CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22723/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. Dott. [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. n.R.G.N. 11368/2017 Dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21679/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex USL Lecce 2, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore generale di ASL Lecce con funzioni di legale rappresentante, e di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] ex UU.SS.LL. della [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per l’incarico presso la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.5, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, il quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo diposta elettronica certificata indicato -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , come da procura in calce al 2RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le comunicazioni e le notifiche vengano effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente- E Fallimento [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore -intimato- avverso l’ordinanzadella Corte di cassazione n. 23760/2023, depositata in data 3agosto 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/6/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il tribunale di Lecce dichiarava il fallimento della S ocietà [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) s.r.l. con sentenza del 29/4/2021, su ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], che vantava un credito nei confronti della società dell’importo di euro 2.685.605,57, proveniente dalla sentenza n. 99 del 2019 emessa dalla Corte d’appello di Lecce che aveva ribaltato l’esito del giudizio di primo grado. 1.1. Infatti, in quel giudizio di primo grado il trib unale, con sentenza n. 2917 del 2013, nell’ambito di un contratto di appalto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], aveva pronunciato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della appaltante Asl, condannando la Asl e la [OSCURATO:PERSONA] della ex USL di Legge 2 al risarcimento dei danni, quantificati in euro 414.675,24 per danno emergente e in euro 67.481,19 lucro cessante. 3RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] né la Asl di Lecce avevano dimostrato di aver adempiuto lo specifico obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie al legittimo funzionamento del forno. [OSCURATO:PERSONA], dunque, aveva provveduto al pagamento in favore della società. 1.2. Successivamente, la Corte d’appello di Lecce (sempre con riferimento alla controversia in tema di appalto), con la sentenza n. 99/2019, pubblicata il 25/1/2019, aveva accolto l’appello proposto dalla Asl e dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in totale riforma della pronuncia impugnata, aveva rigettato le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA], condannando quest’ultima alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata. 1.3. Il tribunale fallimentare, dunque, poiché la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 99 del 2019 aveva dichiarato la Asl creditrice di importi rilevanti (euro 2.685.605,57) a titolo di restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza primo grado, reputava che non competeva ad esso «la possibilità di valutare la fondatezza nel merito delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei propri creditori». 2. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 19 del 2022, emessa in data 19/5/2022, accoglieva il reclamo ex art. 18 l.f. proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e revocava la dichiarazione di fallimento, per difetto di legittimazione attiva del creditore, non sussistendo il credito. Il tribunale fallimentare di Lecce avrebbe dovuto procedere ad una necessaria valutazione incidentale circa il positivo riconoscimento della qualità di creditore dell’istante, mentre aveva erroneamente ritenuto che «non rientrasse nelle proprie competenze la valutazione circa la fondatezza, nel merito, delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei propri creditori». 4RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che la sentenza della Corted’appello n. 99 del 2019, ribaltando la sentenza del tribunale di Lecce n.2917 del 2013, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] a restituire alla creditrice Asl la somma di euro 2.685.605,57. In particolare, mentre la sentenza del tribunale di Lecce aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’appaltante Asl, la Corted’appello di Lecce con la sentenza n.99 del 2019 aveva, invece, ritenuto che non vi fosse tale inadempimento da parte della Asl. Ed infatti, dall’analisi delle clausole contrattuali, e in particolare da quanto previsto nella sezione “spese ed oneri”, erano a carico della Asl «eventuali forniture e/o lavori di adeguamento, richieste da normative, leggi o decreti emessi successivamente alla data della presente offerta». Tuttavia, benché dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata emergesse «certamente plausibile l’adeguamento dell’impianto», d’altro canto, però, non poteva «tale adeguamento [essere]rimesso alla diligenza contrattuale di Asl», dovendo interpretarsi la clausola negoziale come ispirata ai principi di correttezza e buona fede ex art.1375 c.c.. Avverso tale decisione aveva proposto ricorso per cassazione la societàcontestando, in primo luogo, che il giudice d’appello avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo «sollevato ed accolto un’eccezione mai proposta dall’appellante». Sarebbe stata sollevata dal giudice d’appello un’eccezione propria, mai formulata dalla Asl, di «eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, atta a paralizzare la iniziativa di solutoria-risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA]». 5RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in secondoluogo, sarebbe stato formulato un autonomo nuovo motivo di impugnazione avverso la statuizione del tribunale, che aveva pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento dell’ente pubblico, «non contenuto nell’atto di gravame ed è, anzi, addirittura in contraddizione con le doglianze in esso riportate». Per la Corte d’appello, dunque, all’esito di una delibazione sommaria delle ragioni del creditore istante, le critiche sollevate dalla [OSCURATO:SOCIETA] erano «niente affatto pretestuose» e non apparivano «manifestamente infondate e prive di pregio». 3. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ex [OSCURATO:PERSONA] 2. Con un unicomotivo di ricorso principale le ricorrenti deducevano la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., e segnatamente dell’art. 6 l.f.». Per le ricorrenti, dunque,non si dovev a valutare nel merito la fondatezza delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni del provvedimentoin quanto, diversamente opinando, la valutazione del tribunale in sede prefallimentare si sarebbe risolta in un inaccettabile giudizio prognostico sull’esito del giudizio di legittimità. La creditrice [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto l’istanza per la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un titolo giudiziale (sentenza della Corte d’appello n. 99 del 2019 ) , in quel momento munito di esecutività. Non si può, dunque, dubitare della qualità di creditore rivestita dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.6 l.f. La sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, disposta dalla Corte d’appello con ordinanza del 25/5/20 20 , non inficiava minimamente il permanere della qualità di creditore in capo alla Asl. 6RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], peraltro, errata la valutazione espressa dalla Corted’appello in ordine alla non manifesta infondatezza delle censure di legittimità mosse da [OSCURATO:SOCIETA] alla sentenza n.99 del 2019 della Corte d’appello. In realtà, la sentenza n. 99 del 2019 del la Corte d’appello era fondata «sulle univoche e non contestate risultanze della CTU espletata in tale grado, disposta al fine di verificare se il progetto e la documentazione relativi all’impianto, presentati da [OSCURATO:SOCIETA] nel 1989/1990 […] fossero o meno idonei a soddisfare i requisiti richiesti dalle norme primarie e secondarie sopravvenute rispetto a quelle in vigore alle suddette date». In realtà, era stato accertato in sede peritale che l’impianto progettato da [OSCURATO:SOCIETA] non fosse idoneo alla messa in esercizio rispetto ai requisiti richiesti dallanuova normativa, rappresentata dai decreti legislativi n. 22 del 1997 e n. 389 del 1997, attuativi delle direttive comunitarie in tema di rifiuti. Il mancato rilascio delle autorizzazioni era dovuto all’inadeguatezza sopravvenuta dell’impianto «ed avrebbe potuto essere superato se [OSCURATO:SOCIETA] avesse propost o e realizzato le necessarie modifiche al progetto, al fine di rendere l’impianto conforme alla nuova normativa». Per la Corte d’appello, dunque, «nessuna responsabilità poteva essere in concreto ascritta alla stazione appaltante in ordine alla mancata esecuzione del contratto», mentrela «mancata esecuzione [era] […] ascrivibile afatto e colp a esclusivi dell’appaltatrice». 4. La [OSCURATO:SOCIETA] resisteva in giudizio con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, affidato a due motivi, vertenti sulla omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento dei danni. 5. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] resisteva in giudizio con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato a sette motivi. 7RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] particolare, con il primo motivo del ricorso incidentale il fallimento deduceva la violazione degli articoli 6 e 15 l.f., sul rilievo che il creditore era legittimato a proporre istanza di fallimento anche in virtù di un credito contestato ovvero non definitivo in quanto oggetto di giudizio pendente. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduceva la violazione degli articoli 6 e 15 l.f., in quanto, in sede di verifica dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, il giudice «non avrebbe il potere di accertare, ai fini della legittimità del creditore istante, la fondatezza del diritto di credito, non ancora definitivo in quanto oggetto di giudizio pendente». Con il terzomotivo di ricorso incidentale il fallimento deduceva, nuovamente, la violazione degli articoli 6 e 15 l.f., sul rilievo che «la Corted’appello non avrebbe considerato che erano emersi nella fase prefallimentare altri ingenti debiti tributari di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che legittimavano autonomamente la dichiarazione di fallimento». Con il quartomotivo di ricorso incidentale il fallimento deduceva la violazione degli articoli 112 c.p.c., articoli 6, 15 e 18 l.f. sul rilievo che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata «sulle eccezioni e circostanze portate alla sua attenzione dalla curatela costituita ai fini dell’esame dei presupposti del fallimento». Con il quintomotivo di ricorso incidentale fallimento deduceva la violazione degli articoli 112 c.p.c., articoli 6,15 e 18 l.f., sul rilievo che la sentenza della Corte d’appello «sarebbe venuta meno all’obbligo di verificare nel suo complesso la solvibilità della società, a maggior ragione nel caso in cui il debitore, l’art.15 l.f. che obbliga il debitore alla produzione degli ultimi bilanci societari». Con il sesto motivo di impugnazione il fallimento deduceva la violazione degli articoli 112 c.p.c., 6,15 e 18 l.f., in relazione all’art. 8RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 360 n. 5 c.p.c.». La Corte d’appello non avrebbe esaminato tutti i presupposti decisivi per la dichiarazione di fallimento, per come erano stati oggetto di discussione in sede di reclamo. Con il settimo motivo di impugnazione incidentale il fallimento deduceva la violazione degli articoli 2697 c.c., 6,15, e 18 l.f., sul rilievo della sentenza impugnata «avrebbe violato il principio secondocui grava sul debitore l’onere della prova dell’insussistenza dei presupposti del fallimento, ovvero dell’infondatezza delle circostanze emerse procedimento, anche di reclamo, per la dichiarazione di fallimento». Con ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA] deduceva la violazione dell’art.112 c.p.c. Rilevava che in sede di reclamo ex art. 18 l.f. aveva espressamente chiesto la condanna dei ricorrenti enti pubblici al risarcimento dei danni cagionati dalla il legittima richiesta di fallimento, poi accolta dal tribunale. Il silenzio sul punto, da parte della Corte d’appello, che pure aveva revocato la dichiarazione di fallimento, non poteva essere valutato come rigetto implicito di tale domanda, ma come «omissione di pronuncia». 5.1. La ASL e la [OSCURATO:PERSONA] USL n. 2 Lecce resistevano con controricorso al ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Questa Corte, con ordinanza n. 23760/2023, depositata il 3/8/2023, nel dispositivo rigettava il ricorso principale, nonché quello incidentale del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. Accoglieva il primo motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], con assorbimento del secondo (quest’ultimo relativo alla assenza di motivazione sulla domanda di risarcimento dei danni). La Corte di cassazione, quindi, esaminava congiuntamente l’unico motivo del ricorso principale (sussistenza della legittimazione attiva dei creditori) ed i primi due motivi del ricorso incidentale del 9RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio fallimento, attenendo entrambi al profilo della legittimazione attiva del creditore e della valutazione da parte del giudice fallimentare della fondatezza del diritto di credito azionato, «non ancora definitivo in quanto oggetto di giudizio pendente». Rinveniva «profili di infondatezza ed inammissibilità» nei tre motivi esaminati. 6.1. Muoveva dalla considerazione che era costante il principio di legittimità per cui la dichiarazione di fallimento presupponeva «un’autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a richiedere il fallimento». Pertanto, proseguiva la Corte, pur se, ai fini della legittimazione a presentare l’istanza di fallimento, non è richiesto un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, e neppure l’esecutività del titolo, tuttavia era «non solo sufficiente, ma, comunque, sempre necessaria un’autonoma valutazione del giudice in via incidentale all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante». Per tale ragione -rimarca la Corte - «la Corte d’appello ha fatto buon governo del principio sopra enunciato, esaminando, ai fini della propria delibazione incidentale, i fatti rappresentati e le eccezioni sollevate dal debitore svolgendo, quindi un’autonoma valutazione sulla sussistenza del credito, a nulla rilevando che la stessa fosse stata accertata in un provvedimento giurisdizionale, non essendo lo stesso definitivo (pendendo giudizio in cassazione)». 6.2. Inoltre, si osservava che «la parte ricorrente principale, con l’apparente doglianza della violazione dell’art. 6 legge fall, non ha fatto altro che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a 10RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corted’appello». 6.3. Infine, era inammissibile la richiesta di rivalutare le risultanze della CTU. 6.4. Il terzo motivo di ricorso incidentale del fallimento era reputato anch’esso inammissibile ed infondato. Infatti, l’esistenza di ulteriori debiti tributari era utile per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 15, comma 9, l.f., dovendosi avere riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante, ma alla prova, comunque acquisita nel corso di sutura prefallimentare, dell’esistenza di una esposizione debitoria superiore ad euro 30.000. Tale profilo però diveniva irrilevante ove non vi era un creditore istante legittimato a presentare istanza di fallimento. 6.5. Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso incidentale articolati da l fallimento erano assorbiti stante l’infondatezza del ricorso principale e dei primi tre motivi di ricorso incidentale. Non essendo infatti possibile la declaratoria d’ufficio del fallimento la mancata legittimazione del creditore istante non consentiva la valutazione dei presupposti del fallimento di cui la curatela chiedeva l’accertamento. 7. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per revocazione la Asl a Lecce della [OSCURATO:PERSONA] ex [OSCURATO:PERSONA] 2, depositando «note conclusive autorizzate» in data 3 aprile 2024. 8. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], depositando anche memoria scritta. 9. È rimasto intimato il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un unico motivo le ricorrenti in revocazione deducono «errore di fatto ex art.395, primo comma, n. 4, c.p.c.». 11RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di rigetto n.23760/2023 pubblicata il 3/8/2023, della Corte di cassazione, con cui è stata confermata la revoca della dichiarazione di fallimento disposta dalla Corted’appello, è «l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa», in quanto «il rigetto è […] scaturito dalla supposizione dell’inesistenza di un fatto - il passaggio in giudicato della sentenza n. 99/19 della Corted’appello di Lecce - la cui verità era invece stata positivamente stabilita ed acquisita alle giudizio a seguito della produzione, con la memoria ex art. 380 - bis 1. c.p.c. depositata in data 26/5/2023, dell’ordinanza n. 32539/22 con cui era stato respinto il ricorso n. 7879/19 di [OSCURATO:SOCIETA]». La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 23760 del 2023, con l’affermazione che «pendeva un giudizio in cassazione», ha attribuito valore decisivo «alla presunta non esistenza di un provvedimento giurisdizionale che avesse accertato in via definitiva la sussistenza del credito vantato dagliesponenti, su tale errore ha fondato la prova decisione, condividendo il rilievo mosso dalla Corte d’appello al tribunale, di non aver effettuato quell’autonoma valutazione incidentale circa le ragioni del credito poste a base dell’istanza di fallimento, in rapporto alle deduzioni di ambedue le parti». È evidente che se questa Cortesi fosse avveduta di tale elemento decisivo acquisito al giudizio, «avrebbe pronunciato ordinanza di segno opposto, essendo incontestabile che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna restitutoria faceva venir meno ogni esigenza di delibazione sommaria circa la sussistenza di tali ragioni di credito, rendendo certa inoppugnabile la qualità di creditrici diversi dal esponenti ex art.6 l.f., e la loro legittimazione a proporre l’istanza di fallimento». 12RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del giudicato esterno è sfuggita alla suprema Corte, come emerge anche dall’illustrazione dei fatti di causa contenuta nell’ordinanza, in cui si fa riferimento alle memorie depositate da [OSCURATO:SOCIETA] e dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA], ma non si menziona il deposito di memorie ex art.380-bis 1 c.p.c., anche da parte del le esponenti. Di qui, la deduzione che la Corte di cassazione non ha tenuto conto, nel decidere la causa, dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corted’appello di Lecce n. 99 del 2019. 2. Il motivo di ricorso per revocazione è fondato. 2.1. Effettivamente, nell’ordinanza di questa Corte n. 23760/2023, depositata il 3/8/2023, non v’è traccia del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 99 del 2019, che aveva accolto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] ex [OSCURATO:PERSONA] 2, confermando la sussistenza dell’obbligo di restituzioneda parte della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva ricevuto ingenti somme in virtù della sentenza del tribunale di Lecce che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della Asl. La Corte di cassazione, con ordinanza n.23760 del 2023, non ha tenuto conto della memoria ex art.380-bis 1. c.p.c., depositata dalle ricorrenti principali Asl e [OSCURATO:PERSONA] ex Usl a Lecce 2, nella quale si menzionava l’intervenuto giudicato. In tale memoria difensiva si legge, infatti, che «la scrivente difesa in primo luogo deposita l’ordinanza n. 7879/19 [ rectius : 32539/2002]pronunciata in data 4/10/2022, con cui l’Ecc.ma Corte ha respinto il ricorso promosso da [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 99/19 della Corted’appello di Lecce», aggiungendo che «l’ordinanza assume indubbio rilievo rispetto alla questione oggetto del presente giudizio, quanto alla qualità di creditore rivestita dalla ricorrente ex 13RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio art.6 l.f., ingiustamente negata dalla Corte d’appello nell’impugnata sentenza n. 19/22». Inoltre, anche nel corpo della memoria si afferma espressamente che «l’ordinanza n. 7879/19 [ rectius : 32539/2022] pronunciata in data 4/10/2022 da Codesta Corte, con cui è stato respinto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 99/19 della Corte d’appello, ha confermato le ragioni di credito della Asl rinvenienti da tale sentenza, e l’indubbia qualità di creditore rivestita dalla ricorrente ex art. 6 comma 1 l.f.», proseguendo nel senso che la valutazione espressa dalla Corted’appello in ordine alla non manifesta infondatezza delle censure di legittimità, mosse da [OSCURATO:SOCIETA] alla sentenza n.99/19 «è risultata peraltro errata alla luce della citata ordinanza n. 7879/19 [rectius: 32539/2022], che ha riconosciuto all’opposto la correttezza della sentenza n. 99/19 della Corte d’appello di Lecce, fondata su univoche e non contestate risultanze peritali in ordine alla inidoneità dell’impianto fornito da [OSCURATO:SOCIETA] a soddisfare i requisiti richiesti dalle norme primarie e secondarie vigente sopravvenute ». Si nota un refuso contenutoin tale memoria, che fa riferimento -in più occasioni - all’ordinanza della Corte di cassazione indicandola con il n. 7879/19, mentre tale numero riguarda il R.G.N. (n. 7879/19), l’ordinanza riportando il n umero 32539/2022, con avvenuta pubblicazioneil 4/11/2022. 3. L’ordinanza n. 32539/2022, pronunciatasi sul ricorso iscritto al R.G.N. 7879/19, con la decisione del 4/10/2022, pubblicata il 4/11/2022, ha respinto il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ex [OSCURATO:PERSONA] 2, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 99/2019, pubblicata il 25/1/2019, che aveva accolto l’appello proposto dalla Asl e dalla [OSCURATO:PERSONA] , rigettando le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA] e condannano quest’ultima «alla 14RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata». Tale ordinanza della Corte di cassazione va dunque ad incidere sulla sussistenza della legittimazione delle creditrici ASL Lecce e [OSCURATO:PERSONA] ex [OSCURATO:PERSONA] 2 a presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Trova applicazione, dunque, la giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omesso esame delle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380-bis o 380 - bis , n. 1, c.p.c., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass., sez. 2, 30 maggio 2022, n. 17379). 5. Per costante insegnamento di questa Corte, in materia di revocazione delle sentenze della Cortedi cassazione, l’errore di fatto di cui all’art.395, primo comma, n. 4, c.p.c., deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la controversia, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. Con la precisazione che l’omesso esame di una memoria depositata ex art.378,380-bis, 3 80 - bis .1. c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art.391- bis c.p.c., quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto 15RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga una insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria (Cass., sez. 6 - 2, 7/11/2016, n. 22561; Cass., sez. 1, 21 febbraio 2023, n. 5326; Cass., sez. 2, n. 1737 del 2022). 5.1. Ovviamente, ai fini della revocazione, interessa solo il vizio di (mera) percezione (la semplice svista), e mai invece l’errore di giudizio; sicché l’errore revocatorio deve pur sempre essere costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso, ovvero quello di supposizione di inesistenza di un fatto viceversa certo, ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito elemento concernente il punto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare (Cas s., sez. 1, 21/2/2023, n. 5326). Si è ancora aggiunto che il mancato esame di una memoria difensiva, qual è quella ex art. 378 c.p.c., può astrattamente implicare un vizio revocatorio, ma ove attenga a circostanze decisive (indicate nello scritto) che, in quanto di conseguenza non esaminate, siano state omesse come circostanze storiche, precise e incontroverse, necessariamente distinte da quelle implicanti valutazioni in iuree necessariamente distinte da quelle direttamente rimesse alla valutazione della Corte mediante motivi di ricorso (Cass., n. 5326 del 2023, cit.). L’errore di fatto, dunque, ricorre quando la Corte di cassazione non ha avuto contezza dell’esistenza di un documento, e non già quando lo abbia esaminato, e quindi necessariamente anche valutato (Cass. n. 5326 del 2023). L’errore deve allora manifestarsi al di fuori di ciò che è avvenuto nel dibattito processuale, est rinsecandosi in un vizio soltanto 16RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio percettivo, che non coinvolge in alcun modo la valutazione del giudice di situazioni processuali esattamente percepite o percepibili nella loro oggettività(Cass., n. 5326 del 2023). 5.2. Altro discorso è da farsi con riferimento all’interpretazione del giudicato, in quanto è assimilato gli elementi normativi (Cass., Sez.U., n. 13916 del 2006; Cass., sez. 1, n. 21200 del 2009). Infatti, il suo apprezzamento e la sua interpretazione sono effettuati alla stregua dell’esegesi delle norme, sicché gli eventuali errori ad esso riferibili appartengono al novero della violazione di legge e non ad un errore di fatto revocatorio (Cass. n. 5326 del 2023; Cass., sez. 6- 5, 31 ottobre 2019, n. 28138). Se, dunque, la Corte di cassazione ha esaminato la memoria, avendola menzionata nella motivazione della sentenza o dell’ordinanza, anche con riferimento alla sussistenza del giudicato esterno ivi indicato, non è possibile articolare un vizio revocatorio. 5.3.Nella specie, l’ordinanza di questa Corte n. 23760 del 3/8/2023, non ha tenuto conto della memoria depositata in prossimità dell’udienza dalle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] a Lecce e [OSCURATO:PERSONA] ex [OSCURATO:PERSONA] 2, e ciò ha comportato l’omesso rilievo del giudicato esterno di cui all’ordinanza n. 32539/2022, pubblicata il 4/11/2022, dell’ordinanza di questa Corte, che ha accertato con efficacia di giudicato la sussistenza della legittimazione delle creditrici a presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 5.4. Questa Corte , dunque, laddove ha ritenuto pendente il giudizio in cassazione («pendendo giudizio in cassazione») è incorsa in una mera svista o in un errore di percezione, in quanto, in realtà, il giudizio di cassazione, alla data della pronuncia, era stato già definito. 17RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 5.5. Ai fini della decisività dell’errore revocatorio deve tenersi conto esclusivamente della circostanza della esistenza di un giudicato esterno fra le stesse parti, senza poter dare rilievo a profili di inammissibilità del ricorso per cassazione indicati nella motivazione della pronuncia di questa Corte oggetto di impugnativa. E’ vero, infatti, che, in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome "rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo - n el caso di specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revocazione di una propria ordinanza che aveva erroneamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relata di notificazione della sentenza di merito, ma che, nel prosieguo della motivazione, aveva altresì aggiunto che tutti i motivi del ricorso erano inammissibili, risultando così il denunziato errore percettivo inidoneo a travolgere l'ulteriore "ratio" del provvedimento impugnato-(Cass., sez. 3, 14 febbraio 2022, n. 4678). La società [OSCURATO:SOCIETA] enfatizza, infatti, nel controricorso e nella memoria l’esistenza di tre diverse rationes decidendi nella motivazione di questa Corte oggetto di impugnazione:1) è necessaria, ai fini della valutazione della legittimazione del creditore, in caso di credito contestato giudizialmente, una valutazione incidentale della sussistenza del credito da parte del tribunale fallimentare; la corte di appello ha svolto tale autonoma valutazione; 18RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2) «inoltre» la ricorrente principale ha svolto censure di merito, finalizzate ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie; 3) inammissibile è la censura che ha come bersaglio la mancata considerazione delle risultanze peritali. Tuttavia, nel caso considerato da Cass. n. 4678 del 2022 (plurime rationes decidendi), si trattava di due diverse argomentazioni, di cui una processuale ed un’altra di merito in ordine alla valutazione dei fatti. Pure se si superava la prima (improcedibilità del ricorso per assenza di relata di notifica sulla sentenza di appello), restava la motivazione sulla seconda valutazione di inammissibilità. Nel caso che ci riguarda, invece, le tre argomentazioni vengono tutte superate dall’esistenza del giudicato esterno esistente tra le medesime parti. 5.6. Tra l’altro, anche volendo seguire il ragionamento della [OSCURATO:SOCIETA], è vero che questa Corte, con l’ordinanza impugnata, ha ritenuto che non si potesse sindacare in sede di legittimità il percorso argomentativodella Corte di appello che aveva effettuato, incidenter tantum, il vaglio sulla sussistenza del credito (reputandolo insussistente), ma è anche vero che tale giudizio poggia proprio sull’errore commesso in ordine alla ritenuta pendenza del giudizio di cassazione («la Corte d’appello ha fatto buongoverno del principio sopra enunciato, esaminando, ai fini della propria delibazione incidentale, i fatti rappresentati […] e svolgendo, quindi un’autonoma valutazione sulla sussistenza del credito, a nulla rilevando che la stessa fosse stata accertata in uno provvedimento giurisdizionale, non essendo lo stesso definitivo -peendendo giudizio in cassazione -»). Se, dunque, il motivo era in parte inammissibile e in parte infondato (tanto che nel dispositivo si perviene al «rigetto» del ricorso e non ad una pronuncia di «inammissibilità» dello stesso), ciò 19RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio significa che per la porzione di non fondatezza, il motivo era ammissibile (quanto meno con riferimento alle prime due argomentazioni, mentre di inammissibilità si discetta solo con riguardo alla valutazione delle risultanze peritali), con la conseguente possibilità (doverosità) di applicare il giudicato esterno. 6. Una volta rilevato l’errore di fatto decisivo nella ordinanza n. 23760 del 2023, deve procedersi ora al giudizio rescissorio. 7. Il primo motivo del ricorso principale è fondato , con conseguente assorbimentodei motivi del ricorso incidentale articolati dalla curatela del fallimentoe dei motivi di ricorso incidentale della società. 8. Non v’è dubbio, infatti, che, alla luce della ordinanza n. 32539/2022, depositata il 4/11/2022, di questa Corte, che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Asl a Lecce e della [OSCURATO:PERSONA] ex [OSCURATO:PERSONA] 2, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 99/2019, pubblicata il 25/1/2019, risulta acclarato, con efficacia di giudicato, la qualità di creditori della Asl e della Gestione LiquidatoriaUSL Lecce 2, con conseguente legittimazione attiva presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento. Infatti, a seguito della pronuncia di prime cure del tribunale di Lecce che, con sentenza n. 2917 del 2013, aveva pronunciato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’appaltante, e quindi dell’ASL Lecce, con condanna al risarcimento dei danni, era stato effettuato il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] in forza dell’efficacia esecutiva della sentenza di prime cure. La Corte d’appello di Lecce, invece, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 25/1/2019, aveva accolto l’appello proposto dalla Asl e dalla [OSCURATO:PERSONA], condannando la [OSCURATO:SOCIETA] alla 20RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio restituzione delle somme corrisposte dalla parte appellante in esecuzione della sentenza impugnata. Tale sentenza è passata in giudicato, con accertamento definitivo della qualità di creditore della Asl e della [OSCURATO:PERSONA]. 8.2. Neppure è condivisibile la tesi sostenuta dalla società in memoria per cui al momento della dichiarazione di fallimento, dell’aprile 2021, il credito della Asl e della [OSCURATO:PERSONA] non esisteva, sicché la Corte di cassazione con ordinanza n. 23670 del 2023 «doveva, nell’esercitare i poteri di verifica della correttezza decisione del giudice a quo , a prescindere dagli accertamenti definitivi sulla sussistenza del credito vantato da Asl in fatto concretizzatisi post data di pronuncia del tribunale e della stessa Corteterritoriale». La giurisprudenza richiamata nella memoria, però, attiene o all’ipotesi in cui vi sia stata «desistenza»da parte del creditore dopo la dichiarazione di fallimento, e quindi irrilevante (Cass., 28 giugno 2017, n. 16180; Cass., 7 agosto 2017, n. 19682), oppure alla verifica dello stato di insolvenza che va compiuto, naturalmente, alla data della sentenza di fallimento non già a quella di presentazione del relativo ricorso (Cass., 5 ottobre 2015, n. 19790). Nella specie, invece, il credito esisteva già al momento della presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, anche se è stato accertato giudizialmente in data successiva. La sentenza ha soltanto accertato un credito che già esisteva, anche se era contestato.Il credito esisteva, quanto meno, sin dalla sentenza della Corte di appello n. 99 del 2019, del 25/1/2019, che aveva ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA] di restituire le somme alla ASL ed alla [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, il credito vantato dalla Asl e dalla [OSCURATO:PERSONA] è sicuramente un credito concorsuale, in quanto sorto prima della 21RG n. 21679/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dichiarazione di fallimento, e quindi potrà essere insinuato al passivo del fallimento(ora liquidazione giudiziale), ove ne sussistano tutti gli altri presupposti che saranno valutati dagli organi della procedura. 9. Imotivi di ricorso incidentale, ivi compresi quelli articolati dalla [OSCURATO:SOCIETA], pure in relazione alla domanda di risarcimento del danno, restano assorbiti, stante l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso principale presentato dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], sicché saranno affrontati dal giudic