CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04168/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile ex art 606, comma 3, cod. proc. pen., posto che il ricorrente non qualifica correttamente il vizio dedotto e si limita in sostanza a riproporre le argomentazioni dell'appello. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente (cfr. pag. 5). L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. su cui si è fondato il rigetto. Tra tali elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12