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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29177/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRItaliFF/Zirs-c7grel udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0-21 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 15 giugno 2021 il Tribunale di Velletri applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] Agostino, su sua richiesta e con il consenso del P.M., in ordine all'imputazione a lui ascritta, la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed C 3.400,00 di multa, determinata previa unificazione dei reati a lui ascritti sotto il vincolo della continuazione, esclusione della contestata recidiva, riconoscimento delle attenuanti generiche e previa infine applicazione della riduzione di un terzo per la scelta del rito.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Agostino deducendo vizio di motvazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. ed alla mancata applicazione di una circostanza attenuante.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con rito de plano, perché proposto per motivi non consentiti, in riferimento alla intervenuta definizione del procedimento di merito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

4. Il ricorso vai~rato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, trattandosi di profili in fatto congruamente esaminati in sede di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRItaliFF/Zirs-c7grel udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0-21 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 15 giugno 2021 il Tribunale di Velletri applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] Agostino, su sua richiesta e con il consenso del P.M., in ordine all'imputazione a lui ascritta, la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed C 3.400,00 di multa, determinata previa unificazione dei reati a lui ascritti sotto il vincolo della continuazione, esclusione della contestata recidiva, riconoscimento delle attenuanti generiche e previa infine applicazione della riduzione di un terzo per la scelta del rito. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Agostino deducendo vizio di motvazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. ed alla mancata applicazione di una circostanza attenuante. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con rito de plano, perché proposto per motivi non consentiti, in riferimento alla intervenuta definizione del procedimento di merito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. 4. Il ricorso vai~rato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, trattandosi di profili in fatto congruamente esaminati in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29177/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris