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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05012/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27267/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] soc. consortile a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del Osub.vA secondo, sito in Roma, viaFederico Cesil, 40 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 55/11/12, depositata il 9 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 ottobre 2012, di reiezione dell'appello principale dalla medesima proposto, nonché di quello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] soc. consortile a r.I., avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente per l'annullamento degli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni 1999 e 2000; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tali atti era stata contestata la indebita deduzione di costi, in quanto relativi ad operazioni inesistenti, e detrazione di i.v.a., in quanto relativa ad operazioni non imponibili, trattandosi di prestazioni di trasporto afferenti merci destinate all'esportazione; - il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso limitatamente alle riprese fiscali relative alla detrazione dell'i.v.a.; - il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, ha respinto sia il gravame della contribuente in ordine alla deduzione dei costi, evidenziando che la parte non aveva offerto sufficiente dimostrazione dell'esecuzione delle operazioni rilevate, sia quello dell'Amministrazione finanziaria, sottolineando l'assenza di un potere di controllo della contribuente committente in ordine al regime di imposta applicato da coloro che hanno emesso le fatture in oggetto; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] soc. consortile a r.I.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 17, Sesta Direttiva CEE n. 77/388/CEE, e 2697, 2727 e 2729 c.c., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto alla detrazione dell'i.v.a. assolta in rivalsa benché relativa ad operazioni non imponibili;- il motivo è fondato; - l'art. 9, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, prevede, al n. 2), che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili, tra gli altri, «i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69»; - qualora, con riferimento ad una prestazione di servizi non imponibile, il prestatore abbia emesso una fattura con applicazione dell'i.v.a., non può riconoscersi il diritto del committente alla detrazione dell'imposta, in quanto lo stesso è connesso, come regola generale, all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile, per cui non si estende all'IVA dovuta per il solo fatto e nella misura in cui essa sia stata indicata in fattura (cfr., da ultimo, Corte Giust., 10 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust., 21 febbraio 2018, Kreuzmayr; Corte Giust., 14 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust., 26 aprile 2017, Farkas). - conseguentemente, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'i.v.a., sarebbero restati privi di fondamento non solo il pagamento dell'imposta da parte del cedente (che perciò ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso di quanto versato) e la rivalsa effettuata dal cedente o prestatore nei confronti del cessionario o committente (che può quindi chiedere al primo la restituzione dell'i.v.a. in via di rivalsa erroneamente versata), ma anche la detrazione operata dal cessionario o committente nella sua dichiarazione i.v.a. con conseguente potere-dovere dell'Amministrazione di escludere la detrazione dell'imposta così pagata in rivalsa (cfr. Cass., ord., 22 settembre 2021, n. 25741; Cass. 24 maggio 2019, n. 14179; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24001; Cass., ord., 13 giugno 2018, n. 15536; Cass.15 maggio 2015, n. 9946); - tale principio va mantenuto fermo anche a seguito della modifica dall'art. 1, comma 935,

I. 27 dicembre 2017, n. 205 all'art. 6, sesto comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 del 1997, in quanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla sua efficacia retroattiva prevista dall'art. 6, comma 3 bis, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, la menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un'operazione imponibile, i.v.a. sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta e non anche in caso di imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile (così, Cass., ord., 24 giugno 2021, n. 18207; Cass. 3 novembre 2020, n. 24289; cfr., altresì, con riferimento alla diversa fattispecie di applicazione dell'i.v.a. in misura superiore a quella dovuta, Cass. 21 aprile 2021, n. 10439); - deve, dunque, ritenersi superata la tesi giurisprudenziale, precedentemente affermatasi, secondo cui l'i.v.a. addebitata in rivalsa può essere detratta dal cessionario, senza che influisca la non assoggettabilità all'imposta dell'operazione o gli errori commessi dal cedente nell'addebito della stessa (cfr., in tal senso, Cass. 25 maggio 2001, n. 7152; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1348; Cass. 23 giugno 1992, n. 7689); - pertanto, la Commissione regionale, nel riconoscere il diritto alla detrazione dell'i.v.a. per il semplice fatto che tale imposta è stata applicata alla contribuente e da questa versata al prestatore, non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto; - sarà compito del giudice del rinvio accertare, in primo luogo, il regime impositivo delle operazioni rilevate, in relazione alla contestata non imponibilità delle stesse, e, quindi, qualora giunga alla conclusione che si sia in presenza di operazioni non imponibili, fare applicazione della regola di diritto affermata in questa sede; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021.

Il ?re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27267/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] soc. consortile a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del Osub.vA secondo, sito in Roma, viaFederico Cesil, 40 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 55/11/12, depositata il 9 ottobre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 ottobre 2012, di reiezione dell'appello principale dalla medesima proposto, nonché di quello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] soc. consortile a r.I., avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente per l'annullamento degli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni 1999 e 2000; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tali atti era stata contestata la indebita deduzione di costi, in quanto relativi ad operazioni inesistenti, e detrazione di i.v.a., in quanto relativa ad operazioni non imponibili, trattandosi di prestazioni di trasporto afferenti merci destinate all'esportazione; - il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso limitatamente alle riprese fiscali relative alla detrazione dell'i.v.a.; - il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, ha respinto sia il gravame della contribuente in ordine alla deduzione dei costi, evidenziando che la parte non aveva offerto sufficiente dimostrazione dell'esecuzione delle operazioni rilevate, sia quello dell'Amministrazione finanziaria, sottolineando l'assenza di un potere di controllo della contribuente committente in ordine al regime di imposta applicato da coloro che hanno emesso le fatture in oggetto; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] soc. consortile a r.I.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 17, Sesta Direttiva CEE n. 77/388/CEE, e 2697, 2727 e 2729 c.c., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto alla detrazione dell'i.v.a. assolta in rivalsa benché relativa ad operazioni non imponibili;- il motivo è fondato; - l'art. 9, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, prevede, al n. 2), che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili, tra gli altri, «i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69»; - qualora, con riferimento ad una prestazione di servizi non imponibile, il prestatore abbia emesso una fattura con applicazione dell'i.v.a., non può riconoscersi il diritto del committente alla detrazione dell'imposta, in quanto lo stesso è connesso, come regola generale, all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile, per cui non si estende all'IVA dovuta per il solo fatto e nella misura in cui essa sia stata indicata in fattura (cfr., da ultimo, Corte Giust., 10 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust., 21 febbraio 2018, Kreuzmayr; Corte Giust., 14 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]; Corte Giust., 26 aprile 2017, Farkas). - conseguentemente, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'i.v.a., sarebbero restati privi di fondamento non solo il pagamento dell'imposta da parte del cedente (che perciò ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso di quanto versato) e la rivalsa effettuata dal cedente o prestatore nei confronti del cessionario o committente (che può quindi chiedere al primo la restituzione dell'i.v.a. in via di rivalsa erroneamente versata), ma anche la detrazione operata dal cessionario o committente nella sua dichiarazione i.v.a. con conseguente potere-dovere dell'Amministrazione di escludere la detrazione dell'imposta così pagata in rivalsa (cfr. Cass., ord., 22 settembre 2021, n. 25741; Cass. 24 maggio 2019, n. 14179; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24001; Cass., ord., 13 giugno 2018, n. 15536; Cass.15 maggio 2015, n. 9946); - tale principio va mantenuto fermo anche a seguito della modifica dall'art. 1, comma 935, I. 27 dicembre 2017, n. 205 all'art. 6, sesto comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 del 1997, in quanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla sua efficacia retroattiva prevista dall'art. 6, comma 3 bis, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, la menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un'operazione imponibile, i.v.a. sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta e non anche in caso di imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile (così, Cass., ord., 24 giugno 2021, n. 18207; Cass. 3 novembre 2020, n. 24289; cfr., altresì, con riferimento alla diversa fattispecie di applicazione dell'i.v.a. in misura superiore a quella dovuta, Cass. 21 aprile 2021, n. 10439); - deve, dunque, ritenersi superata la tesi giurisprudenziale, precedentemente affermatasi, secondo cui l'i.v.a. addebitata in rivalsa può essere detratta dal cessionario, senza che influisca la non assoggettabilità all'imposta dell'operazione o gli errori commessi dal cedente nell'addebito della stessa (cfr., in tal senso, Cass. 25 maggio 2001, n. 7152; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1348; Cass. 23 giugno 1992, n. 7689); - pertanto, la Commissione regionale, nel riconoscere il diritto alla detrazione dell'i.v.a. per il semplice fatto che tale imposta è stata applicata alla contribuente e da questa versata al prestatore, non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto; - sarà compito del giudice del rinvio accertare, in primo luogo, il regime impositivo delle operazioni rilevate, in relazione alla contestata non imponibilità delle stesse, e, quindi, qualora giunga alla conclusione che si sia in presenza di operazioni non imponibili, fare applicazione della regola di diritto affermata in questa sede; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021. Il ?re