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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01120/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 30 aprile 2021 il Tribunale di Napoli - in accoglimento dell'appello interposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.) - ha applicato a Vincenzo LEONARDO la custodia cautelare in carcere, così riformando l'ordinanza del 26 dicembre 2021 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in sostituzione della detta misura più afflittiva, aveva applicato allo stesso imputato gli arresti domiciliari in relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nonché a due episodi estorsivi (uno dei quali tentato) aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen.2.

Il difensore del LEONARDO ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento collegiale, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto «la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e)» cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 309, comma 10, cod. proc. pen., a cagione della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari tali da non consentire la conferma del provvedimento con il quale erano stati applicati gli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'interesse del LEONARDO - richiamando tutte le ipotesi di ricorso contemplate dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. ad esclusione di quella di cui alla lett. a), nonché gli art. 125, comma 3, e 309, comma 10, cod. proc. pen. - si è rappresentato che la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale distrettuale avrebbe fatto riferimento soltanto al momento in cui è stata emessa l'originaria ordinanza cautelare, senza invece considerare i nuovi elementi relativi anche alla personalità dell'imputato che avrebbero portato a diversa e più favorevole conclusione.

Difatti, ad avviso del ricorrente: - l'ordinanza impugnata avrebbe fatto riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenza cautelari ex art. 275 cod. proc. pen. in ordine al reato di associazione di tipo mafioso e non avrebbe fatto alcuna menzione dell'ammissione di responsabilità, del risarcimento del danno e delle richieste di scuse indirizzate dal ricorrente alle persone offese, comportamenti incompatibili con la partecipazione all'associazione camorristica; né avrebbe dato conto della giovanissima età dello stesso LEONARDO; - all'esito del giudizio di primo grado, tra i fatti dell'imputato, è stato ritenuto più grave il delitto di estorsione, sia pure aggravato, per il quale egli potrebbe ottenere gli arresti domiciliari con controllo elettronico e la pena a lui irrogata per il delitto associativo (un aumento di circa 6-8 mesi) è già stata da lui espiata; - il Tribunale avrebbe motivato il proprio provvedimento affermando che il LEONARDO avrebbe coadiuvato il coimputato [OSCURATO:PERSONA]ALTERIO e comunque partecipato al traffico di droga nonostante con la sentenza di primo grado lo stesso ricorrente sia stato assolto da numerosi reati, tra cui tutti quelli relativi agli stupefacenti; e avrebbe negato la sussistenza di dati significativi di una rescissione dei suoi legami con l'ambiente criminale, non considerando dimostrativi in tal senso l'ammissione dei fatti ampiamente provati, il risarcimento del danno a una perso offesa e la lettera di scuse, argomentando sul punto solo sulla scorta di congetture.

1.1. Al di là del generico richiamo dei casi di ricorso previsti dall'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen. e dell'inconferente indicazione, quale norma a sostegno delle censure mosse con il ricorso, dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. relativo alla cadenze temporali che regolano, a pena di inefficacia, l'incidente cautelare allorché è proposto riesame e che non attengono all'appello ex art. 310 cod. proc. pen. (norma, quest'ultima, che non richiama l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.); deve rilevarsi che - nonostante il ricorrente abbia pure richiamato l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. - nel caso in esame non ricorra (né per vero è stato prospettato che ricorra) una motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente (che è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente), in quanto tale censurabile in forza del disposto della norma ultima citata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01).

Difatti, il Tribunale, oltre a richiamare le presunzioni contemplate dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e a rilevare come l'ordinanza del G.u.p. - che aveva sostituito gli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere - avesse assunto la sopravvenuta attenuazione delle esigenze cautelari in maniera del tutto generica, tramite una formula di stile e con un riferimento del tutto inconferente allo stato di salute del LEONARDO (neppure posto dalla difesa a sostegno della propria istanza), ha ravvisato i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare avendo riguardo alla specifica condotta attribuita a Vincenzo LEONARDO quale partecipe del sodalizio mafioso (facendo riferimento al suo stretto legame fiduciario con il capo di esso Ciro MAURO e con il figlio Alfredo, ala sua relazione illecita anche con [OSCURATO:PERSONA]ALTERIO, altro soggetto con ruolo apicale, tanto da essere ammesso alle riunioni strategiche del sodalizio, e all'attività da lui svolta sia nell'ambito del traffico di stupefacenti, sia nelle azioni estorsive perpetrate con modalità mafiose; e rimarcando l'elevata affidabilità dimostrata dal ricorrente nel detto contesto criminale, l'ampio lasso di tempo in cui si è dispiegata la sua militanza nel clan, la dimestichezza nell'uso delle armi); e ha ritenuto che, rispetto a tali convergenti elementi, non possa affermarsi la recisione dei legami del LEONARDO con l'ambiente criminale menzionato e un suo autentico mutamento di stile di vita in ragione della ammissione di fatti ampiamente provati e del pagamento in favore delle persone offese della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno, accompagnato da una lettera di scuse.

L'ordinanza impugnata, poi, ha specificato che, nella specie, non possono ritenersi idonei e adeguati gli arresti domiciliari, neppure con mezzi di controllo elettronico, poiché gli elementi in atti relativi alla caratura criminale del ricorrente non consentono di confidare nella sua capacità di autocontrollo, ancor più se ristretto in un'abitazione ricadente in un'area limitrofa a quella di operatività del clan di appartenenza.

Con tale compiuta argomentazione, congrua e logica e conforme al diritto, il ricorso non si è confrontato in maniera puntuale mediante una critica argomentata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), limitandosi a prospettare i medesimi elementi di fatto già vagliati dal Tribunale, che non possono essere oggetto di apprezzamento di merito in questa sede di legittimità (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.), e ad assumere in maniera apodittica e generica che l'imputato ha riportato assoluzione per i reati in materia di stupefacenti, per vero distinti dai titoli di reato in relazione ai quali è sottoposta a cautela.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 09/09/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30 aprile 2021 il Tribunale di Napoli - in accoglimento dell'appello interposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.) - ha applicato a Vincenzo LEONARDO la custodia cautelare in carcere, così riformando l'ordinanza del 26 dicembre 2021 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in sostituzione della detta misura più afflittiva, aveva applicato allo stesso imputato gli arresti domiciliari in relazione al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nonché a due episodi estorsivi (uno dei quali tentato) aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen.2. Il difensore del LEONARDO ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento collegiale, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto «la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e)» cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 309, comma 10, cod. proc. pen., a cagione della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari tali da non consentire la conferma del provvedimento con il quale erano stati applicati gli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'interesse del LEONARDO - richiamando tutte le ipotesi di ricorso contemplate dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. ad esclusione di quella di cui alla lett. a), nonché gli art. 125, comma 3, e 309, comma 10, cod. proc. pen. - si è rappresentato che la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale distrettuale avrebbe fatto riferimento soltanto al momento in cui è stata emessa l'originaria ordinanza cautelare, senza invece considerare i nuovi elementi relativi anche alla personalità dell'imputato che avrebbero portato a diversa e più favorevole conclusione. Difatti, ad avviso del ricorrente: - l'ordinanza impugnata avrebbe fatto riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenza cautelari ex art. 275 cod. proc. pen. in ordine al reato di associazione di tipo mafioso e non avrebbe fatto alcuna menzione dell'ammissione di responsabilità, del risarcimento del danno e delle richieste di scuse indirizzate dal ricorrente alle persone offese, comportamenti incompatibili con la partecipazione all'associazione camorristica; né avrebbe dato conto della giovanissima età dello stesso LEONARDO; - all'esito del giudizio di primo grado, tra i fatti dell'imputato, è stato ritenuto più grave il delitto di estorsione, sia pure aggravato, per il quale egli potrebbe ottenere gli arresti domiciliari con controllo elettronico e la pena a lui irrogata per il delitto associativo (un aumento di circa 6-8 mesi) è già stata da lui espiata; - il Tribunale avrebbe motivato il proprio provvedimento affermando che il LEONARDO avrebbe coadiuvato il coimputato [OSCURATO:PERSONA]ALTERIO e comunque partecipato al traffico di droga nonostante con la sentenza di primo grado lo stesso ricorrente sia stato assolto da numerosi reati, tra cui tutti quelli relativi agli stupefacenti; e avrebbe negato la sussistenza di dati significativi di una rescissione dei suoi legami con l'ambiente criminale, non considerando dimostrativi in tal senso l'ammissione dei fatti ampiamente provati, il risarcimento del danno a una perso offesa e la lettera di scuse, argomentando sul punto solo sulla scorta di congetture. 1.1. Al di là del generico richiamo dei casi di ricorso previsti dall'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen. e dell'inconferente indicazione, quale norma a sostegno delle censure mosse con il ricorso, dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. relativo alla cadenze temporali che regolano, a pena di inefficacia, l'incidente cautelare allorché è proposto riesame e che non attengono all'appello ex art. 310 cod. proc. pen. (norma, quest'ultima, che non richiama l'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.); deve rilevarsi che - nonostante il ricorrente abbia pure richiamato l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. - nel caso in esame non ricorra (né per vero è stato prospettato che ricorra) una motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente (che è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente), in quanto tale censurabile in forza del disposto della norma ultima citata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01). Difatti, il Tribunale, oltre a richiamare le presunzioni contemplate dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e a rilevare come l'ordinanza del G.u.p. - che aveva sostituito gli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere - avesse assunto la sopravvenuta attenuazione delle esigenze cautelari in maniera del tutto generica, tramite una formula di stile e con un riferimento del tutto inconferente allo stato di salute del LEONARDO (neppure posto dalla difesa a sostegno della propria istanza), ha ravvisato i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare avendo riguardo alla specifica condotta attribuita a Vincenzo LEONARDO quale partecipe del sodalizio mafioso (facendo riferimento al suo stretto legame fiduciario con il capo di esso Ciro MAURO e con il figlio Alfredo, ala sua relazione illecita anche con [OSCURATO:PERSONA]ALTERIO, altro soggetto con ruolo apicale, tanto da essere ammesso alle riunioni strategiche del sodalizio, e all'attività da lui svolta sia nell'ambito del traffico di stupefacenti, sia nelle azioni estorsive perpetrate con modalità mafiose; e rimarcando l'elevata affidabilità dimostrata dal ricorrente nel detto contesto criminale, l'ampio lasso di tempo in cui si è dispiegata la sua militanza nel clan, la dimestichezza nell'uso delle armi); e ha ritenuto che, rispetto a tali convergenti elementi, non possa affermarsi la recisione dei legami del LEONARDO con l'ambiente criminale menzionato e un suo autentico mutamento di stile di vita in ragione della ammissione di fatti ampiamente provati e del pagamento in favore delle persone offese della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno, accompagnato da una lettera di scuse. L'ordinanza impugnata, poi, ha specificato che, nella specie, non possono ritenersi idonei e adeguati gli arresti domiciliari, neppure con mezzi di controllo elettronico, poiché gli elementi in atti relativi alla caratura criminale del ricorrente non consentono di confidare nella sua capacità di autocontrollo, ancor più se ristretto in un'abitazione ricadente in un'area limitrofa a quella di operatività del clan di appartenenza. Con tale compiuta argomentazione, congrua e logica e conforme al diritto, il ricorso non si è confrontato in maniera puntuale mediante una critica argomentata (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), limitandosi a prospettare i medesimi elementi di fatto già vagliati dal Tribunale, che non possono essere oggetto di apprezzamento di merito in questa sede di legittimità (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.), e ad assumere in maniera apodittica e generica che l'imputato ha riportato assoluzione per i reati in materia di stupefacenti, per vero distinti dai titoli di reato in relazione ai quali è sottoposta a cautela. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 09/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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