziato il nome della sig. [OSCURATO:PERSONA]. Anche laconseguente indagine penale ha visto il mancato coinvolgimento dellacontribuente e, al contrario, l’emersione di altri conti corrent[i] su cuiconfluivano le somme provento della frode fiscale [...]».1.5 Così argomentando il decisum, il collegio di secondo grado èincorso nel denunciato error in iudicando.Numero registro generale 28569/2022Numero sezionale 5255/2026Numero di raccolta generale 23191/2026Data pubblicazione 14/07/20261.6 Per consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice,l’accertamento di utili extracontabili in capo a una società di capitali aristretta base partecipativa rende operante, secondo una regola diesperienza fondata sull’id quod plerumque accidit, la presunzione semplicedella loro attribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria (cfr. Cass.n. 13338/2009, Cass. n. 1932/2016, Cass. n. 8903/2021).La cennata presunzione si basa sulla ristrettezza della compagine, laquale normalmente implica un elevato grado di compartecipazione deisoci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della percezionedi eventuali utili extrabilancio; ne discende che, una volta accertatel’esistenza di un maggior reddito realizzato dalla società e la ricorrenza delpresupposto fattuale della ristretta base, grava sul socio, ai sensi dell’art.2697, secondo comma, c.c., l’onere di vincere l’inferenza presuntiva.1.7 Quanto al contenuto della prova contraria, sia pure con una certavarietà di accenti, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso cheil socio sia tenuto ad allegare e dimostrare circostanze positive eoggettivamente verificabili atte ad escludere che i ricavi non contabilizzatisiano pervenuti nella sua sfera giuridica, e quindi a spiegare in modoplausibile la sorte alternativa dei medesimi.1.8 In tale prospettiva, l’asserita estraneità alla gestione sociale èirrilevante ove non si traduca nella prova - anche presuntiva - delladestinazione dei maggiori ricavi, id est dell’accantonamento oreinvestimento in àmbito societario ovvero dell’appropriazione da parte dialtri (cfr. Cass. n. 18032/2013, Cass. n. 24534/2017, Cass. n.32959/2018, Cass. n. 21158/2024, Cass. n. 10004/2025).Occorre, infatti, tener presente che nelle società di capitali la noncoincidenza fra la qualità di socio e la funzione gestoria costituisceevenienza fisiologica e strutturalmente neutra, inidonea a dimostrare, daun lato, la mancata percezione degli utili, dall’altro, il diverso destino deglistessi.Numero registro generale 28569/2022Numero sezionale 5255/2026Numero di raccolta generale 23191/2026Data pubblicazione 14/07/20261.9 È pur vero che in alcune recenti pronunce trovasi affermato che ilsocio può vincere la presunzione anche dando prova della sua assolutaestraneità alla gestione e alla vita stessa della società (cfr. Cass. n.26473/2024).1.10 Tale impostazione, tuttavia, va intesa in una prospettivasistematica e deve essere coordinata con le precisazioni - anteriori esuccessive - che delineano in modo più netto e organico i requisiti dellaprova contraria e il suo necessario ancoraggio a circostanze positive everificabili.In altri termini, la dimostrazione di una concreta e assoluta estraneitàdel socio alla ”vita“, e non alla mera ”gestione“, della società non puòesaurirsi nell’allegazione di un generico disimpegno o della sempliceassenza di atti gestori, dovendo invece riguardare il profilo del controllo edell’informazione e la concreta esigibilità dell’esercizio dei poteri di cuiall’art. 2476 c.c., tenuto conto della specifica situazione societaria (cfr.Cass. n. 10004/2025, Cass. n. 15390/2025, Cass. n. 16818/2025, Cass.n. 367/2026, Cass. n. 1409/2026, Cass. n. 17215/2026).1.11 Dalle surriferite regulae iuris si è erroneamente discostata la CTR,la quale ha sostituito al contenuto proprio della prova contraria - che deveinvestire la destinazione degli utili extracontabili - elementi di per sé nondirimenti, quali quelli rappresentati dall’accertata estraneità dellacontribuente alla gestione societaria, dal suo mancato coinvolgimentonelle indagini penali che avevano interessato alcuni esponenti della A.C.W.e dal rinvenimento, nel corso delle dette indagini, di «[...] altri conticorrenti su cui confluivano le somme provento della frode fiscale»;circostanza, quest’ultima, palesemente inconferente, giacché la provadella distribuzione ai soci di utili extracontabili non può di certo richiederel’emersione di passaggi di denaro tracciabili su conti correnti bancari,trattandosi sempre di trasferimenti occulti (cfr. Cass. n. 24536/2025).1.12 In tal modo è stato eluso il nucleo essenziale del themaNumero registro generale 28569/2022Numero sezionale 5255/2026Numero di raccolta generale 23191/2026Data pubblicazione 14/07/2026probandum.1.13 L’impugnata sentenza si è, inoltre, arrestata a un datomeramente descrittivo - il disinteresse della [OSCURATO:PERSONA] per la vita dellasocietà -, senza dare conto, mediante riscontri oggettivi e accertamentipuntuali, delle ragioni per le quali tale elemento fosse sufficiente aintegrare la prova della non attribuzione alla socia dei ricavi noncontabilizzati.Segnatamente, è rimasto del tutto inesplorato il profilo, sopra esposto,della concreta impossibilità di esercitare i poteri di controllo einformazione spettanti al socio, che pure costituisce snodo decisivo nellaricostruzione della prova contraria (cfr. Cass. n. 10004/2025).1.14 Per quanto, infine, attiene all’argomento incentrato sulla pretesanatura fittizia della partecipazione della contribuente alla s.r.l., giovarichiamare l’insegnamento nomofilattico secondo cui, in tema di società dicapitali, non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia inragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessaorganizzazione dell’ente sia in relazione alla tassatività delle cause dinullità previste dall’art. 2332 c.c., nel testo modificato in attuazionedell’art. 11 della direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968, vigenteratione temporis; di conseguenza, dopo la nascita dell’ente, la realevolontà dei contraenti non può più influire su atti e iniziative di tale nuovoautonomo soggetto giuridico, il quale, una volta iscritto nel registro delleimprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva,vive di vita propria e opera compiendo la propria attività per realizzare loscopo sociale (cfr. Cass. n. 29700/2019, Cass. n. 23172/2025, Cass. n.13752/2026).2. Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giàCTR) dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale procederà aun nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di dirittoNumero registro generale 28569/2022Numero sezionale 5255/2026Numero di raccolta generale 23191/2026Data pubblicazione 14/07/2026sopra espressi.2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro