CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 51577/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 13/07/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 13/07/2023 il Tribunale del riesame di Catania rigettava il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di convalida dell'arresto con emissione di misura cautelare custodiale emesso in data 26/06/2023 dal GIP presso il Tribunale di Ragusa per il reato di cui agli articoli 73-80 d.P.R. 309/1990, per avere l'indagato detenuto al fine di spaccio, in concorso con altro soggetto, 55 kg. di stupefacente di tipo hashish. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha presentato, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo; il Riesame di Catania interpreta in modo non corretto la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Biondi (n. 36258/2012) in relazione ai parametri quantitativi, le quali hanno affermato che al di sotto di tali quantitativi di principio attivo non è possibile contestare l'ingente quantitativo, non che al di sopra di tale quantitativi l'aggravante sussiste sempre, come ritenuto dall'ordinanza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione per erronea applicazione dell'art. 59 cod. pen., in quanto il Tosku, mero «corriere» era ignaro e incolpevole in ordine al trasporto di ingenti quantitativi di droga di tipo hashish. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, dedotte in modo generico e apodittico. 3. In data 5/12/2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire, per il ricorrente, conclusioni scritte in cui contestava le richieste formulate dal P.G. e insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità estrinseca. In proposito, il Collegio evidenzia preliminarmente come la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, la quale non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, cade nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. 4, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. 5, 27.1.2005 -25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389). 2. Quanto al primo motivo, il Collegio evidenzia che i criteri per valutare la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, sono stati oggetto di diversi interventi della Corte nella sua massima composizione nomofilattica.Sezioni Unite, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216666 - 01, ha ritenuto che per integrare il requisito della «ingente quantità», è necessario che la dimensione ponderale della sostanza stupefacente presenti «accenti di eccezionalità», detta eccezionalità non potrà che essere valutata se non come "strappo" a un criterio di (relativa) regolarità; tale aggravante sussisterebbe ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza. Successivamente, due pronunce delle Sezioni Unite hanno ancorato la sussistenza dell'aggravante a dati ponderali più precisi. Sez. U. Biondi (n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150 - 01), ha affermato che «l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata»; quindi Sez. U. Polito (n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005 - 01), ha chiarito che «per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarnnente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle cd. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi)». Alla luce delle due sentenze succitate, il moltiplicatore per c.d. «droghe leggere» é pari a 4.000 volte il valore-soglia di 500 mg., ossia 2 kg.. Nel caso concreto il Tribunale del riesame, dopo avere ricostruito le circostanze che hanno portato all'arresto del Tosku, evidenzia come il quadro indiziario sia caratterizzato da particolare gravità, e, dopo avere rammentato il principio di diritto enunciato dalle citate pronunce delle Sezioni Unite della Corte, evidenzia come la quantità di principio attivo ricavabile dallo stupefacente in sequestro è pari a 14,79 kg., ossia oltre sette volte superiore al limite minimo fissato dalle Sezioni Unite, circostanza che, per il suo evidente e rilevantissimo superamento della soglia cd. «minima» non necessita, a parere del Collegio, di specifica motivazione, almeno in questa fase cautelare. Il motivo di ricorso, che non si confronta criticamente con il contenuto del provvedimento impugnato, è dunque inammissibile per le considerazioni svolte al par. 1.&i; 3. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile per genericità. In primo luogo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione ma coltiva la violazione dell'articolo 59 cod. pen., relativo al criterio di imputazione delle circostanze. In secondo luogo, nell'ordinanza (pag. 2) si legge che «il Tosku - proprio in sede di dichiarazioni spontanee davanti al GIP - non ha negato gli addebiti e si è mostrato pienamente consapevole della natura della sostanza in suo possesso, esternando l'intenzione di venderla a terzi al fine di ricavarne profitto». Il ricorso non si confronta affatto con tale motivazione, limitandosi a sostenere che il Tosku fosse un «corriere» inconsapevole, difettando nella necessaria specificità richiesta ai fini dell'a mm issi bil ità. 4. Anche il terzo motivo è inammissibile per genericità. Il Tribunale del riesame ha formulato un giudizio approfondito in ordine alle esigenze cautelari (pag. 3), evidenziando la «notevole capacità criminale» del ricorrente e il suo «inserimento all'interno di circuiti di criminalità organizzata dediti al traffico di stupefacenti», desunti dalla circostanza che, ad onta di una modesta situazione economica, lo stesso avesse la disponibilità di un così ingente quantitativo di stupefacente, da cui si ricava la professionalità nell'attività di spaccio, ovvero, nell'ipotesi alternativa che detenesse «conto terzi», che egli godesse dell'affidabilità e della fiducia della criminalità organizzata catanese. Da tali elementi desume, il Tribunale, la attualità e la concretezza dell'esigenza cautelare. In ordine alla proporzionalità della misura, il Tribunale etneo ritiene che la misura della custodia intramuraria sia la sola in grado di recidere i contatti con gli ambienti criminali di appartenenza e impedire la commissione di ulteriori reati in materia di stupefacenti, e ciò alla luce della condotta tenuta dal soggetto in occasione della commissione del reato, da cui inferire la personalità dell'agente e formulare un giudizio prognostico negativo sul comportamento futuro. In proposito, questa Corte ha affermato (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 01) che «il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati».La motivazione sul punto non è, pertanto, mancante (come censurato nel ricorso), né manifestamente illogica o contraddittoria, e con essa il ricorso non si confronta in modo realmente critico, destinandosi così all'inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempi