Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:698
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
D. RUIZ-[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 9 novembre 2004
(1)
[OSCURATO:PERSONA]22/03
[OSCURATO:PERSONA] BV
Optrix BV
Optra BV
[OSCURATO:PERSONA] DividendFunds NV
[OSCURATO:PERSONA] NV
[OSCURATO:PERSONA] NV
[OSCURATO:PERSONA] NV
[OSCURATO:PERSONA] MidCaps NV
[OSCURATO:PERSONA] MidCaps NV
[OSCURATO:PERSONA] MidCaps NV
[OSCURATO:PERSONA] NV
[OSCURATO:PERSONA] markets NV
[OSCURATO:PERSONA] ZelfSelect LandenFunds NV
[OSCURATO:PERSONA] ZelfSelect SectorFunds NV
[OSCURATO:PERSONA] YoungDynamic NV
[OSCURATO:PERSONA] NV
[OSCURATO:PERSONA] DuurzaamAandelen NV
[OSCURATO:PERSONA] NV
[OSCURATO:PERSONA] NV
[OSCURATO:PERSONA] NV
Rolinco NV
[OSCURATO:PERSONA] NV
Roparco NV
[OSCURATO:PERSONA] BV
[OSCURATO:PERSONA] BV
[OSCURATO:PERSONA] BV
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Vermogensbeheer NV
[OSCURATO:PERSONA] BV
[OSCURATO:PERSONA] vof
IMC [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] BV
[OSCURATO:PERSONA] options [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] vof
RMK [OSCURATO:PERSONA] BV
[OSCURATO:PERSONA] BV
[OSCURATO:PERSONA] vof
[OSCURATO:PERSONA] BV
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA], successeur en droit de [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Rotterdam)
«Libera circolazione dei capitali – Imposte indirette – Imposte sulla raccolta di capitali – Direttiva 69/335/CEE – Ambito di applicazione – Mercato dei valori mobiliari – Società autorizzate ad operare su tale mercato – Tassa annuale, calcolata in base agli utili lordi, la cui finalità è di finanziare l'ente pubblico incaricato di vigilare
sul mercato dei valori mobiliari»
1.
Le questioni sollevate dal presente rinvio pregiudiziale sono, oltre che precise, anche ben delimitate. [OSCURATO:PERSONA] di Rotterdam
(sezione del contenzioso amministrativo) vuole sapere se la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente
le imposte indirette sulla raccolta di capitali
(2)
(in prosieguo: la «direttiva»), si applichi agli importi che, al fine di coprire le spese della sua attività di controllo,
l’autorità nazionale incaricata di vigilare sul mercato dei valori mobiliari addebita annualmente alle imprese del settore,
calcolati in base agli utili lordi dell’esercizio precedente.
In caso di soluzione affermativa, occorre stabilire se la tassa controversa sia vietata ovvero rientri in una delle eccezioni
previste dalla detta direttiva.
I –
Ambito normativo
A –
La direttiva
2.
Tenuto conto del fatto che le imposte applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla raccolta di capitali, in particolare l’imposta di
bollo e l’imposta sui conferimenti di capitali in società, potevano ostacolare la libera circolazione dei capitali all’interno
della Comunità, il Consiglio le ha soppresse nel 1969, insieme ad altre imposte di natura analoga, sostituendole con un’unica
imposta armonizzata in conformità degli artt. 2-9 della direttiva (secondo quanto enunciato al secondo e nono ‘considerando’
e all’art. 1).
3.
L’art. 4, n. 1, elenca le operazioni che costituiscono necessariamente fatti imponibili generatori d’imposta; il n. 2 dello
stesso articolo indica le operazioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono sottoporre ad imposta. Tra le prime rientrano la costituzione
di una società di capitali, l’aumento del capitale sociale o del patrimonio sociale [lett. a), c) e d)], la trasformazione
in una società di capitali di una società che non sia una società di capitali [lett. b)] e il trasferimento della sede della
direzione effettiva o della sede statutaria da un paese terzo o da un altro Stato membro [lett. e) e h)].
4.
Il n. 2 consente di sottoporre ad imposta l’aumento del capitale sociale mediante incorporazione di utili, riserve o provvigioni
[lett. a)], l’aumento del patrimonio mediante varie operazioni [lett. b)] e i prestiti contratti presso terzi, se il creditore
ha diritto ad una quota degli utili della società e se essi hanno la stessa funzione di un aumento del capitale sociale [lett. c)
e d)]
(3)
.
5.
[OSCURATO:PERSONA] membri non possono sottoporre le operazioni menzionate all’art. 4 della direttiva, né i conferimenti, i prestiti
o le prestazioni effettuate nel quadro di tali operazioni ad imposte diverse da quelle previste dalla direttiva; essi inoltre
non possono applicare nessuna imposizione per l’immatricolazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di
un’attività alla quale possono essere sottoposti gli enti che perseguono scopi di lucro in ragione della loro forma giuridica
(art. 10).
