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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22046/2026

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rte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Maria ElenaGamberini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio a diversa sezione della Corte diappello di Roma e rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato lasentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] apena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.per avere reso false generalità agli agenti di polizia stradale che lo avevanosottoposto a controllo al fine di garantirsi l'impunità dal reato di evasione.La Corte di appello ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dellacondotta, respinto la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cuiall'art. 61 n. 2 cod.pen. e ritenuto generica, e pertanto inammissibile, la richiestadi applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.2.1.

Con primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale inrelazione alla qualificazione giuridica della condotta in quanto non sussumibilenell'art. 495 cod. pen. non essendosi considerato che l'imputato,nell'immediatezza dei fatti e sul luogo stesso degli eventi, aveva declinato leproprie generalità; peraltro, la presenza del documento di identità contenente lereali generalità dell'imputato si risolverebbe nella mancanza degli elementicostitutivi della fattispecie.2.2.

Con secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione allarichiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n. 2 cod.pen., in quanto non è stato contestato un reato di evasione né risulta posto inessere un arresto immediato sicché l'imputato avrebbe ben potuto trovarsi inpossesso di una autorizzazione ad uscire dai domiciliari.2.3.

Con terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale inrelazione all'articolo 20-bis cod. pen. rilevando che la richiesta era stata motivatafacendo leva sulla esiguità della condanna e delle circostanze fattuali che avevanocaratterizzato la condotta.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio a diversa sezione dellaCorte di appello di Roma e rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo, con cui la difesa si duole della erronea qualificazione giuridicadella condotta, è manifestamente infondato.

Dalla lettura delle sentenze di meritosi evince che l'imputato, invitato a fornire le proprie generalità in occasione di uncontrollo da parte della polizia giudiziaria, aveva dichiarato generalità anagrafichedifformi da quelle reali, dichiarando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, essendo emerso che tali generalità corrispondevano a quelle disoggetto con precedenti penali, come quelle degli altri occupanti il veicolo, venivaeseguita una perquisizione all’interno dello stesso e era rinvenuta sotto il sedile diguida una carta d'identità risultata essere dell’imputato.

Dal rinvenimento di taledocumento è stata desunta la conferma della falsità delle dichiarazioniprecedentemente rese.La sentenza impugnata ha fatto buon governo dell’insegnamento di questaCorte secondo cui il reato di cui all'art 495 cod. pen. sanziona la condotta di chidichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualitàpersonali.

La previsione normativa non è funzionale ad un successivoaccertamento: si consuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengonofornite e si collega esclusivamente al contenuto di tali dichiarazioni che, una voltarese, in ragione della funzione attestativa delle stesse, integrano di per sé il reatoe ledono il bene giuridico della fede pubblica, a prescindere dalla consapevolezzadel pubblico ufficiale in ordine alla falsità delle stesse (Sez. 5, n. 49788 del05/06/2013, dep. 2013, Rv. 257828), e dalla possibilità o meno di quest'ultimo diaccertare la reale identità dell'agente (Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv.135990).2.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto generico ed assertivo.

Lesentenze di merito hanno collegato il presupposto costitutivo della circostanzaaggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. all'essere stato l'imputato colto nell'attodi declinare false generalità alla presenza del pubblico ufficiale, al fine di sottrarsialle conseguenze di legge derivanti dall'essere evaso dalla misura cautelare degliarresti domiciliari in atto nei suoi confronti in altro procedimento penale (pag.4della sentenza di primo grado).

È stata, invero, accertata la sottoposizionedell'imputato alla misura cautelare degli arresti domiciliari e che il medesimo, almomento del controllo, si trovava al di fuori della sua abitazione, luogo diesecuzione della misura: ciò dà ragione della contestata circostanza aggravanteper l'evidente nesso funzionale e teologico che lega le due condotte, risultandoevidentemente la contestata declinazione di false generalità finalizzata all'intentodi eludere i controlli e di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla violazione delleprescrizioni imposte con la misura cautelare.

Le deduzioni difensive, sullapossibilità che l'imputato si fosse trovato munito di autorizzazione ad uscire daidomiciliari, si pongono su un piano meramente ipotetico e risultano del tuttoassertive.3.

È fondata, invece, anche la doglianza espressa in merito al vizio di motivazionerispetto alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte - che va ribadito anche aseguito delle modifiche apportate all'istituto dalla c.d. riforma Cartabia - larichiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone algiudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del23/04/2012, Testi, Rv. 253102).

Nella fattispecie in esame la Corte di appello si èlimitata a richiamare il carattere di genericità della richiesta dell'imputato senza,tuttavia, indicare le ragioni specifiche impeditive del suo accoglimento, finendocon l'esporre la sua decisione ad una radicale carenza motivazionale.Deve ribadirsi che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non ènecessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendol'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenzadella sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale,nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria» (Sez. 6, n. 38252del 23/09/2025, Rv. 288910 – 01).Peraltro, quando motiva sull'applicazione (o mancata applicazione) delle penesostitutive, dunque, il giudice deve tenere conto dei precedenti penalidell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva dellameritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettivadell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea allarieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847del 11/10/2023, Rv. 285381).

Da un lato, il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenutonell'art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essereletto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, qualicondizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, noncomprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006);d’altra parte, il giudice, per giustificare la propria prognosi negativa in ordineall'adempimento delle prescrizioni, può trarre argomenti dalla natura, dal numerodei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del22/10/2024, Rv. 287348).

È, tuttavia, imprescindibile, come imposto dal primocomma dell’art. 58, comma 1, legge n. 689/81, una valutazione sull’idoneità dellepene sostitutive invocate ad assicurare una “rieducazione del condannato” e oltreche “la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati”.

Nella fattispecie inesame, le carenze motivazionali sul punto impongono un annullamento con rinviodella sentenza impugnata in accoglimento delle censure difensive.3.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamentealla richiesta di sanzioni sostitutive, e rinviata per nuovo esame a diversa sezionedella Corte di appello di Roma.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile neirestanti motivi.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvioper nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Maria ElenaGamberini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio a diversa sezione della Corte diappello di Roma e rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato lasentenza del Tribunale di Cassino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] apena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.per avere reso false generalità agli agenti di polizia stradale che lo avevanosottoposto a controllo al fine di garantirsi l'impunità dal reato di evasione.La Corte di appello ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dellacondotta, respinto la richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cuiall'art. 61 n. 2 cod.pen. e ritenuto generica, e pertanto inammissibile, la richiestadi applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.2.1. Con primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale inrelazione alla qualificazione giuridica della condotta in quanto non sussumibilenell'art. 495 cod. pen. non essendosi considerato che l'imputato,nell'immediatezza dei fatti e sul luogo stesso degli eventi, aveva declinato leproprie generalità; peraltro, la presenza del documento di identità contenente lereali generalità dell'imputato si risolverebbe nella mancanza degli elementicostitutivi della fattispecie.2.2. Con secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione allarichiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 n. 2 cod.pen., in quanto non è stato contestato un reato di evasione né risulta posto inessere un arresto immediato sicché l'imputato avrebbe ben potuto trovarsi inpossesso di una autorizzazione ad uscire dai domiciliari.2.3. Con terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale inrelazione all'articolo 20-bis cod. pen. rilevando che la richiesta era stata motivatafacendo leva sulla esiguità della condanna e delle circostanze fattuali che avevanocaratterizzato la condotta.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio a diversa sezione dellaCorte di appello di Roma e rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo, con cui la difesa si duole della erronea qualificazione giuridicadella condotta, è manifestamente infondato. Dalla lettura delle sentenze di meritosi evince che l'imputato, invitato a fornire le proprie generalità in occasione di uncontrollo da parte della polizia giudiziaria, aveva dichiarato generalità anagrafichedifformi da quelle reali, dichiarando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, essendo emerso che tali generalità corrispondevano a quelle disoggetto con precedenti penali, come quelle degli altri occupanti il veicolo, venivaeseguita una perquisizione all’interno dello stesso e era rinvenuta sotto il sedile diguida una carta d'identità risultata essere dell’imputato. Dal rinvenimento di taledocumento è stata desunta la conferma della falsità delle dichiarazioniprecedentemente rese.La sentenza impugnata ha fatto buon governo dell’insegnamento di questaCorte secondo cui il reato di cui all'art 495 cod. pen. sanziona la condotta di chidichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualitàpersonali. La previsione normativa non è funzionale ad un successivoaccertamento: si consuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengonofornite e si collega esclusivamente al contenuto di tali dichiarazioni che, una voltarese, in ragione della funzione attestativa delle stesse, integrano di per sé il reatoe ledono il bene giuridico della fede pubblica, a prescindere dalla consapevolezzadel pubblico ufficiale in ordine alla falsità delle stesse (Sez. 5, n. 49788 del05/06/2013, dep. 2013, Rv. 257828), e dalla possibilità o meno di quest'ultimo diaccertare la reale identità dell'agente (Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv.135990).2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto generico ed assertivo. Lesentenze di merito hanno collegato il presupposto costitutivo della circostanzaaggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. all'essere stato l'imputato colto nell'attodi declinare false generalità alla presenza del pubblico ufficiale, al fine di sottrarsialle conseguenze di legge derivanti dall'essere evaso dalla misura cautelare degliarresti domiciliari in atto nei suoi confronti in altro procedimento penale (pag.4della sentenza di primo grado). È stata, invero, accertata la sottoposizionedell'imputato alla misura cautelare degli arresti domiciliari e che il medesimo, almomento del controllo, si trovava al di fuori della sua abitazione, luogo diesecuzione della misura: ciò dà ragione della contestata circostanza aggravanteper l'evidente nesso funzionale e teologico che lega le due condotte, risultandoevidentemente la contestata declinazione di false generalità finalizzata all'intentodi eludere i controlli e di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla violazione delleprescrizioni imposte con la misura cautelare. Le deduzioni difensive, sullapossibilità che l'imputato si fosse trovato munito di autorizzazione ad uscire daidomiciliari, si pongono su un piano meramente ipotetico e risultano del tuttoassertive.3. È fondata, invece, anche la doglianza espressa in merito al vizio di motivazionerispetto alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte - che va ribadito anche aseguito delle modifiche apportate all'istituto dalla c.d. riforma Cartabia - larichiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone algiudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del23/04/2012, Testi, Rv. 253102). Nella fattispecie in esame la Corte di appello si èlimitata a richiamare il carattere di genericità della richiesta dell'imputato senza,tuttavia, indicare le ragioni specifiche impeditive del suo accoglimento, finendocon l'esporre la sua decisione ad una radicale carenza motivazionale.Deve ribadirsi che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non ènecessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendol'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenzadella sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale,nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria» (Sez. 6, n. 38252del 23/09/2025, Rv. 288910 – 01).Peraltro, quando motiva sull'applicazione (o mancata applicazione) delle penesostitutive, dunque, il giudice deve tenere conto dei precedenti penalidell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nella prospettiva dellameritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettivadell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea allarieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847del 11/10/2023, Rv. 285381). Da un lato, il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenutonell'art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essereletto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, qualicondizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, noncomprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006);d’altra parte, il giudice, per giustificare la propria prognosi negativa in ordineall'adempimento delle prescrizioni, può trarre argomenti dalla natura, dal numerodei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del22/10/2024, Rv. 287348). È, tuttavia, imprescindibile, come imposto dal primocomma dell’art. 58, comma 1, legge n. 689/81, una valutazione sull’idoneità dellepene sostitutive invocate ad assicurare una “rieducazione del condannato” e oltreche “la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati”. Nella fattispecie inesame, le carenze motivazionali sul punto impongono un annullamento con rinviodella sentenza impugnata in accoglimento delle censure difensive.3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamentealla richiesta di sanzioni sostitutive, e rinviata per nuovo esame a diversa sezionedella Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile neirestanti motivi. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvioper nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]