CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01662/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27067/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].MI.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dal l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., r appresenta ta e dife sa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 481/2022depositata il 22/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato quanto segue. RO.MI.L. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dopo un accertamento tecnico preventivo, conveniva davanti al Tribunale di Spoleto il Comune di Spoleto, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ottenere il risarcimento del danno che avrebbe subito nella sua attività di ristorazione in piazza F.lli Bandiera di Spoleto, essendo stata tale piazza occupata con un cantiere per costruire un parcheggio interrato e in seguito per effettuare lavori a [OSCURATO:PERSONA], il che era durato in sostanza dal 2001 al 2014. I convenuti si costituivano resistendo, e le due società chiamavano per rispettiva manleva la loro compagnia assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che pure resisteva. Il Tribunale, con sentenza del 22 luglio 2020, rigettava la domanda, condannando l’attrice a rifondere alle controparti un terzo delle spese processuali e per il resto compensandole per la notevole durata dei lavori. RO.MI.L proponeva appello, cui tutte le altre parti resistevano, e che la Corte d’appello di Perugia rigettava, condannando l’appellante a rifondere le appellate ancora un terzo delle spese processuali, compensando il resto. RO.MI.L ha presentato ricorso, basato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Spoleto si sono difesi con rispettivo controricorso. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Memorie sono state depositate dalla ricorrente e dai due controricorrenti. Considerato quanto segue. 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.4 o in subordine n.5 c.p.c., violazione, in tema di immissioni, dell’articolo 115, secondo comma, c.p.c. 1.1 La Corte d’appello ha ritenuto che non vi siano state immissioni superiori a quelle tollerabili; ciò, ad avviso della ricorrente, sarebbe illogico, considerati i lavori svolti dal 2001 al 2014, includenti scavi profondi. La prova dell’intollerabilità sarebbe stata pertanto “in re ipsa, ossia negli stessi lavori”, rientrando “nella comune esperienza”. Il giudice d’appello non ha reputato configurabile risarcimento o indennizzo ai sensi degli articoli 844 e/o 843 c.c.; si oppone che l’indennizzo, invece, sarebbe stato dovuto per avere l’attuale ricorrente “dimostrato …, attraverso la prova per testi e la documentazione fotografica, la non accettabile situazione in cui aveva vissuto per 14 anni”. Vengono richiamate, poi, tre specie di immissioni - tollerabili lecite, intollerabili illecite, intollerabili lecite - per ribadire la debenza dell’indennizzo. 1.2 Il motivo è palesemente fattuale; e anche se fosse comunque riconducibile all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. sarebbe inammissibile in forza del ratione temporis applicabile articolo 348 ter c.p.c. La motivazione, inoltre, è stata conformata in modo sufficiente da non incorrere nella fattispecie dell’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. 2. Il secondo motivo denuncia, quanto al danno conseguenza, violazione dell’articolo 115 c.p.c. ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.; denuncia poi, in via alternativa, violazione dell’articolo 132 n.4 c.p.c. ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. “per illogicità manifesta sull’asserita mancata dimostrazione … del cd. danno conseguenza, sia patrimoniale che non patrimoniale”. 2.1 Si censura il diniego del danno conseguenza, cioè della diminuzione dei ricavi dal 2001 al 2014, attribuendo al giudice d’appello “un’erronea ricostruzione della fattispecie concreta in relazione alle risultanze di cause, non affatto considerate”. Si illustra quel che sarebbe “risultato” dalle testimonianze, riportando in modalità integrale la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] -pagine 13- 16 del ricorso - , la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - pagine 16 - 17 - , la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - pagine 17-19 -, testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - pagine 19 - 21 – e la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - pagine 21 - 22 - . Segue un ampio riassunto dell’esito dell’accertamento tecnico preventivo (ricorso, pagine 22-24), per argomentare, poi, sempre sulle testimonianze (la sentenza sarebbe “non fondata sui fatti come provati attraverso l’escussione dei testi”: ricorso, pagina 25) e ancora sull’accertamento tecnico preventivo, sulle testimonianze e sulle fotografie. Il tutto per sostenere infine la violazione dell’articolo 115 c.p.c. ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. e, in subordine, la sussistenza di motivazione manifestamente illogica in violazione dell’articolo 132 n.4 c.p.c. (pagina 27 del ricorso). 2.2 Si tratta, come si è evidenziato, di un ampio motivo, che sarebbe del tutto idoneo ad un atto d’appello, ma che in questa sede è palesemente fattuale e inammissibile nella sua maggior parte. Per il resto, non sussiste alcuna violazione dell’articolo 115 c.p.c. - in realtà invocato per schermare le censure direttamente fattuali -, né tantomeno sussiste alcuna violazione dell’articolo 132 n.4 c.p.c. in quanto la motivazione è sufficientemente adeguata. Il motivo, in conclusione,va disatteso. 3. Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza ex articolo 132 n.4 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. 3.1 La Corte d’appello, pur riconoscendo fondata la domanda in ordine all’an, l’ha rigettata per “pretesa mancata dimostrazione” del danno conseguenza. Ciò sarebbe “inspiegabile e illogico”: l’atto d’appello aveva riportato per esteso “l’istruttoria espletata e i suoi risultati”, così fornendo “gli elementi di fatto, anche in termini di contabilità, per la liquidazione del danno”. Invece la Corte territoriale ha rigettato “per asserita mancanza di prova” appunto del danno conseguenza, senza neanche tenere in conto la fattura di euro 2.592 dimostrante “la spesa effettuata dalla ricorrente per cercare di abbellire i pannelli posti … a ridosso del proprio ristorante”. Si invoca ancora l’accertamento tecnico preventivo e si ribadisce che il giudice d’appello avrebbe dovuto, “previo esame delle risultanze di prova”, quantificare il danno come indicato dall’accertamento tecnico preventivo o equitativamente; e si argomenta al riguardo, sostenendo la sussistenza sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale. 3.2 Esattamente come nel precedente motivo, si è dinanzi, per la maggior parte, ad una doglianza che sarebbe idonea per un gravame, rivisitando gli esiti probatori e mostrando dunque, in questa sede, una reale inammissibilità. Per quanto riguarda, invece, la censura di pretesa assenza di motivazione - per quanto ne rimanga intrecciata la precedente censura, che in realtà si espande in modo quasi del tutto complessivo -, anch’essa è manifestamente infondata, in quanto la motivazione della sentenza ictu oculi sussiste nella misura costituzionalmente richiesta. 4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma,n.4 c.p.c., in tesi violazione dell’articolo 112 c.p.c., e in subordine nullità della sentenza in rapporto all’articolo 132 n.4 c.p.c. quanto al motivo d’appello relativo alle spese di lite. 4.1 Si afferma che in primo grado le spese di lite erano state quantificate in misura “iperbolica” a carico dell’attrice, cioè in euro 34.119,15. Su questo sarebbe stato proposto un preciso motivo d’appello, perseguente una compensazione in toto (ricorso, pagine 32-33), ma il giudice d’appello avrebbe omesso l’esame di tale motivo. Se è vero che la compensazione è oggetto di discrezionalità del giudice, è però altrettanto vero – osserva la ricorrente - che, se “le spese di lite sono oggetto di un motivo specifico di gravame (art.342 c.p.c.), è dovere del giudice di pronunciarsi su quel motivo”. In subordine, si qualifica nulla la sentenza per difetto di motivazione (articoli 111 Cost. e 132 n.4 c.p.c.): sommando le spese del primo grado -euro 34.119,15 - a quelle - euro 16.488,05 - del grado d’appello, si giunge ad euro 50.607,20, il che costituirebbe una “somma iperbolica ed insostenibile”. 4.2 La Corte territoriale dichiara che l’appello è stato proposto “con un motivo formulato in più censure” e “volto al riconoscimento del diritto ad un risarcimento o indennizzo per il danno subito” (sentenza, pagina 5). Esamina poi questo profilo del diritto al risarcimento o indennizzo e tace riguardo al motivo sulle spese (sentenza, pagina 11). La Corte è effettivamente incorsa nell'omessa pronuncia, perché un motivo attinente alle spese era stato presentato nell'atto d'appello, e precisamente indicato a pagina 9 come ultimo nell'elenco dei motivi per poi essere trattato nelle pagine 26-27 dell'atto stesso. Ad abundantiam, si noti che le controparti respingono il motivo ma non negano che sia stato proposto il motivo d’appello da cui in effetti, a questo punto, deriva la denunciata omessa pronuncia. 4.3 Riconosciuta allora la fondatezza di quest'ultimo motivo, considerata la natura della pronuncia sulle spese nulla osta quanto alla decisione in questa sede del motivo d'appello oggetto dell'omissione; e si ritiene che tale motivo meriti accoglimento, in quanto la peculiarità della vicenda, e in particolare l’assai protratta durata dei lavori in un luogo che non poteva non impattare sull'attività di un ristorante - in quanto tali lavori non potevano non essere, alla luce del notorio, incidenti sull'ambiente sia quanto agli spazi, sia quanto ai rumori - conduce sine dubio alla compensazione totale delle spese processuali del primo grado. L'accoglimento del motivo comporta l'adeguamento anche delle spese del secondo grado, poiché sono state determinate dal giudice d'appello non tenendo in conto la presenza di un motivo – come si è visto, accoglibile - del gravame. Ne consegue quindi una parziale vittoria dell'attuale ricorrente che il giudice d'appello non ha percepito e che, considerata ancora la peculiarità della vicenda ut supraevidenziata, rende equa la compensazione delle spese anche per il secondo grado. 5. In conclusione, si deve accogliere il quarto motivo del ricorso, disattesi gli altri, cassare in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensare totalmente le spese del primo grado, e conseguentemente anche quelle del secondo grado. Il parziale accoglimento del ricorso e la peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Accoglie il quarto motivo del ricorso, disattesi gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa per intero le spese processuali del primo grado, con conseguente integrale compensazione anche di quelle del secondo. Compensaper intero le spese processuali del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppo