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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35053/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento, in data 19 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla notifica all'imputato del decreto di citazione in appello (motivo le cui ragioni sono state ribadite con memoria), risulta manifestamente infondato poiché, come rilevato dalla Corte di appello a pagina 2, in data 19 agosto 2022 il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al prevenuto "a mani proprie", sicché alcuna violazione può dirsi integrata con la notifica effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il suo difensore, in quanto sovrabbondante, essendo stato il Perrella ritualmente portato a conoscenza del giudizio di secondo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento, in data 19 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla notifica all'imputato del decreto di citazione in appello (motivo le cui ragioni sono state ribadite con memoria), risulta manifestamente infondato poiché, come rilevato dalla Corte di appello a pagina 2, in data 19 agosto 2022 il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al prevenuto "a mani proprie", sicché alcuna violazione può dirsi integrata con la notifica effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il suo difensore, in quanto sovrabbondante, essendo stato il Perrella ritualmente portato a conoscenza del giudizio di secondo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35053/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris