CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 18666/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22185-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; — C0111T017.COTTC11tC — avverso la sentenza n. 3211/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 22185 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che il Comune di Roma ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 3211 del 2021 della Corte di appello di Roma, esponendo che: -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era opposta al precetto notificatole dal deducente in forza di due sentenze, del Tribunale e della Corte di appello di Roma, rispettivamente la n. 24630 del 2010 e la n. 1435 del 2016, allegando, in particolare, che le decisioni giurisdizionali in parola riguardavano la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e non era intervenuta successione nel rapporto obbligatorio, ma una cessione di ramo aziendale con passività restate in capo alla cedente; -il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, con pronuncia riformata dalla Corte territoriale secondo cui il rapporto contrattuale su cui poggiava la pretesa dell'ente locale, ovvero un appalto di servizio, del 2003, era esaurito, altrimenti dovendo farsi applicazione dell'art. 2558 cod. civ., sul piano sostanziale, e dell'art. 111 cod. proc. civ., sul piano processuale, laddove, su questa premessa, andava dunque applicato l'art. 2560, secondo comma, cod. civ., e non era stata data prova né della risultanza dei debiti aziendali dai libri contabili, né, da parte del deducente Comune, della conoscenza di quelli da parte del cessionario; resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; le parti depositavano memorie; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione degli artt. 2560 cod. civ., 111 cod. proc. civ., in relazione anche all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, come risultante dai documenti non idoneamente esaminati, vi era stata successione a titolo particolare nel diritto controverso e, infatti, ancora pacificamente "sub iudice";RG n 22185 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] ' / Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è improcedibile; l'atto risulta infatti notificato il 23 luglio 2021, e depositato 1'8 settembre dello stesso anno; trattandosi, come riferito nello stesso ricorso, di opposizione a precetto, e non operando, pertanto, la c.d. sospensione feriale dei termini, il deposito in parola è tardivo; secondo il consolidato orientamento di questa Corte l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere a esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (Cass., 22/10/2014, n. 22484, e succ. conf.); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 2.500,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 7 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] qtrill7o)i 4 (12, RG n 22185 del 2