CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21262/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liana-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiEnrico Castellani e [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniRavì-intimati-Numero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudiziopendente dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti perla Regione Siciliana iscritto al numero R.G. 69664/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.-[OSCURATO:PERSONA] presso la sezione giurisdizionale della Cortedei conti per la Regione Siciliana ha proposto ricorso per regolamentopreventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente dinanzialla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la RegioneSiciliana iscritto al numero R.G. n. 69664/2024.Resiste la [OSCURATO:PERSONA] PLC, società di diritto inglese.Gli altri intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attivitàdifensive nel giudizio per regolamento.Per pronunciare sull’istanza di regolamento di giurisdizione è statafissata la camera di consiglio a norma dell’art. 375, comma 2, n. 4),c.p.c.2. - Il giudizio ha ad oggetto la contestazione di responsabilitàamministrativa intimata dal Pubblico Ministero, mediante invito adedurre del 6 dicembre 2023 e atto di citazione in giudizio del 2ottobre 2024, in via principale alla [OSCURATO:PERSONA] e in viasussidiaria agli altri intimati, per il danno subito dalla RegioneSiciliana, pari a euro 116.266.089,92, in conseguenza dellasottoscrizione nel 2005 di contratti di swap, successivamenterinegoziati nel 2006 ed estinti anticipatamente per effetto di accordointervenuto nel 2021. La condotta essenziale contestata, in ragionedel suo contributo causale alla realizzazione del danno indicato,della Regione Siciliana per la ristrutturazione del debito regionale,nonché controparte della Regione in un contratto di swap, avendo laNumero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026società assunto una funzione decisoria, e non meramente consultiva,in sostituzione dell’ente regionale. I contratti derivati in questione,secondo la Procura Regionale, si ponevano in contrasto con lanormativa di riferimento ed erano privi di ragione economica, avendounicamente lo scopo di posticipare il termine di restituzione delcapitale dei mutui sottostanti.[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato i fatti accertati in sede penalenella sentenza del Tribunale di Palermo, seconda sezione penale, n.1429 del 20 febbraio 2019. Sono poi state evidenziate le risultanzeistruttorie circa le illegittime strategie di ristrutturazione elaboratedalla [OSCURATO:PERSONA] già prima della stipulazione del contratto di “mandato”,avvenuta il 31 maggio 2005; l’inadempimento degli obblighiinformativi in materia di derivati; la mancata formazioneprofessionale dei dipendenti regionali che potesse garantire lacorretta valutazione dei rischi dei prodotti finanziari; le inefficienzedell’amministrazione regionale; le carenze di competenza deifunzionari della Regione che hanno sottoscritto i contratti di swap; gliaccordi occulti conclusi dall’advisor in favore di soggetti terzi,incompatibili con la tutela degli interessi finanziari della Regione evolti a perseguire la retrocessione di commissioni o pagamenti diprovvigioni, in larga parte transitati su conti esteri.3. - A fronte dell’atto di citazione in giudizio depositato il 2 ottobre2024, che chiedeva in via principale o subordinata la condanna dellaNomura [OSCURATO:PERSONA] a titolo di dolo o, rispettivamente, di colpa, lamedesima società convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione delgiudice contabile, avendo essa operato soltanto in qualità diconsulente esterna, estranea alla Regione ed alla sua organizzazionefunzionale.4.- [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso per regolamento deduce cherimane attratta alla giurisdizione contabile l’azione con la quale vengaNumero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026contestata, come nella specie, la responsabilità per il danno patitodalla pubblica amministrazione in conseguenza delle scelte compiutedal privato sostituendosi all’ente pubblico e non già perl’inadempimento delle obbligazioni precontrattuali e contrattualifacenti capo allo stesso in ragione del contratto di mandato.L’azionata pretesa risarcitoria troverebbe invero fondamento, comegià detto, sull’assunzione, di fatto, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di funzioniproprie della Regione, per aver essa deciso la gestionedell’indebitamento della Regione siciliana nel periodo inconsiderazione, con particolare riferimento ai contratti swap indiscorso, sottoscritti in violazione della normativa di riferimento egravemente pregiudizievoli per le finanze regionali, senza chel’amministrazione fosse in grado di esprimere un consapevole assensoall’operazione.5. – La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] replica che la ProcuraRegionale non ha svolto alcun approfondimento fattuale al fine diindividuare elementi sintomatici di un inserimento della medesimabanca nell’apparato organizzativo della Regione e dell’esperimento daparte della stessa di un ruolo pubblicistico in vece dell’enteterritoriale, sì da poter affermare l’esistenza di un rapporto diservizio. La controricorrente contesta la tesi che fossero ad essaimputabili le scelte di strategia finanziaria formalmente operate dallaRegione relativamente alla stipulazione dei contratti swap.Richiamando la documentazione in atti, [OSCURATO:PERSONA] afferma di essersilimitata a sottoporre alla Regione mere proposte negoziali e possibililinee di intervento coerenti con le soluzioni e gli obiettivi chel’amministrazione aveva già autonomamente individuato e posto abase dell’incarico. La controricorrente osserva, pertanto, che essa nonha mai assunto (neppure di fatto) un ruolo funzionale internoall’amministrazione, non ha mai ricevuto un inserimento organicoNumero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026nell’apparato della Regione e non ha affatto svolto una funzionepubblicistica nelle scelte di gestione del debito regionale, avendo,piuttosto, sempre e soltanto operato in qualità di consulente esterna.In particolare, la decisione di procedere ad una ristrutturazione deldebito mediante la stipulazione di contratti derivati risultava adottatadalla Regione in piena autonomia molti mesi prima del conferimentodel mandato a [OSCURATO:PERSONA], così come la stessa Regione aveva poiliberamente accettato le proposte sottopostele dall’advisor in meritoalla struttura delle operazioni. Nel controricorso si evidenzia che ilc.d. petitum sostanziale delle domande proposte dalla ProcuraRegionale è in realtà riconducibile alla presunta violazione di obblighiinformativi e comportamentali di natura civilistica.[OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, l’inammissibilità dell’allegazione in fattocompiuta dalla Procura Regionale in sede di regolamento, fondata suun documento, menzionato a pagina 45 del controricorso, il cuideposito non è stato autorizzato nel giudizio pendente.Ha depositato memoria il Pubblico Ministero, chiedendo di dichiararela giurisdizione della Corte dei conti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Va ritenuta l’ammissibilità del regolamento preventivo digiurisdizione, benché proposto dalla medesima Procura Regionalepresso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la RegioneSiciliana, la quale ha promosso il giudizio di merito, avendo la societàconvenuta eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile ecosì provocato l’insorgenza dell’interesse concreto ed immediato allarisoluzione della questione da parte di queste Sezioni Unite (Cass.Sez. Unite n. 4664 del 2026).Viste le contrapposte allegazioni contenute nel ricorso perregolamento della Procura Regionale presso la sezione giurisdizionaledella Corte dei conti per la Regione Siciliana e nel controricorso dellaNumero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026Nomura [OSCURATO:PERSONA] PLC, pare opportuno ribadire la premessa, diordine generale, che la decisione sulla giurisdizione è determinatadall'oggetto della domanda e non pregiudica le questioni sullapertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda stessa (art.386 c.p.c.).Ciò significa che la decisione a rendersi avviene rispetto alladomanda, come individuata nei suoi elementi, e deve pertantoricostruire quale rapporto intercorreva tra le parti, ma ai soli fini diesistente.Così si spiega il consolidato principio secondo cui, al fine dipronunciare sulle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite dellaCorte di cassazione, sia in sede di regolamento preventivo, sia insede di ricorso ordinario, hanno il potere - dovere di procedere aduna indagine di fatto, in base alle allegazioni delle parti ed all’esamediretto delle risultanze degli atti del processo, onde qualificare ilrapporto dedotto in giudizio, qualora questa qualificazione costituiscapresupposto necessario per la determinazione del giudice aventegiurisdizione sul rapporto medesimo. Ciò non comporta alcunaindebita invasione della sfera dei poteri del giudice del merito, poichéquesti, una volta individuato dalla pronuncia regolatrice dellagiurisdizione, non è pregiudicato, nella sua libertà di decisione sullaconcreta esistenza ed estensione delle posizioni soggettive dedotte incausa, dalla delibazione dei fatti compiuta dalla Suprema Corte almero fine della giurisdizione (ad esempio, tra le tante, Cass. Sez.Unite n. 28332 del 2019; n. 261 del 2003; n. 79 del 1999; n. 836 del1982; n. 5345 del 1978).Queste considerazioni disvelano pure l’infondatezza del rilievo svoltodalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] circa l’inammissibilità dell’allegazionein fatto e della produzione documentale cui si fa cenno a pagina 45Numero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026del controricorso. Il regolamento preventivo di giurisdizione ha peroggetto immediato la questione di giurisdizione e non costituisce unmezzo di impugnazione, sicché non segue le rigorose regole sullaproduzione di nuovi documenti dettate per il giudizio di cassazione(Cass. Sez. Unite n. 9532 del 2004; n. 781 del 1999).2. - Per la invocata decisione sulla giurisdizione, la domanda diresponsabilità amministrativa rivolta nei confronti della NomuraInternational dalla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionaledella Corte dei conti per la Regione Siciliana va, dunque, valutata nongià in base al criterio cosiddetto della soggettiva prospettazione delladomanda (ossia in base alla qualificazione compiutane dal Procuratorecontabile), ma alla stregua del "petitum" sostanziale individuato daglielementi oggettivi che caratterizzano il rapporto giuridico posto afondamento della pretesa risarcitoria, ovvero tenendo conto dellanatura della situazione dedotta e della protezione sostanziale ad essaaccordata dall’ordinamento.Da ultimo, proprio con riguardo alla verifica della giurisdizione dellaCorte dei conti in un giudizio di danno erariale, queste Sezioni Unitehanno ribadito che la verifica della giurisdizione in capo al giudicecontabile va effettuata in astratto, in base alla situazione soggettivadedotta in lite, restando riservato alla successiva indagine compiutadal medesimo giudice, così ex ante individuato, l’accertamento inconcreto degli elementi costitutivi della pretesa azionata (Cass. Sez.Unite n. 14570 del 2026).In applicazione del criterio del "petitum" sostanziale, ferma larilevanza delle difese della convenuta per la decisione di merito,occorre, quindi, tenere conto delle allegazioni di fatto della ProcuraRegionale, come anche delle risultanze istruttorie legittimamenteacquisite agli atti di causa, diverse essendo la “prova dellagiurisdizione” e la “prova della pretesa di merito azionata” (Cass. Sez.Numero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026Unite n. 9956 del 2024; n. 13702 del 2022). L’apprezzamento sullagiurisdizione viene operato, invero, avendo riguardo agli elementidedotti ed allegati, seppur non ancora effettivamente accertati (Cass.Sez. Unite n. 4894 del 2006).Deve, dunque, procedersi alla qualificazione giuridica del rapportodedotto in giudizio sulla base dell’oggetto della domanda e degliaccertamenti di fatto consentiti. Tale qualificazione rientra nelgiudicato che viene a formarsi sulla giurisdizione in forza delladecisione raggiunta, ma, come già specificato, la questionedell'esistenza o meno del preteso diritto rimane da valutare in sede dimerito della controversia.2.1. - Ne consegue altresì che non sono pertinenti le difese dellacontroricorrente che suppongono che debba in questa sede accertarsil'inesistenza del rapporto di servizio oggetto del giudizio perresponsabilità amministrativa pendente dinanzi alla sezionegiurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana. Talededuzione attiene, infatti, ad una questione di proponibilità dell'azionedavanti al giudice contabile e, quindi, concerne i limiti interni dellasua giurisdizione e non una questione di giurisdizione da affrontarenel procedimento per regolamento preventivo, configurabile inrelazione ai soli limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali dellaCorte dei conti (Cass. Sez. Unite n. 2283 del 2008).3. – Il precedente più immediato, per identità di ratio rispetto al casoin esame, è costituito dalla sentenza di queste Sezioni Unite n. 2157del 2021. Quel giudizio aveva ad oggetto il ricorso ex art. 362 c.p.c.proposto dal Procuratore generale presso la Corte dei conti avversosentenza della sezione giurisdizionale centrale d’appello che avevaconfermato la pronuncia di primo grado declinatoria dellagiurisdizione contabile nei confronti di una banca, cui era statacontestata, in concorso con funzionari appartenenti al MinisteroNumero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026dell'economia e delle finanze, la responsabilità per la illecitastipulazione, rinegoziazione, ristrutturazione ed anticipata chiusura dialcuni contratti in prodotti finanziari derivati sottoscritti dallo StatoItaliano a copertura di rischi di interesse e di cambio su titoli deldebito pubblico nazionale. In tale occasione, queste Sezioni Unitehanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sulle domandeproposte nei confronti dei dirigenti del Ministero ed il difetto dellarispettiva giurisdizione sulle domande proposte nei confronti dellabanca. In qual caso, le contestazioni mosse alla banca assumevanoche la stessa avesse operato non come mera controparte contrattualenelle operazioni in derivati, ma anche come advisor, consulente especialista fiduciaria del debito pubblico sovrano per conto delMinistero. La sentenza n. 2157 del 2021, a fondamento dellastatuizione di diniego della giurisdizione contabile nei confronti dellabanca, ha escluso che nella specie fossero ravvisabili gli elementisintomatici del rapporto di servizio, ovvero l'investitura dellamedesima Banca di una funzione pubblicistica, comportante il suoinserimento nella struttura organizzativa del Ministero, con effettosostanzialmente sostitutivo delle valutazioni e delle decisioni diquest'ultimo in ordine alle scelte di gestione del debito pubblico e dinegoziazione di contratti in strumenti di finanza derivata. Ilrichiamato precedente ha osservato che deponesse decisivamente nelsenso della mancata assunzione da parte della Banca della veste diintraneus, legato da relazione di servizio, non la mera circostanza cheessa fosse stata controparte contrattuale del Ministero e, ad untempo, consulente nella gestione e nel collocamento del debitopubblico come specialista in titoli di Stato, quanto il mancatosvolgimento di un ruolo pubblicistico interno surrogatorio, ocomunque determinante, rispetto alla volontà dell’amministrazione.La sentenza n. 2157 del 2021 ha considerato come nell’atto diNumero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026citazione in giudizio la Procura contabile avesse allegato, a sostegnodella pretesa responsabilità della banca concernente la stipulazione,la rinegoziazione e la chiusura dei contratti in prodotti derivati, unasua condotta abusiva radicata in una situazione di sostanziale e fortesquilibrio di potere contrattuale in pregiudizio del Ministero. Ciò nondeponeva per la verifica di un rapporto di servizio comportante uninserimento organico o para-organico della banca nella strutturaministeriale, muovendo il “nucleo accusatorio” da una tipicaviolazione da parte di quest’ultima degli obblighi informativi e dicorrettezza gravanti sull'intermediario finanziario, quand'ancheoperante sia quale consulente che come controparte secondo la logicadello swap. In tal senso, le Sezioni Unite nel richiamato precedentehanno concluso che, ‹‹al di là della prospettazione della vicendaall'interno di un più ampio contesto di rapporto asseritamentecoinvolgente l'organizzazione ministeriale e le scelte di fondo sullagestione del debito pubblico nazionale››, il petitum sostanziale lìdedotto in lite dal Procuratore contabile non esulasse ‹‹da un ambito,di natura prettamente privatistica, di patologica alterazione delsinallagma contrattuale, come tale avulso tanto dal conferimentoquanto dallo sviamento di pubbliche ed autoritative potestà attestantil'inserimento della Banca nell'apparato ministeriale››. Il principioenunciato nella sentenza n. 2157 del 2021 è stato, pertanto, nelsenso che ‹‹l'azione per danno erariale proposta nei confronti di unabanca d'affari sulla base di un petitum sostanziale concernentel'inadempimento di obblighi contrattuali o ipotesi di responsabilitàprecontrattuale riconducibili al duplice ruolo di controparte inoperazioni in strumenti finanziari derivati e di specialista del debitopubblico (artt.33 d.P.R. 398/03 previg., 23 DM Finanze 216/09), daessa svolto nel rapporto con il Ministero del Tesoro (oggi MEF), esuladalla giurisdizione contabile qualora il rapporto non si connoti, inNumero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026concreto, come relazione di servizio comportante l'assunzione, daparte della stessa, di potestà pubblicistiche ed il suo inserimento,anche temporaneo, nell'organizzazione interna del Ministero qualeagente di questo in ordine alle scelte di negoziazione in strumentifinanziari derivati e di gestione del debito pubblico sovrano››. E’ statainvece dichiarata la giurisdizione contabile sulla domanda di dannoproposta nei confronti dei dirigenti del Ministero dell'economia e dellefinanze sulla base del petitum sostanziale basato sulla mala gestionell'adozione, in concreto, di determinate modalità operative e nellapattuizione di specifiche condizioni negoziali relative ai contratti instrumenti finanziari derivati sottoscritti dallo Stato, venendo inconsiderazione parametri di legittimità e non di mera opportunità oconvenienza dell'agire amministrativo, ferma restandol'insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debitopubblico da parte degli organi governativi a ciò preposti.4. – La questione sottesa al ricorso per regolamento ora da decidereinvolge, dunque, il più ampio e controverso tema inerente ai limiti ealle modalità di esercizio della giurisdizione contabile con riferimentoparticolare all’individuazione dei presupposti soggettivi per l’eserciziodell’azione di responsabilità amministrativa. Questi presuppostisuppongono la ravvisabilità dello speciale ‹‹rapporto di servizio›› cheavvince l’agente danneggiante all’amministrazione danneggiata: talequalificata relazione nell’evoluzione giurisprudenziale, parallelaall’evoluzione delle forme e dei modelli assunti dall’azioneamministrativa, si è ampliata, invero, fino ad abbracciare lefattispecie di danno cagionate non soltanto da soggettiorganicamente appartenenti all’apparato amministrativo, ma ancheda coloro che siano comunque investiti, in modo continuativo, di unadeterminata attività che ne comporti l’inserimento nell’organizzazioneNumero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026della P.A. e l’insorgenza di obblighi volti ad assicurare ilsoddisfacimento delle esigenze pubbliche.Anche, allora, in presenza dell’affidamento di un incarico diconsulenza conferito, sia pure in forza di un contratto di dirittoprivato, da un ente pubblico ad un soggetto che possaconseguentemente ritenersi inserito in modo continuativo, ancorchétemporaneo, nell'apparato organizzativo della P.A., svolgendo,nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un serviziopubblico in sua vece, ovvero quale compartecipe del suo operato, edassumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare ilperseguimento delle esigenze generali, può ravvisarsi nella relazionetra l'autore dell'illecito e l'ente danneggiato un rapporto di servizio difatto, idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti (Cass.Sez. Unite n. 11186 del 2023; n. 21871 del 2019; n. 19891 e n.11229 del 2014; n. 23599 del 2010).4.1. – Tornando alle argomentazioni contenute nella sentenza n.2157 del 2021, perché sia affermata la giurisdizione contabile neiconfronti di una banca d’affari per il danno da attività diintermediazione finanziaria svolto a favore della pubblicaamministrazione, occorre che il petitum della domanda della procuraerariale sia fondato sulla allegazione di un rapporto sostanziale cheabbia visto l’intermediaria non solo quale venditrice dei prodottifinanziari e quale consulente per l’acquisto dei medesimi prodotti (perla causa e per la struttura dell’interest rate swap come derivato dicopertura con finalità di ristrutturazione del debito pubblico, si vedaCass. Sez. Unite n. 8770 del 2020), ma quale soggetto che si sia resocompartecipe di fatto del processo decisionale amministrativodell’ente in tema di gestione del debito pubblico, in tal modorisultando inserito, in modo continuativo, seppur temporaneo,nell’apparato organizzativo dell’amministrazione. A tal fine, nonNumero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026riveste alcun rilievo la circostanza che le concrete modalità disvolgimento del servizio rispondano, o meno, a quelle rientranti nelloschema legale del tipo di rapporto. Occorre piuttosto assumere che ifunzionari specialisti della banca d’affari abbiano travalicato losvolgimento dell’essenziale compito di supporto ed agevolazione dellaP.A., attuativo delle scelte di indebitamento pubblico che sonoesclusivamente proprie dell’amministrazione, sostituendosi ad essanelle scelte di investimento.Ove, viceversa, la pretesa risarcitoria non deduca alcun esercizio, daparte della banca consulente, di un’attività autoritativa, nél’inserimento della stessa nell’ambito dei moduli procedimentali, malamenti l’inadempimento o l’inesattezza dell’adempimento della bancad’affari rispetto agli obblighi scaturenti dalla convenzione, laresponsabilità ha natura contrattuale e la controversia verte sullatutela del diritto soggettivo spettante all’investitore, perciòappartenendo alla giurisdizione del giudice ordinario.5. – In coerenza con le esposte considerazioni, il regolamentopreventivo va deciso dichiarando la giurisdizione della Corte dei contisull’azione proposta dalla Procura Regionale presso la sezionegiurisdizionale per la Regione Siciliana nei confronti della NomuraInternational PLC.Si ha riguardo al petitum sostanziale che connota la sostanza delrapporto giuridico posto a fondamento della pretesa risarcitoria,senza con ciò pregiudicare le questioni sulla pertinenza del diritto alrisarcimento e sulla proponibilità dell’azione, e in particolaresull’esistenza del rapporto di servizio dedotto a base della allegataresponsabilità amministrativa.La Procura contabile ha sostenuto nell’atto di citazione in giudizio chela [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere del danno subito dallaRegione Siciliana in conseguenza della sottoscrizione nel 2005 diNumero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026contratti di swap, successivamente rinegoziati nel 2006 ed estintianticipatamente per effetto di accordo intervenuto nel 2021, avendola società assunto una funzione decisoria, e non meramenteconsultiva, in sostituzione dell’ente regionale.Sono richiamate le emergenze fattuali degli accertamenti contenutinella sentenza del Tribunale di Palermo, seconda sezione penale, n.1429 del 20 febbraio 2019, secondo cui, a seguito della nomina qualeadvisor, i manager di [OSCURATO:PERSONA] entravano negli uffici dell’Assessoratoper il Bilancio e le Finanze della Regione Sicilia, occupandosidirettamente della predisposizione di note interne, valutazioni edecisioni. [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che già prima dellastipulazione del contratto tra la Regione siciliana e [OSCURATO:PERSONA], avvenutail 31 maggio 2005, la banca aveva elaborato strategie diristrutturazione del debito pubblico. Sono rappresentate anche lemodalità di svolgimento della riunione del 27 giugno 2005 presso laRagioneria generale della Regione siciliana, nel corso della qualeerano stati individuati e sottoscritti i contratti swap. Vengonocontestate le strategie di ristrutturazione elaborate dalla [OSCURATO:PERSONA],anche in funzione degli accordi occulti conclusi per la elargizione dicompensi in favore di soggetti terzi.Restano invece fuori dall’ambito della ravvisata giurisdizione dellaCorte dei conti i profili attinenti all'affermazione della responsabilitàdella banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezzacontrattuale.6. – Pertanto, dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, le partivanno rimesse dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei contiper la Regione Siciliana anche per la liquidazione delle spese delgiudizio di regolamento.Numero registro generale 20472/2025Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 21262/2026Data pubblicazione 23/06/2026 P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei conti e rimette leparti dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per laRegione Siciliana anche per la liquidazione delle spese del giudizio diregolamento preventivo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.Il PresidentePasquale D'Ascola