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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:309
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0901 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 16 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azioni di restituzione – Termine di prescrizione dell’azione del professionista – Interruzione del termine di prescrizione – Riconoscimento da parte di un consumatore di un debito nei confronti di un istituto di credito – Principio di effettività – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Diritto di accesso a un giudice – Arricchimento senza causa» Nella causa C‑901/24 [Falucka] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 16 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2024, nel procedimento mBank S.A. contro

[OSCURATO:PERSONA],

DJ e JJ, LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la mBank S.A., da A. Cudna-Wagner, radca prawny, e B. Miąskiewicz, adwokat; – per TK, DJ e JJ, da P. Wójcik, radca prawny; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo portoghese, da A. Pimenta e A. Rodrigues, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché dei principi di effettività, di proporzionalità, di certezza del diritto e del diritto di accesso a un giudice. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la mBank S.A., istituto bancario, e, dall’altro, TK, DJ e JJ, tre consumatori, in merito al recupero di un credito derivante dall’invalidità di un contratto di mutuo ipotecario a causa delle clausole abusive in esso contenute.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco 5 L’articolo 58, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz.

U. del 2024, posizione 1061), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), così dispone: «Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare, che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da pertinenti disposizioni di legge». 6 L’articolo 117, paragrafi 1 e 2 1 , di tale codice prevede quanto segue: «1.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, i diritti aventi natura patrimoniale sono soggetti a prescrizione. (…) 2 1 .

Decorso il termine di prescrizione, non può pretendersi l’adempimento del diritto di credito spettante nei confronti del consumatore». 7 Ai sensi dell’articolo 117 1 , paragrafi 1 e 2, di detto codice: «1.

In casi eccezionali il giudice, dopo aver valutato gli interessi delle parti, può non tener conto del decorso del termine di prescrizione di un diritto di credito nei confronti del consumatore se ciò è imposto da ragioni di equità.

2. Nell’esercizio del potere di cui al paragrafo 1, il giudice dovrebbe considerare in particolare: 1) la durata del termine di prescrizione; 2) la durata del periodo intercorrente tra la scadenza del termine di prescrizione e il momento in cui viene fatto valere il diritto di credito; 3) la natura delle circostanze che hanno causato il mancato esercizio del diritto di credito da parte dell’avente diritto, compresa l’incidenza del comportamento del debitore sul ritardo dell’avente diritto nell’esercizio del diritto». 8 L’articolo 118 del medesimo codice così dispone: «Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti a prestazioni periodiche e i diritti connessi allo svolgimento di un’attività economica è di tre anni.

Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che il termine di prescrizione non sia inferiore a due anni». 9 L’articolo 120, paragrafo 1, del codice civile prevede quanto segue: «Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto è diventato esigibile.

Quando l’esigibilità dipende dal compimento di un determinato atto da parte dell’avente diritto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto sarebbe divenuto esigibile se l’avente diritto avesse compiuto tale atto appena possibile». 10 Ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, punti 1 e 2, di tale codice: «Il decorso del termine di prescrizione è interrotto: 1) da qualsiasi azione dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità designata a decidere in materia o a far eseguire i diritti di un determinato tipo, o dinanzi a un arbitro, intrapresa direttamente per far valere o accertare, soddisfare o conservare il diritto; 2) il termine di prescrizione è interrotto quando il soggetto nei confronti del quale è detenuto un credito riconosce tale credito». 11 Ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, di detto codice: «Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione». 12 L’articolo 385 1 , paragrafo 1, del medesimo codice dispone quanto segue: «Le clausole dei contratti conclusi con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei loro interessi (clausole illecite).

Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco». 13 L’articolo 405 del codice civile prevede quanto segue: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore». 14 Ai sensi dell’articolo 410, paragrafi 1 e 2, di tale codice: «1.

Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita. 2) Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 Nel 2007 la mBank ha concluso con TK, DJ e JJ un contratto di mutuo ipotecario, indicizzato al franco svizzero (CHF), per un importo di 1958800 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 460700) che è stato versato a TK; l’impegno contrattuale di DJ e JJ era unicamente destinato a garantire la solvibilità di TK ai fini della concessione del mutuo. 16 Con domanda presentata dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) e notificata alla mBank il 15 gennaio 2018, i tre consumatori hanno chiesto l’invalidazione del contratto di mutuo. 17 Nel corso del procedimento giudiziario, il 9 gennaio 2019 e il 3 ottobre 2019 TK ha dichiarato dinanzi a tale tribunale di essere consapevole delle conseguenze dell’invalidazione del contratto, vale a dire la restituzione alla banca dell’importo totale del credito che aveva ricevuto, di accettare tali conseguenze e di acconsentire all’accertamento della nullità del contratto (in prosieguo: le «dichiarazioni rese da TK»).

Con sentenza del 5 novembre 2019, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo a causa della presenza di clausole abusive, senza le quali era impossibile mantenere tale contratto. 18 Il 2 dicembre 2022 la mBank ha avviato un procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], DJ e JJ dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), giudice del rinvio, diretto al recupero dell’importo capitale del credito versato a TK, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale. 19 Il 16 dicembre 2024 il giudice del rinvio ha emesso una sentenza parziale di rigetto della domanda della mBank nella parte in cui era diretta contro [OSCURATO:PERSONA] e JJ. 20 TK chiede il rigetto di tale domanda sollevando, in particolare, un’eccezione relativa alla prescrizione del credito della mBank. 21 In particolare, essa fa valere che la domanda di TK, DJ e JJ diretta all’invalidazione del contratto di mutuo era stata notificata alla mBank il 15 gennaio 2018 e che, ai sensi degli articoli 118 e 120, paragrafo 1, del codice civile, il termine di prescrizione era iniziato a decorrere da tale data ed era scaduto il 31 dicembre 2021. 22 Il giudice del rinvio osserva, in via preliminare, che l’esistenza del credito della mBank, di per sé, non solleva alcun dubbio, ma che, al fine di risolvere la controversia di cui al procedimento principale, occorre stabilire se il decorso del termine di prescrizione di tale credito sia stato validamente interrotto dalle dichiarazioni rese da TK nel corso del procedimento avviato dai tre consumatori. 23 A tal riguardo, detto giudice spiega che, in forza dell’articolo 118 del codice civile, il termine di prescrizione del credito di un professionista è di tre anni, con scadenza alla fine dell’anno civile, e che, secondo una decisione adottata dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nel 2024, tale termine inizia a decorrere dal momento in cui il consumatore ha contestato per la prima volta al professionista il carattere vincolante delle clausole contrattuali, nel caso di specie il 15 gennaio 2018. 24 In tale contesto, detto giudice ritiene che esistano due possibili approcci per quanto riguarda la questione se il credito della banca sia prescritto. 25 Da un lato, si potrebbe ritenere che le dichiarazioni rese da TK nell’ambito del procedimento avviato, segnatamente, da quest’ultima costituiscano un riconoscimento del suo debito, il che comporterebbe un’interruzione del termine di prescrizione di tale credito in forza dell’articolo 123, paragrafo 1, punto 2, del codice civile.

In tale ipotesi, detto termine avrebbe ricominciato a decorrere a partire dal 3 ottobre 2019 e il credito della banca non sarebbe prescritto, cosicché il giudice del rinvio dovrebbe accogliere il ricorso di cui al procedimento principale. 26 Tale giudice aggiunge che tale riconoscimento avrebbe potuto indurre la mBank a credere che TK avrebbe onorato volontariamente il proprio debito, determinando la decisione della banca di non intentare un’azione di pagamento.

In tali circostanze, il rigetto della sua domanda a causa della prescrizione del credito potrebbe costituire una limitazione del diritto della mBank di accedere a un giudice nonché una violazione dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità. 27 Dall’altro lato, detto giudice osserva che si potrebbe ritenere che, con le dichiarazioni rese da TK al fine di ottenere la decisione di invalidare il contratto di mutuo, TK abbia agito involontariamente a suo danno, riconoscendo il proprio debito.

Pertanto, l’interruzione del termine di prescrizione del credito della banca mediante tali dichiarazioni potrebbe essere in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e con il principio di effettività, in quanto sarebbe più facile per i professionisti far valere i loro diritti, grazie all’interruzione del termine di prescrizione causata da un siffatto riconoscimento. 28 Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che le dichiarazioni rese da TK non abbiano interrotto il decorso della prescrizione, secondo il giudice del rinvio, resterebbe ancora da esaminare la questione se tali dichiarazioni possano essere considerate un comportamento del debitore che ha inciso sul ritardo del creditore nel far valere il proprio credito, il che giustificherebbe, ai sensi dell’articolo 117 1 , paragrafo 2, punto 3, del codice civile, la mancata considerazione della scadenza del termine di prescrizione del credito della mBank. 29 In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], nonché i principi di effettività, di proporzionalità, di certezza del diritto e il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale: – il decorso del termine di prescrizione dell’azione di un professionista nei confronti di un consumatore ai fini della restituzione delle prestazioni indebite eseguite in adempimento di un contratto divenuto nullo a causa delle clausole abusive ivi contenute è interrotto della dichiarazione resa dal consumatore di essere consapevole del fatto che, a motivo della nullità del contratto, è tenuto a restituire la prestazione ricevuta dal professionista in forza del contratto nullo, – la presentazione da parte del consumatore di tale dichiarazione può giustificare che non si tenga conto della scadenza del termine di prescrizione dell’azione del professionista nei confronti del consumatore».

Sulla questione pregiudiziale 30 Con la prima parte della questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale in forza della quale il termine di prescrizione del credito del professionista è interrotto da una dichiarazione, resa da un consumatore nell’ambito di un previo procedimento avente ad oggetto una domanda di invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, secondo la quale tale consumatore è consapevole del fatto che, a motivo di tale invalidazione, sarebbe tenuto a restituire la prestazione ricevuta dal professionista. 31 L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di provvedere a fornire, nei loro ordinamenti giuridici nazionali, mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. 32 In assenza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑485/19 , EU:C:2021:313 , punto 52 e giurisprudenza citata). 33 Occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore.

Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una siffatta clausola deve, in linea di principio, avere come conseguenza il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, dando, in particolare, fondamento alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore, avvalendosi di tale clausola abusiva [sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 65 e giurisprudenza citata].

Lo stesso vale quando il carattere abusivo di una o più clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di tali clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 66 e giurisprudenza citata]. 34 Tale obiettivo del ripristino della situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella di tale consumatore in assenza della clausola abusiva deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che esige che la normativa nazionale che attua tale diritto non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti (sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22 , EU:C:2023:911 , punto 85 ). 35 Orbene, tale principio di proporzionalità sarebbe violato se la restitutio in integrum dovesse essere esclusa nei confronti del professionista.

Pertanto, l’obbligo di restituzione, conseguente all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, deve essere reciproco, e la banca non può, tuttavia, chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di tale contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023, mBank (Dichiarazione del consumatore), C‑140/22 , EU:C:2023:965 , punto 62 ]. 36 Peraltro, l’effetto restitutorio connesso all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, che giustifica parimenti la domanda di restituzione dell’istituto bancario, consente di assicurare che la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un arricchimento senza causa del consumatore (v., per analogia, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04 , EU:C:2006:461 , punto 94 ). 37 In tale contesto, occorre rilevare, in secondo luogo, che l’interruzione del termine di prescrizione del credito restitutorio del professionista in conseguenza del riconoscimento da parte del consumatore del suo debito non pregiudica, in linea di principio, l’esercizio, da parte di tale consumatore, del suo diritto alla restituzione dei vantaggi indebitamente acquisiti da tale professionista sulla base di clausole abusive, esercizio che porterà al ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui detto consumatore si sarebbe trovato in assenza di tali clausole. 38 In terzo luogo, dalla giurisprudenza risulta che, in relazione all’obbligo del giudice nazionale di disapplicare, se necessario d’ufficio, le clausole abusive conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, tale giudice non è tenuto a disapplicare una clausola qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, intenda non invocarne la natura abusiva e non vincolante, dando quindi un consenso libero e informato a tale clausola (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18 , EU:C:2019:819 , punto 53 e giurisprudenza citata). 39 Affinché il consumatore possa dare il proprio consenso libero e informato alla disapplicazione di una clausola abusiva o alla sua applicazione, nonostante la sua natura abusiva, spetta al giudice nazionale indicare alle parti, nell’ambito delle norme processuali nazionali e alla luce del principio di equità nei procedimenti civili, in modo oggettivo ed esaustivo, le conseguenze giuridiche che può comportare l’eliminazione della clausola abusiva [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 48 ].

Una siffatta informativa è ancora più importante quando la non applicazione della clausola abusiva può comportare l’invalidazione dell’intero contratto, il che eventualmente espone il consumatore a domande di restituzione [sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22 , EU:C:2023:216 , punto 40 ]. 40 A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che, interrogata in due occasioni dal giudice investito della domanda di annullamento del contratto di mutuo, TK, da un lato, aveva indicato che essa comprendeva e accettava che l’invalidità del contratto comportava il suo obbligo di restituire alla mBank l’importo del credito ricevuto e, dall’altro, aveva nondimeno mantenuto la sua domanda. 41 In tale contesto, occorre precisare che le indicazioni che il giudice nazionale è tenuto a fornire al consumatore ai sensi della giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza non possono far sorgere in capo allo stesso un obbligo di spiegare dettagliatamente tutte le norme giuridiche applicabili a una domanda di restituzione del professionista, come quelle relative all’interruzione del termine di prescrizione del credito del professionista.

Infatti, il fatto di essere informato del suo obbligo di restituire il capitale preso in prestito nonché gli interessi di mora è sufficiente a consentire a tale consumatore di comprendere e di valutare le conseguenze giuridiche derivanti dall’invalidazione del contratto di mutuo a causa delle clausole abusive in esso contenute e di prestare così un consenso libero e informato a una siffatta invalidazione.

In tali circostanze, il fatto che le dichiarazioni rese da detto consumatore avessero verosimilmente l’obiettivo di ottenere l’invalidazione del contratto e non di interrompere il termine di prescrizione del credito di tale professionista è irrilevante. 42 In quarto e ultimo luogo, occorre ricordare che il principio della certezza del diritto sancito dal diritto dell’Unione, parimenti menzionato dal giudice del rinvio, mira a garantire, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici (sentenza del 16 ottobre 2019, Agrárminiszter, C‑490/18 , EU:C:2019:863 , punto 35 e giurisprudenza citata).

Tale principio non osta, pertanto, a una norma di diritto nazionale che prevede che il termine di prescrizione applicabile al credito del professionista sia interrotto dal riconoscimento del proprio debito da parte del consumatore, tanto più che, come indicato dal giudice del rinvio, a seguito di tale riconoscimento, detto professionista poteva aspettarsi che detto consumatore saldasse volontariamente il suo debito e, di conseguenza, poteva rinviare la sua azione giudiziaria diretta al recupero del proprio credito. 43 Una siffatta norma di diritto nazionale è parimenti idonea a garantire il diritto del professionista di accedere a un giudice, in quanto, a seguito del riconoscimento del debito da parte del consumatore, tale professionista poteva prevedere che, in forza del diritto nazionale, il termine di prescrizione applicabile al proprio credito iniziasse a decorrere nuovamente e, se del caso, poteva esercitare il suo diritto di accesso al giudice tenendo conto di tale termine. 44 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima parte della questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale in forza della quale il termine di prescrizione del credito del professionista è interrotto da una dichiarazione, resa da un consumatore nell’ambito di un previo procedimento avente ad oggetto una domanda di invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, secondo la quale tale consumatore è consapevole del fatto che, a motivo di tale invalidazione, sarebbe tenuto a restituire la prestazione ricevuta dal professionista. 45 Tenuto conto della risposta fornita alla prima parte della questione, non occorre rispondere alla seconda parte di quest’ultima, che è fondata sull’ipotesi dell’incompatibilità con il diritto dell’Unione dell’interruzione del termine di prescrizione del credito detenuto dal professionista.

Sulle spese 46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale in forza della quale il termine di prescrizione del credito del professionista è interrotto da una dichiarazione, resa da un consumatore nell’ambito di un previo procedimento avente ad oggetto una domanda di invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, secondo la quale tale consumatore è consapevole del fatto che, a motivo di tale invalidazione, sarebbe tenuto a restituire la prestazione ricevuta dal professionista.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0901 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 16 aprile 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azioni di restituzione – Termine di prescrizione dell’azione del professionista – Interruzione del termine di prescrizione – Riconoscimento da parte di un consumatore di un debito nei confronti di un istituto di credito – Principio di effettività – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Diritto di accesso a un giudice – Arricchimento senza causa» Nella causa C‑901/24 [Falucka] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 16 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 22 dicembre 2024, nel procedimento mBank S.A. contro [OSCURATO:PERSONA], DJ e JJ, LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la mBank S.A., da A. Cudna-Wagner, radca prawny, e B. Miąskiewicz, adwokat; – per TK, DJ e JJ, da P. Wójcik, radca prawny; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo portoghese, da A. Pimenta e A. Rodrigues, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), nonché dei principi di effettività, di proporzionalità, di certezza del diritto e del diritto di accesso a un giudice. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la mBank S.A., istituto bancario, e, dall’altro, TK, DJ e JJ, tre consumatori, in merito al recupero di un credito derivante dall’invalidità di un contratto di mutuo ipotecario a causa delle clausole abusive in esso contenute. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Diritto polacco 5 L’articolo 58, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 2024, posizione 1061), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), così dispone: «Gli atti giuridici in contrasto con la legge o aventi lo scopo di eludere la legge sono nulli, salvo che una specifica disposizione preveda un effetto diverso, in particolare, che le disposizioni nulle di un atto giuridico siano sostituite da pertinenti disposizioni di legge». 6 L’articolo 117, paragrafi 1 e 2 1 , di tale codice prevede quanto segue: «1.   Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, i diritti aventi natura patrimoniale sono soggetti a prescrizione. (…) 2 1 .   Decorso il termine di prescrizione, non può pretendersi l’adempimento del diritto di credito spettante nei confronti del consumatore». 7 Ai sensi dell’articolo 117 1 , paragrafi 1 e 2, di detto codice: «1.   In casi eccezionali il giudice, dopo aver valutato gli interessi delle parti, può non tener conto del decorso del termine di prescrizione di un diritto di credito nei confronti del consumatore se ciò è imposto da ragioni di equità. 2.   Nell’esercizio del potere di cui al paragrafo 1, il giudice dovrebbe considerare in particolare: 1) la durata del termine di prescrizione; 2) la durata del periodo intercorrente tra la scadenza del termine di prescrizione e il momento in cui viene fatto valere il diritto di credito; 3) la natura delle circostanze che hanno causato il mancato esercizio del diritto di credito da parte dell’avente diritto, compresa l’incidenza del comportamento del debitore sul ritardo dell’avente diritto nell’esercizio del diritto». 8 L’articolo 118 del medesimo codice così dispone: «Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti a prestazioni periodiche e i diritti connessi allo svolgimento di un’attività economica è di tre anni. Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che il termine di prescrizione non sia inferiore a due anni». 9 L’articolo 120, paragrafo 1, del codice civile prevede quanto segue: «Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto è diventato esigibile. Quando l’esigibilità dipende dal compimento di un determinato atto da parte dell’avente diritto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto sarebbe divenuto esigibile se l’avente diritto avesse compiuto tale atto appena possibile». 10 Ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, punti 1 e 2, di tale codice: «Il decorso del termine di prescrizione è interrotto: 1) da qualsiasi azione dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità designata a decidere in materia o a far eseguire i diritti di un determinato tipo, o dinanzi a un arbitro, intrapresa direttamente per far valere o accertare, soddisfare o conservare il diritto; 2) il termine di prescrizione è interrotto quando il soggetto nei confronti del quale è detenuto un credito riconosce tale credito». 11 Ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, di detto codice: «Dopo ogni interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione». 12 L’articolo 385 1 , paragrafo 1, del medesimo codice dispone quanto segue: «Le clausole dei contratti conclusi con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora configurino i loro diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei loro interessi (clausole illecite). Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco». 13 L’articolo 405 del codice civile prevede quanto segue: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore». 14 Ai sensi dell’articolo 410, paragrafi 1 e 2, di tale codice: «1.   Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita. 2)   Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione». Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 Nel 2007 la mBank ha concluso con TK, DJ e JJ un contratto di mutuo ipotecario, indicizzato al franco svizzero (CHF), per un importo di 1958800 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 460700) che è stato versato a TK; l’impegno contrattuale di DJ e JJ era unicamente destinato a garantire la solvibilità di TK ai fini della concessione del mutuo. 16 Con domanda presentata dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) e notificata alla mBank il 15 gennaio 2018, i tre consumatori hanno chiesto l’invalidazione del contratto di mutuo. 17 Nel corso del procedimento giudiziario, il 9 gennaio 2019 e il 3 ottobre 2019 TK ha dichiarato dinanzi a tale tribunale di essere consapevole delle conseguenze dell’invalidazione del contratto, vale a dire la restituzione alla banca dell’importo totale del credito che aveva ricevuto, di accettare tali conseguenze e di acconsentire all’accertamento della nullità del contratto (in prosieguo: le «dichiarazioni rese da TK»). Con sentenza del 5 novembre 2019, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo a causa della presenza di clausole abusive, senza le quali era impossibile mantenere tale contratto. 18 Il 2 dicembre 2022 la mBank ha avviato un procedimento contro [OSCURATO:PERSONA], DJ e JJ dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), giudice del rinvio, diretto al recupero dell’importo capitale del credito versato a TK, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale. 19 Il 16 dicembre 2024 il giudice del rinvio ha emesso una sentenza parziale di rigetto della domanda della mBank nella parte in cui era diretta contro [OSCURATO:PERSONA] e JJ. 20 TK chiede il rigetto di tale domanda sollevando, in particolare, un’eccezione relativa alla prescrizione del credito della mBank. 21 In particolare, essa fa valere che la domanda di TK, DJ e JJ diretta all’invalidazione del contratto di mutuo era stata notificata alla mBank il 15 gennaio 2018 e che, ai sensi degli articoli 118 e 120, paragrafo 1, del codice civile, il termine di prescrizione era iniziato a decorrere da tale data ed era scaduto il 31 dicembre 2021. 22 Il giudice del rinvio osserva, in via preliminare, che l’esistenza del credito della mBank, di per sé, non solleva alcun dubbio, ma che, al fine di risolvere la controversia di cui al procedimento principale, occorre stabilire se il decorso del termine di prescrizione di tale credito sia stato validamente interrotto dalle dichiarazioni rese da TK nel corso del procedimento avviato dai tre consumatori. 23 A tal riguardo, detto giudice spiega che, in forza dell’articolo 118 del codice civile, il termine di prescrizione del credito di un professionista è di tre anni, con scadenza alla fine dell’anno civile, e che, secondo una decisione adottata dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nel 2024, tale termine inizia a decorrere dal momento in cui il consumatore ha contestato per la prima volta al professionista il carattere vincolante delle clausole contrattuali, nel caso di specie il 15 gennaio 2018. 24 In tale contesto, detto giudice ritiene che esistano due possibili approcci per quanto riguarda la questione se il credito della banca sia prescritto. 25 Da un lato, si potrebbe ritenere che le dichiarazioni rese da TK nell’ambito del procedimento avviato, segnatamente, da quest’ultima costituiscano un riconoscimento del suo debito, il che comporterebbe un’interruzione del termine di prescrizione di tale credito in forza dell’articolo 123, paragrafo 1, punto 2, del codice civile. In tale ipotesi, detto termine avrebbe ricominciato a decorrere a partire dal 3 ottobre 2019 e il credito della banca non sarebbe prescritto, cosicché il giudice del rinvio dovrebbe accogliere il ricorso di cui al procedimento principale. 26 Tale giudice aggiunge che tale riconoscimento avrebbe potuto indurre la mBank a credere che TK avrebbe onorato volontariamente il proprio debito, determinando la decisione della banca di non intentare un’azione di pagamento. In tali circostanze, il rigetto della sua domanda a causa della prescrizione del credito potrebbe costituire una limitazione del diritto della mBank di accedere a un giudice nonché una violazione dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità. 27 Dall’altro lato, detto giudice osserva che si potrebbe ritenere che, con le dichiarazioni rese da TK al fine di ottenere la decisione di invalidare il contratto di mutuo, TK abbia agito involontariamente a suo danno, riconoscendo il proprio debito. Pertanto, l’interruzione del termine di prescrizione del credito della banca mediante tali dichiarazioni potrebbe essere in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e con il principio di effettività, in quanto sarebbe più facile per i professionisti far valere i loro diritti, grazie all’interruzione del termine di prescrizione causata da un siffatto riconoscimento. 28 Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che le dichiarazioni rese da TK non abbiano interrotto il decorso della prescrizione, secondo il giudice del rinvio, resterebbe ancora da esaminare la questione se tali dichiarazioni possano essere considerate un comportamento del debitore che ha inciso sul ritardo del creditore nel far valere il proprio credito, il che giustificherebbe, ai sensi dell’articolo 117 1 , paragrafo 2, punto 3, del codice civile, la mancata considerazione della scadenza del termine di prescrizione del credito della mBank. 29 In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], nonché i principi di effettività, di proporzionalità, di certezza del diritto e il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali secondo la quale: – il decorso del termine di prescrizione dell’azione di un professionista nei confronti di un consumatore ai fini della restituzione delle prestazioni indebite eseguite in adempimento di un contratto divenuto nullo a causa delle clausole abusive ivi contenute è interrotto della dichiarazione resa dal consumatore di essere consapevole del fatto che, a motivo della nullità del contratto, è tenuto a restituire la prestazione ricevuta dal professionista in forza del contratto nullo, – la presentazione da parte del consumatore di tale dichiarazione può giustificare che non si tenga conto della scadenza del termine di prescrizione dell’azione del professionista nei confronti del consumatore». Sulla questione pregiudiziale 30 Con la prima parte della questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale in forza della quale il termine di prescrizione del credito del professionista è interrotto da una dichiarazione, resa da un consumatore nell’ambito di un previo procedimento avente ad oggetto una domanda di invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, secondo la quale tale consumatore è consapevole del fatto che, a motivo di tale invalidazione, sarebbe tenuto a restituire la prestazione ricevuta dal professionista. 31 L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di provvedere a fornire, nei loro ordinamenti giuridici nazionali, mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. 32 In assenza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑485/19 , EU:C:2021:313 , punto 52 e giurisprudenza citata). 33 Occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una siffatta clausola deve, in linea di principio, avere come conseguenza il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, dando, in particolare, fondamento alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore, avvalendosi di tale clausola abusiva [sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 65 e giurisprudenza citata]. Lo stesso vale quando il carattere abusivo di una o più clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di tali clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 66 e giurisprudenza citata]. 34 Tale obiettivo del ripristino della situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella di tale consumatore in assenza della clausola abusiva deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che esige che la normativa nazionale che attua tale diritto non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti (sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑321/22 , EU:C:2023:911 , punto 85 ). 35 Orbene, tale principio di proporzionalità sarebbe violato se la restitutio in integrum dovesse essere esclusa nei confronti del professionista. Pertanto, l’obbligo di restituzione, conseguente all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, deve essere reciproco, e la banca non può, tuttavia, chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di tale contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento [v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2023, mBank (Dichiarazione del consumatore), C‑140/22 , EU:C:2023:965 , punto 62 ]. 36 Peraltro, l’effetto restitutorio connesso all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, che giustifica parimenti la domanda di restituzione dell’istituto bancario, consente di assicurare che la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un arricchimento senza causa del consumatore (v., per analogia, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04 , EU:C:2006:461 , punto 94 ). 37 In tale contesto, occorre rilevare, in secondo luogo, che l’interruzione del termine di prescrizione del credito restitutorio del professionista in conseguenza del riconoscimento da parte del consumatore del suo debito non pregiudica, in linea di principio, l’esercizio, da parte di tale consumatore, del suo diritto alla restituzione dei vantaggi indebitamente acquisiti da tale professionista sulla base di clausole abusive, esercizio che porterà al ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui detto consumatore si sarebbe trovato in assenza di tali clausole. 38 In terzo luogo, dalla giurisprudenza risulta che, in relazione all’obbligo del giudice nazionale di disapplicare, se necessario d’ufficio, le clausole abusive conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, tale giudice non è tenuto a disapplicare una clausola qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato da detto giudice, intenda non invocarne la natura abusiva e non vincolante, dando quindi un consenso libero e informato a tale clausola (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Dziubak, C‑260/18 , EU:C:2019:819 , punto 53 e giurisprudenza citata). 39 Affinché il consumatore possa dare il proprio consenso libero e informato alla disapplicazione di una clausola abusiva o alla sua applicazione, nonostante la sua natura abusiva, spetta al giudice nazionale indicare alle parti, nell’ambito delle norme processuali nazionali e alla luce del principio di equità nei procedimenti civili, in modo oggettivo ed esaustivo, le conseguenze giuridiche che può comportare l’eliminazione della clausola abusiva [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 48 ]. Una siffatta informativa è ancora più importante quando la non applicazione della clausola abusiva può comportare l’invalidazione dell’intero contratto, il che eventualmente espone il consumatore a domande di restituzione [sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22 , EU:C:2023:216 , punto 40 ]. 40 A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che, interrogata in due occasioni dal giudice investito della domanda di annullamento del contratto di mutuo, TK, da un lato, aveva indicato che essa comprendeva e accettava che l’invalidità del contratto comportava il suo obbligo di restituire alla mBank l’importo del credito ricevuto e, dall’altro, aveva nondimeno mantenuto la sua domanda. 41 In tale contesto, occorre precisare che le indicazioni che il giudice nazionale è tenuto a fornire al consumatore ai sensi della giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza non possono far sorgere in capo allo stesso un obbligo di spiegare dettagliatamente tutte le norme giuridiche applicabili a una domanda di restituzione del professionista, come quelle relative all’interruzione del termine di prescrizione del credito del professionista. Infatti, il fatto di essere informato del suo obbligo di restituire il capitale preso in prestito nonché gli interessi di mora è sufficiente a consentire a tale consumatore di comprendere e di valutare le conseguenze giuridiche derivanti dall’invalidazione del contratto di mutuo a causa delle clausole abusive in esso contenute e di prestare così un consenso libero e informato a una siffatta invalidazione. In tali circostanze, il fatto che le dichiarazioni rese da detto consumatore avessero verosimilmente l’obiettivo di ottenere l’invalidazione del contratto e non di interrompere il termine di prescrizione del credito di tale professionista è irrilevante. 42 In quarto e ultimo luogo, occorre ricordare che il principio della certezza del diritto sancito dal diritto dell’Unione, parimenti menzionato dal giudice del rinvio, mira a garantire, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici (sentenza del 16 ottobre 2019, Agrárminiszter, C‑490/18 , EU:C:2019:863 , punto 35 e giurisprudenza citata). Tale principio non osta, pertanto, a una norma di diritto nazionale che prevede che il termine di prescrizione applicabile al credito del professionista sia interrotto dal riconoscimento del proprio debito da parte del consumatore, tanto più che, come indicato dal giudice del rinvio, a seguito di tale riconoscimento, detto professionista poteva aspettarsi che detto consumatore saldasse volontariamente il suo debito e, di conseguenza, poteva rinviare la sua azione giudiziaria diretta al recupero del proprio credito. 43 Una siffatta norma di diritto nazionale è parimenti idonea a garantire il diritto del professionista di accedere a un giudice, in quanto, a seguito del riconoscimento del debito da parte del consumatore, tale professionista poteva prevedere che, in forza del diritto nazionale, il termine di prescrizione applicabile al proprio credito iniziasse a decorrere nuovamente e, se del caso, poteva esercitare il suo diritto di accesso al giudice tenendo conto di tale termine. 44 Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima parte della questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale in forza della quale il termine di prescrizione del credito del professionista è interrotto da una dichiarazione, resa da un consumatore nell’ambito di un previo procedimento avente ad oggetto una domanda di invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, secondo la quale tale consumatore è consapevole del fatto che, a motivo di tale invalidazione, sarebbe tenuto a restituire la prestazione ricevuta dal professionista. 45 Tenuto conto della risposta fornita alla prima parte della questione, non occorre rispondere alla seconda parte di quest’ultima, che è fondata sull’ipotesi dell’incompatibilità con il diritto dell’Unione dell’interruzione del termine di prescrizione del credito detenuto dal professionista. Sulle spese 46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice nonché dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale in forza della quale il termine di prescrizione del credito del professionista è interrotto da una dichiarazione, resa da un consumatore nell’ambito di un previo procedimento avente ad oggetto una domanda di invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, secondo la quale tale consumatore è consapevole del fatto che, a motivo di tale invalidazione, sarebbe tenuto a restituire la prestazione ricevuta dal professionista. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris