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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19831/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, la quale ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di tentato furto pluriaggravato, commesso in data 07/06/2015; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge in punto di determinazione della pena per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; inoltre, lo stesso è, comunque, manifestamente infondato, posto che la pena non è illegale, non essendo stata comminata una pena in contrasto con i limiti edittali (la pena è stata fissata in un importo pari al minimo edittale, tenuto conto dell'applicazione delle due circostanze aggravanti ex art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, la quale ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di tentato furto pluriaggravato, commesso in data 07/06/2015; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge in punto di determinazione della pena per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; inoltre, lo stesso è, comunque, manifestamente infondato, posto che la pena non è illegale, non essendo stata comminata una pena in contrasto con i limiti edittali (la pena è stata fissata in un importo pari al minimo edittale, tenuto conto dell'applicazione delle due circostanze aggravanti ex art. 625 nn. 2 e 5 cod. pen.); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P side