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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21442/2026

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ta il 12/07/1972 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186, lett. c), cod. strada è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla configurabilità del reato contestato all'imputata, avendo riscontrato che i carabinieri erano arrivati sul luogo dell'incidente dopo appena 10-15 minuti dall'accaduto, e non dopo un'ora o due (secondo la versione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] e da un teste), per cui non è stata ritenuta logicamente credibile la versione secondo cui la prevenuta, dopo il sinistro, si sarebbe recata in un vicino bar per consumare alcolici.

Le dedotte censure si limitano a prospettare una diversa valutazione dei fatti, operazione notoriamente non consentita in sede di legittimità.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, i giudicanti hanno valorizzato la gravità del fatto e pericolosità della condotta, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta il 12/07/1972 avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186, lett. c), cod. strada è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente e logicamente argomentato in ordine alla configurabilità del reato contestato all'imputata, avendo riscontrato che i carabinieri erano arrivati sul luogo dell'incidente dopo appena 10-15 minuti dall'accaduto, e non dopo un'ora o due (secondo la versione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] e da un teste), per cui non è stata ritenuta logicamente credibile la versione secondo cui la prevenuta, dopo il sinistro, si sarebbe recata in un vicino bar per consumare alcolici. Le dedotte censure si limitano a prospettare una diversa valutazione dei fatti, operazione notoriamente non consentita in sede di legittimità. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, i giudicanti hanno valorizzato la gravità del fatto e pericolosità della condotta, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M
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