CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trapani del 20 settembre 2018, ha rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], esclusa la continuazione, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., per essersi impossessato, a fini di profitto, di Kwh 8.848 di energia elettrica, sottratta all'ente erogatore [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con violenza sulle cose consistita nell'allaccio diretto abusivo alla rete Enel. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura. Con il primo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen., per mancato riconoscimento della causa di non punibilità dello stato di necessità, oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in proposito espressa. Sarebbe, in particolare, non chiara e incerta la motivazione con cui il giudice di secondo grado 'ha erroneamente ritenuto di escludere la configurabilità, nel caso di specie, della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen., tenuto conto del fatto che il Milazzo versava in precarie condizioni economiche, tanto da essere impossibilitato a provvedere altrimenti a fornire energia elettrica all'immobile occupato dalla sua famiglia. Con la seconda doglianza il Milazzo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., lamentando l'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante e alla recidiva. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Preliminarmente deve essere rilevato come, in ragione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il novellato testo dell'art. 624, comma 3, cod. pen. prevede ora che il delitto di furto è procedibile a querela di parte - a decorrere dal 30 dicembre 2022, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 -. L'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, avente ad oggetto disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha, poi, previsto che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Applicando la disciplina indicata alla fattispecie in esame, sarebbe, pertanto, necessario attendere il decorso di tre mesi dal 30 dicembre 2022 per verificare l'avvenuto rispetto della presentazione della condizione di procedibilità da parte della persona offesa nei riguardi dell'imputato. Ciò, tuttavia, è per il Collegio da ritenersi non necessario, dovendo, nella specie, trovare applicazione il principio espressamente affermato dalle Sezioni Unite con riguardo ai reati divenuti perseguibili a querela in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. Anche in quel caso, infatti, era stata dettata un'analoga disciplina transitoria, prevedendosi che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela. Le Sezioni Unite, tuttavia, avevano escluso che fosse necessario procedersi al rispetto di tale adempimento nei casi in cui vi fosse un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, nello specifico affermandosi che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (così, espressamente, Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01). Si tratta di principio che è da ritenersi di valenza generale, e perciò estensibile all'ipotesi in esame, atteso che, per come chiarito dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso deve ritenersi ostativa all'attivazione della procedura di informazione della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito, in particolare, che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, pertanto, valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell'inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione. E' da escludersi, quindi, che il procedimento sia pendente in presenza di un ricorso inammissibile. Tale affermazione, per come chiarito dalle Sezioni Unite, non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono, conseguentemente, in considerazione l'equità o la razionalità del processo. 3. Chiarito il superiore aspetto, ed accertato, pertanto, che, con riferimento al caso in esame, nessun rilievo può assumere il mutato regime di procedibilità del delitto di furto, deve essere ritenuta, poi, la manifesta infondatezza dei motivi di doglianza dedotti dal Milazzo, ed in primo luogo di quello con cui il ricorrente ha lamentato l'omesso riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità dello stato di necessità. La Corte territoriale, infatti, ha escluso, con argomentazione del tutto adeguata e logica, che lo stato di indigenza dedotto dall'imputato potesse integrare l'esimente prevista dall'art. 54 cod. pen., atteso che tale ultima postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può, quindi, applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (così, tra le altre, Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640-01), ad esempio rivolgendosi «ai centri di assistenza sociale a ciò preposti al fine di avere quel sostegno che si pone come alternativa plausibile alla realizzazione dell'illecito». 4. Manifestamente infondata, poi, è anche la seconda censura, con cui il Milazzo ha lamentato l'erroneità della decisione con cui gli è stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e sulla recidiva.Risulta, infatti, del tutto logica e congrua, nonché priva di vizio alcuno, la motivazione con cui la Corte di appello ha deciso di non riconoscere l'invocata prevalenza delle generiche, esprimendo un'argomentazione che, attenendo al merito, non può essere oggetto di censura da parte di questo giudice di legittimità. 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle