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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 30096/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 23 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, in data 3 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 624 bis e 56, 629 cod. pen.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. ed al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite (art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.), si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto nei confronti di una pronuncia che presenta motivazione priva di vizi logico-giuridici (v. pagg. 3 e 4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 23 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, in data 3 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 624 bis e 56, 629 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. ed al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite (art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.), si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto nei confronti di una pronuncia che presenta motivazione priva di vizi logico-giuridici (v. pagg. 3 e 4); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente