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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 15960/2026

Testo disponibile della fonte

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nato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato nel resto l'ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 17 e 35), in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.

12. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi.

2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 17).

Il Tribunale cautelare avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria della detenzione di sostanza stupefacente (almeno un pacco) che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trasportavano e occultavano a case del [OSCURATO:PERSONA] provvedendo il [OSCURATO:PERSONA] a confezionarla, con motivazione illogica e carente e ciò in quanto rispetto alla condotta del 26/10/2022, il ricorrente sarebbe estraneo non potendosi trarre elementi dalla conversazione il cui contenuto era da riferirsi allo svolgimento della sua attività lavorativa di pizzaiolo (il termine "incocolare" sarebbe da riferirsi all'impasto della pizza).

La fotografia n. 140 non ritraeva il ricorrente.

2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 35).

Anche con riferimento a tale ipotesi di reato la motivazione sarebbe illogica e fondata sull'analisi dei fotogrammi da n. 697 a 702, nonché sul contenuto della conversazione n. 44 ambientale il cui contenuto viene intrecciato con le videoriprese, ma che risulterebbe contraddittoria rispetto agli atti.

Il ricorrente non avrebbe a disposizione una Fiat 500 X e non risulta alcun elemento per dire che il prevenuto avesse colloquiato con il [OSCURATO:PERSONA], la foto n. 6 e 706 non consentono di identificare l'indagato.

2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell'associazione rientrante nel paradigma normativo di cui all'art. 74 cit., in ragione dell'esistenza di un rapporto semplicemente sinallagmatico tra il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente tenuto conto anche della brevità del periodo temporale di riferimento (ottobre 2022, 15/01/2023 data dell'arresto).

2.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, cod.proc.pen. difetto di motivazione in punto esistenza, attualità e concretezza del pericolo di recidiva, ed anche sotto il profilo dell'adeguatezza, tenuto conto che dopo l'arresto del 15/01/2023 l'indagato sarebbe "scomparso dalla scena delle indagini". 2Il difensore ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al capo 17), nel resto è infondato.

Il ricorso per un verso denuncia la carenza di motivazione e l'illogicità della stessa 014, in puntoi(concorso nei due reati fine (capi 17 e 35) e di partecipazione al sodalizio criminoso, e, per altro verso, invoca una diversa lettura del compendio probatorio proponendo una diversa chiave di lettura del contenuto delle conversazioni ambientali e non si confronta con la decisione impugnata che, invece, ha confermato l'ordinanza genetica della misura cautelare in puntovigravità Indiziarla del capo 35) e della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione dedita al narcotraffico, con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.

2. Con riferimento alla gravità indiziaria in relazione al capo 17), l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione che risulta carente dell'esposizioni delle ragioni per le quali si debba ritenere provata, seppure in termini di elevata probabilità, la condotta contestata, ovvero quella di avere confezionato lo stupefacente per la cessione al dettaglio, stupefacente che era stato trasportato alcuni giorni prima presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], come provvisoriamente contestato al ricorrente. 0,44.8u L'attività captativa e le videoriprese;vnei giorni precedenti presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], avevano registrato il trasporto a casa del [OSCURATO:PERSONA] di un pacco, contenente •5tz,,A-,4 stupefacente (fatto avvenuto il 26/10/2022).

Dopo il trasporto era vregistrata la conversazione avvenuta dopo la mezzanotte del 30/10/2022, in cui il [OSCURATO:PERSONA] intimava al [OSCURATO:PERSONA] di "dire" al [OSCURATO:PERSONA] di andare a casa sua, seguita dall'incontro nottetempo del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], a sua volta seguita da altra conversazione, alle ore 00,54, in cui il [OSCURATO:PERSONA] riferiva al [OSCURATO:PERSONA] di avere finito di lavorare e che "stava venendo".

L'ordinanza impugnata ha argomentato che il termine "incocolare", nel dialetto locale, era da intendersi quale attività di confezionamento dello stupefacente, interpretazione del contenuto della conversazione sul riferimento del termine "incocolare", che, in quanto non manifestamente illogico nel contesto complessivo, non è sindacabile in questa sede.

Tuttavia, la motivazione è illogica e carente con riferimento alla contestazione elevata di avere confezionato lo stupefacente trasportato a casa del [OSCURATO:PERSONA] il 26/10/2022, là dove non collega quell'attività di confezionamento (incocolare) svolta dal [OSCURATO:PERSONA] il 30/10/2022, al confezionamento dello stupefacente trasportato a casa del [OSCURATO:PERSONA], in un contesto nel quale, dal 3contenuto della conversazione emerge chiaramente che il [OSCURATO:PERSONA] era dedito al confezionamento dello stupefacente per conto del [OSCURATO:PERSONA] e su suo ordine, ma non è chiarito se l'indagato abbia confezionato lo stupefacente trasportato a casa del [OSCURATO:PERSONA] il 26 ottobre, come da contestazione.

Sul punto si impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per una nuova valutazione del complesso probatorio con riferimento alla gravità indiziaria del confezionamento dello stupefacente trasportato a casa del [OSCURATO:PERSONA] il 26/10/2022, come provvisoriamente contestato.

3. Viceversa la gravità indiziaria in relazione al capo 35) poggia su un coacervo di elementi, video-riprese e conversazioni registrate in coincidenza temporale, che,, k t„ ("secondo l'ordinanza impugnata, descrivono la cessione di un quantitati mp cisa o a tale Antonio e il contributo fattuale del ricorrente che, dopo avere ricevuto l'incarico dal [OSCURATO:PERSONA], si reca presso l'abitazione in via Archimede a mettere a disposizione lo stupefacente che viene prelevato, poco dopo, da Antonio, e poi vi fa ritorno, sempre dietro indicazione del [OSCURATO:PERSONA] per prelevare il denaro (prendili) e di annotare in contabilità (cfr. pag. 10), essendo certa la sua identificazione tenuto conto della videochiamata (guardami cfr. pag. 11).

Motivazione a fronte della quale il ricorrente, al netto di una diversa lettura delle fonti di prova, introduce elementi inconferenti come la disponibilità della Fiat500 X essendo stato identificato il ricorrente tramite la videocamera installata presso l'abitazione di via Archimede (cfr. pag. 8) o manifestamente infondati come la sua identificazione.

4. Quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione, come descritta nella CAC,14/11/511.44 Wel! q«1 ‘.1-contestazione elevataprincipalmenteYdi commercializzazione al dettaglio di sostanza stupefacente tipo cocaina (il ricorrente è stato arrestato il 27/01/2023 per la detenzione di grammi 60 di cocaina) risulta dall'ordinanza impugnata che il ricorrente aveva assunto il ruolo attivo nelle diverse fasi dell'attività delittuosa con particolare riguardo all'attività di diretta collaborazione con il capo [OSCURATO:PERSONA], come attestato dalle conversazioni registrate (significativa quella del 30/10/2022 in cui il [OSCURATO:PERSONA] dà ordini al [OSCURATO:PERSONA] con termini perentori dirgli di muoversi), sia di collaborazione nella cessione, come attestato nel capo 35), ma anche nella fase del confezionamento che comunque risulta dal capo 17), e, finanche, di collaborazione nella tenuta della contabilità (pag. 10), circostanze che restituiscono una gravità indiziaria del contributo prestato al sodalizio criminoso.

L'ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso in linea generale gli esiti delle investigazioni, ha esposto gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto, a livello yx4 gravemente indiziario, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] individuando il contributo che non 4era limitato, come argomenta la difesa, ad un mero rapporto sinallagmatico tra venditore e acquirente, ma aveva i caratteri della partecipazione.

A tale riguardo il contributo del [OSCURATO:PERSONA] non era limitato ad un rapporto venditore-acquirente, ma è di portata assai più ampia: si pensi solo, in aggiunta a quanto sopra evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] si reca di notte dal [OSCURATO:PERSONA] per smaltire le confezioni in plastica contenenti lo stupefacente, condotta che lumeggia il contributo prestato che non può essere ridotto al mero rapporto sinallagmatico venditore-acquirente.

La decisione è in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, preordinati alla cessione o al traffico di droga.

L'attività posta in essere dal ricorrente, come descritta nell'ordinanza impugnata, integra gli estremi della condotta di partecipazione essendo significativo non solo la pluralità di compiti, ma la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] agisce alle direttive del capo [OSCURATO:PERSONA], rispondendo positivamente alle .Oue richieste il che esclude la prospettazione difensiva di un mero acquirente.

5. Infine, quanto al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel pericolo di recidival'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo che lamenta una insufficiente motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, è pienamente argomentata, avendo0 ancorato il menzionato pericolo, ritenuto concreto ed attuale, all'inserimento stabile del predetto nel contesto associativo ricoperto dal medesimo all'interno di questo, in un contesto, non si dimentichi, di presunzione relativa, di cui all'art. 275. comma 3 cod.proc.pen. di adeguatezza della misura non superata da elementi di segno contrario neppure allegati dalla difesa.

Il regime presuntivo applicabile, qualora si sia in presenza di ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R.

A4-4 309/1990, diversamente da quanto avviene per la diversa fattispecie di cui all'art. 416 cod.pen. caratterizzata dall'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo, risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, n. 26570 del 511/06/2015, Flora, Rv. 263871), postula pur sempre l'allegazione di elementi concreti per il suo superamento che, quanto al caso in esame, non sono neppure ti f 12 i:t¢14' hessendo, al contrario, emersa la continuazione dell'attività illecita fino al suo arresto in data 27/01/2023, in un contesto come quello in esame, di tendenziale stabilità del vincolo associativo e di continuazione anche dopo la scarcerazione (cfr. pag. 14, allorchè in data 30/09/2025 nel corso di una perquisitone domiciliare veniva trovato in possesso di grammi 55 di cocaina).

6. L'ordinanza va annullata limitatamente al capo 17), con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sul punto.

Nel resto il ricorso va rigettato.

7. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato nel resto l'ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 17 e 35), in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 12. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 17). Il Tribunale cautelare avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria della detenzione di sostanza stupefacente (almeno un pacco) che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trasportavano e occultavano a case del [OSCURATO:PERSONA] provvedendo il [OSCURATO:PERSONA] a confezionarla, con motivazione illogica e carente e ciò in quanto rispetto alla condotta del 26/10/2022, il ricorrente sarebbe estraneo non potendosi trarre elementi dalla conversazione il cui contenuto era da riferirsi allo svolgimento della sua attività lavorativa di pizzaiolo (il termine "incocolare" sarebbe da riferirsi all'impasto della pizza). La fotografia n. 140 non ritraeva il ricorrente. 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 35). Anche con riferimento a tale ipotesi di reato la motivazione sarebbe illogica e fondata sull'analisi dei fotogrammi da n. 697 a 702, nonché sul contenuto della conversazione n. 44 ambientale il cui contenuto viene intrecciato con le videoriprese, ma che risulterebbe contraddittoria rispetto agli atti. Il ricorrente non avrebbe a disposizione una Fiat 500 X e non risulta alcun elemento per dire che il prevenuto avesse colloquiato con il [OSCURATO:PERSONA], la foto n. 6 e 706 non consentono di identificare l'indagato. 2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell'associazione rientrante nel paradigma normativo di cui all'art. 74 cit., in ragione dell'esistenza di un rapporto semplicemente sinallagmatico tra il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente tenuto conto anche della brevità del periodo temporale di riferimento (ottobre 2022, 15/01/2023 data dell'arresto). 2.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, cod.proc.pen. difetto di motivazione in punto esistenza, attualità e concretezza del pericolo di recidiva, ed anche sotto il profilo dell'adeguatezza, tenuto conto che dopo l'arresto del 15/01/2023 l'indagato sarebbe "scomparso dalla scena delle indagini". 2Il difensore ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al capo 17), nel resto è infondato. Il ricorso per un verso denuncia la carenza di motivazione e l'illogicità della stessa 014, in puntoi(concorso nei due reati fine (capi 17 e 35) e di partecipazione al sodalizio criminoso, e, per altro verso, invoca una diversa lettura del compendio probatorio proponendo una diversa chiave di lettura del contenuto delle conversazioni ambientali e non si confronta con la decisione impugnata che, invece, ha confermato l'ordinanza genetica della misura cautelare in puntovigravità Indiziarla del capo 35) e della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione dedita al narcotraffico, con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. 2. Con riferimento alla gravità indiziaria in relazione al capo 17), l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione che risulta carente dell'esposizioni delle ragioni per le quali si debba ritenere provata, seppure in termini di elevata probabilità, la condotta contestata, ovvero quella di avere confezionato lo stupefacente per la cessione al dettaglio, stupefacente che era stato trasportato alcuni giorni prima presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], come provvisoriamente contestato al ricorrente. 0,44.8u L'attività captativa e le videoriprese;vnei giorni precedenti presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], avevano registrato il trasporto a casa del [OSCURATO:PERSONA] di un pacco, contenente •5tz,,A-,4 stupefacente (fatto avvenuto il 26/10/2022). Dopo il trasporto era vregistrata la conversazione avvenuta dopo la mezzanotte del 30/10/2022, in cui il [OSCURATO:PERSONA] intimava al [OSCURATO:PERSONA] di "dire" al [OSCURATO:PERSONA] di andare a casa sua, seguita dall'incontro nottetempo del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], a sua volta seguita da altra conversazione, alle ore 00,54, in cui il [OSCURATO:PERSONA] riferiva al [OSCURATO:PERSONA] di avere finito di lavorare e che "stava venendo". L'ordinanza impugnata ha argomentato che il termine "incocolare", nel dialetto locale, era da intendersi quale attività di confezionamento dello stupefacente, interpretazione del contenuto della conversazione sul riferimento del termine "incocolare", che, in quanto non manifestamente illogico nel contesto complessivo, non è sindacabile in questa sede. Tuttavia, la motivazione è illogica e carente con riferimento alla contestazione elevata di avere confezionato lo stupefacente trasportato a casa del [OSCURATO:PERSONA] il 26/10/2022, là dove non collega quell'attività di confezionamento (incocolare) svolta dal [OSCURATO:PERSONA] il 30/10/2022, al confezionamento dello stupefacente trasportato a casa del [OSCURATO:PERSONA], in un contesto nel quale, dal 3contenuto della conversazione emerge chiaramente che il [OSCURATO:PERSONA] era dedito al confezionamento dello stupefacente per conto del [OSCURATO:PERSONA] e su suo ordine, ma non è chiarito se l'indagato abbia confezionato lo stupefacente trasportato a casa del [OSCURATO:PERSONA] il 26 ottobre, come da contestazione. Sul punto si impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per una nuova valutazione del complesso probatorio con riferimento alla gravità indiziaria del confezionamento dello stupefacente trasportato a casa del [OSCURATO:PERSONA] il 26/10/2022, come provvisoriamente contestato. 3. Viceversa la gravità indiziaria in relazione al capo 35) poggia su un coacervo di elementi, video-riprese e conversazioni registrate in coincidenza temporale, che,, k t„ ("secondo l'ordinanza impugnata, descrivono la cessione di un quantitati mp cisa o a tale Antonio e il contributo fattuale del ricorrente che, dopo avere ricevuto l'incarico dal [OSCURATO:PERSONA], si reca presso l'abitazione in via Archimede a mettere a disposizione lo stupefacente che viene prelevato, poco dopo, da Antonio, e poi vi fa ritorno, sempre dietro indicazione del [OSCURATO:PERSONA] per prelevare il denaro (prendili) e di annotare in contabilità (cfr. pag. 10), essendo certa la sua identificazione tenuto conto della videochiamata (guardami cfr. pag. 11). Motivazione a fronte della quale il ricorrente, al netto di una diversa lettura delle fonti di prova, introduce elementi inconferenti come la disponibilità della Fiat500 X essendo stato identificato il ricorrente tramite la videocamera installata presso l'abitazione di via Archimede (cfr. pag. 8) o manifestamente infondati come la sua identificazione. 4. Quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione, come descritta nella CAC,14/11/511.44 Wel! q«1 ‘.1-contestazione elevataprincipalmenteYdi commercializzazione al dettaglio di sostanza stupefacente tipo cocaina (il ricorrente è stato arrestato il 27/01/2023 per la detenzione di grammi 60 di cocaina) risulta dall'ordinanza impugnata che il ricorrente aveva assunto il ruolo attivo nelle diverse fasi dell'attività delittuosa con particolare riguardo all'attività di diretta collaborazione con il capo [OSCURATO:PERSONA], come attestato dalle conversazioni registrate (significativa quella del 30/10/2022 in cui il [OSCURATO:PERSONA] dà ordini al [OSCURATO:PERSONA] con termini perentori dirgli di muoversi), sia di collaborazione nella cessione, come attestato nel capo 35), ma anche nella fase del confezionamento che comunque risulta dal capo 17), e, finanche, di collaborazione nella tenuta della contabilità (pag. 10), circostanze che restituiscono una gravità indiziaria del contributo prestato al sodalizio criminoso. L'ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso in linea generale gli esiti delle investigazioni, ha esposto gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto, a livello yx4 gravemente indiziario, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] individuando il contributo che non 4era limitato, come argomenta la difesa, ad un mero rapporto sinallagmatico tra venditore e acquirente, ma aveva i caratteri della partecipazione. A tale riguardo il contributo del [OSCURATO:PERSONA] non era limitato ad un rapporto venditore-acquirente, ma è di portata assai più ampia: si pensi solo, in aggiunta a quanto sopra evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] si reca di notte dal [OSCURATO:PERSONA] per smaltire le confezioni in plastica contenenti lo stupefacente, condotta che lumeggia il contributo prestato che non può essere ridotto al mero rapporto sinallagmatico venditore-acquirente. La decisione è in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, preordinati alla cessione o al traffico di droga. L'attività posta in essere dal ricorrente, come descritta nell'ordinanza impugnata, integra gli estremi della condotta di partecipazione essendo significativo non solo la pluralità di compiti, ma la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] agisce alle direttive del capo [OSCURATO:PERSONA], rispondendo positivamente alle .Oue richieste il che esclude la prospettazione difensiva di un mero acquirente. 5. Infine, quanto al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel pericolo di recidival'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo che lamenta una insufficiente motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, è pienamente argomentata, avendo0 ancorato il menzionato pericolo, ritenuto concreto ed attuale, all'inserimento stabile del predetto nel contesto associativo ricoperto dal medesimo all'interno di questo, in un contesto, non si dimentichi, di presunzione relativa, di cui all'art. 275. comma 3 cod.proc.pen. di adeguatezza della misura non superata da elementi di segno contrario neppure allegati dalla difesa. Il regime presuntivo applicabile, qualora si sia in presenza di ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. A4-4 309/1990, diversamente da quanto avviene per la diversa fattispecie di cui all'art. 416 cod.pen. caratterizzata dall'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo, risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, n. 26570 del 511/06/2015, Flora, Rv. 263871), postula pur sempre l'allegazione di elementi concreti per il suo superamento che, quanto al caso in esame, non sono neppure ti f 12 i:t¢14' hessendo, al contrario, emersa la continuazione dell'attività illecita fino al suo arresto in data 27/01/2023, in un contesto come quello in esame, di tendenziale stabilità del vincolo associativo e di continuazione anche dopo la scarcerazione (cfr. pag. 14, allorchè in data 30/09/2025 nel corso di una perquisitone domiciliare veniva trovato in possesso di grammi 55 di cocaina). 6. L'ordinanza va annullata limitatamente al capo 17), con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso va rigettato. 7. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l P.Q.M
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