CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, in quanto: a) lo stato di necessità è destinato a fronteggiare un danno grave alla persona non la crisi finanziaria registrata nell'attività di un soggetto imprenditoriale; b) proprio l'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., colloca lo spirare del termine di prescrizione al 07/11/2021, ossia in epoca successiva alla sentenza di secondo grado (e ciò senza considerare periodi di sospensione); c) che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso ji,16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] ig ere stensore [OSCURATO:PERSONA] Pall cS t [OSCURATO:PERSONA] —