6.
Più in particolare, è loro vietato sottoporre ad imposta la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione
o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che
sia il loro emittente. Del pari, non possono essere sottoposti ad imposizione i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti
sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili e tutte le formalità ad essi relative (art. 11).
7.
Tuttavia, in deroga a quanto sopra, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare 1) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari o
di altri beni e sulla costituzione, iscrizione o cancellazione di privilegi ed ipoteche; 2) l’imposta sul valore aggiunto
e 3) i diritti di carattere remunerativo (art. 12, n. 1).
B –
La normativa olandese
8.
[OSCURATO:PERSONA] toezicht effectenverkeer 1995
(4)
(legge sul controllo del trasferimento di valori mobiliari; in prosieguo: la «Wet 1995») disciplina l’esercizio del potere
amministrativo di controllo del mercato dei valori mobiliari che, conformemente all’art. 40 del [OSCURATO:PERSONA] 1995
(decreto sui trasferimenti mobiliari)
(5)
, il Ministro delle Finanze ha delegato alla [OSCURATO:PERSONA] (autorità responsabile del mercato dei
valori mobiliari; in prosieguo: la «AFM»). La legge si applica sia agli intermediari di detto mercato che ai gestori di patrimoni,
definiti rispettivamente all’art. 1, primo comma, lett. b) e c), categorie raggruppate sotto la denominazione di «imprese
di valori mobiliari» [art. 1, primo comma, lett. d)].
9.
A termini dell’art. 7, nn. 1 e 4, della Wet 1995, lo svolgimento delle suddette attività è subordinato al rilascio di un’autorizzazione
previa.
10.
L’art. 42 consente di addebitare le spese sostenute per l’esercizio dell’attività di controllo alle imprese di valori mobiliari,
in base ai criteri fissati mediante regolamento.
11.
[OSCURATO:PERSONA] toezichtkosten Wet toezicht effectenverkeer 1995
(6)
(decreto relativo alle spese di controllo in relazione alla Wet 1995; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») autorizza la AFM ad addebitare
ogni anno le spese sostenute a seguito dell’esercizio dei suoi compiti e delle sue competenze, tra l’altro, a intermediari
di valori mobiliari stabiliti nei [OSCURATO:PERSONA] e autorizzati ad operare da una licenza rilasciata ai sensi dell’art. 7 della
legge. Gli importi di tali spese sono fissati ogni anno dal Ministro delle Finanze sulla base del bilancio della AFM, approvato
dal Ministro, che comprende una stima ponderata delle spese di controllo e dei redditi previsti ed è stabilito in maniera
tale che le spese siano coperte dalle entrate (artt. 2 e 3).
12.
La AFM si finanzia con due tipi di tributi. Alcuni, specifici, sono costituiti da importi fissi e sono destinati a remunerare
determinati servizi, come il trattamento delle domande di autorizzazione (art. 4). Altri, di importo variabile, vengono calcolati
in base ai redditi ottenuti dagli interessati nel corso dell’esercizio precedente (art. 5), intesi come tali gli utili lordi
realizzati in occasione delle operazioni relative ai valori mobiliari (precisazione all’art. 1).
13.
L’art. 3 della Vaststellingsregeling bedragen [OSCURATO:PERSONA] toezichtkosten Wet toezicht effectenverkeer 1995
(7)
(decreto che fissa per il 2000 gli importi previsti dalla [OSCURATO:PERSONA]) stabilisce gli importi di cui all’art. 5 del regolamento
citato, che variano da NGL 10 000, per le imprese con utili lordi annui fino a NGL 2 500 000, a NGL 2 000 000, per quelle
i cui utili lordi annui superano NGL 1 280 000 000.
II –
Fatti della causa principale e questione pregiudiziale
14.
[OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] DividenFunds NV, la [OSCURATO:PERSONA] BV e altre imprese, per un totale di 39,
elencate dal [OSCURATO:PERSONA] di Rotterdam nell’epigrafe dell’ordinanza di rinvio (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] e altri»), sono intermediari
di valori mobiliari stabiliti nei [OSCURATO:PERSONA] e regolarmente costituiti in conformità dell’art. 7 della Wet 1995.
15.
In data 15 agosto 2000, la AFM, all’epoca denominata [OSCURATO:PERSONA], imponeva a dette imprese, in forza
dell’art. 5 della [OSCURATO:PERSONA], tasse calcolate in base agli utili lordi realizzati da ciascuna di esse durante l’esercizio precedente
con l’attività autorizzata.
16.
Dopo avere adito la via amministrativa con esito parziale, la [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno proposto un ricorso giurisdizionale, facendo
valere che la tassa controversa è contraria all’art. 11 della direttiva.
17.
Considerati i termini del dibattito, il [OSCURATO:PERSONA] di Rotterdam ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
«Se la direttiva [69/335], in particolare l’interpretazione degli artt. 11 e 12, osti alla riscossione di una tassa, come
sopra descritta, a carico delle imprese di valori mobiliari calcolata sugli utili lordi da attività relative a detti valori
mobiliari».
III –
Procedimento dinanzi alla Corte
18.
Hanno presentato osservazioni scritte, nei termini stabiliti dall’art. 20 dello Statuto CE della Corte, le imprese ricorrenti
nella causa principale, ad eccezione delle ultime 10 indicate nell’ordinanza di rinvio, l’autorità convenuta, i governi dei
[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione.
19.
Il 30 settembre 2004 si è svolta un’udienza in cui sono comparsi per esporre oralmente i loro argomenti i rappresentanti delle
parti che hanno partecipato alla fase scritta, ad eccezione del governo britannico.
IV –
Analisi della questione pregiudiziale
20.
Come si è rilevato nell’introduzione delle presenti conclusioni, il [OSCURATO:PERSONA] di Rotterdam vuole sapere se la direttiva ammetta
tributi come quelli controversi nella presente causa, per cui occorre precisarne l’ambito di applicazione.
21.
Fin dalle prime pronunce in questa materia, la Corte ha chiarito che, al fine di promuovere la libera circolazione dei capitali,
la direttiva mira a sostituire le varie imposte indirette applicate negli [OSCURATO:PERSONA] membri sulla raccolta di capitali con un’imposta
armonizzata per quanto riguarda sia le aliquote che la struttura
(8)
.
22.
Da tale finalità discende che l’armonizzazione voluta non riguarda la fiscalità diretta, bensì quella indiretta
(9)
Nella specie, inoltre, di quest’ultima categoria di imposte interessano unicamente quelle cui vengono sottoposte le operazioni
di raccolta di capitali, in quanto contribuiscono al rafforzamento del potenziale economico delle società
(10)
. Ora, la delimitazione non si riduce a questo aspetto, ma presenta anche una dimensione soggettiva, in quanto sono esclusi
dall’ambito di applicazione della direttiva i conferimenti alle società di persone
(11)
.
23.
In altre parole, una tassa che colpisce le operazioni elencate all’art. 4 della direttiva, con riguardo alle società di capitali,
in quanto manifestazione di un accumulo di ricchezza e di potenziale economico, costituisce un’«imposta sui conferimenti»
ai sensi della predetta disposizione di diritto comunitario
(12)
.
24.
Pertanto, i divieti dell’art. 10 della direttiva impediscono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di riscuotere imposte indirette analoghe a
quella sopra menzionata, compresi tutti i tributi dovuti sulla costituzione di una società del tipo descritto o sull’aumento
del suo capitale sociale [art. 10, lett. a)], ovvero per la registrazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio
di un’attività alla quale una società può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica [art. 10, lett. c)]
(13)
.
25.
Quest’ultimo divieto è giustificato dal fatto che, anche se i tributi di cui trattasi non colpiscono i conferimenti di capitali
in quanto tali, essi sono tuttavia riscossi per le formalità connesse alla forma giuridica della società, vale a dire a motivo
dello strumento usato per raccogliere capitali, per cui il loro mantenimento rischierebbe di mettere in discussione anche
gli scopi perseguiti dalla direttiva
(14)
.
26.
Tenuto conto del quadro sopra descritto, sembra chiaro che i tributi controversi non rientrano nell’ambito di applicazione
della direttiva, la quale pertanto non ne vieta la riscossione.
27.
Tale valutazione è fondata per vari motivi, dato che le tasse oggetto della causa principale non colpiscono le transazioni
né le operazioni menzionate all’art. 4 della direttiva, che costituiscono l’espressione giuridica di una raccolta di capitali
e contribuiscono al rafforzamento economico del soggetto passivo. Si tratta di una tassa – impiego questo termine in senso
lato – dovuta dalle imprese operanti nel mercato dei valori mobiliari per finanziare l’ente incaricato di vigilare su detto
mercato; pertanto non si può parlare di imposta sui conferimenti alle società giacché, in linea di massima, i titolari di
dette imprese possono essere persone fisiche e, nel caso delle persone giuridiche, possono essere società di persone
(15)
.
28.
Orbene, poiché le tasse in questione vengono versate annualmente dalle società autorizzate, esse hanno un’analogia con la
tassa di immatricolazione o con le tasse cui sono assoggettate le formalità necessarie per la costituzione. Tuttavia non si
deve dimenticare che l’art. 10, lett. c), della direttiva, come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, non riguarda
tutte le imposte di questa natura che gravano sulle società di capitali, ma solo quelle che presentano un nesso con i requisiti
necessari per la raccolta o l’aumento di capitale. Non è il caso del tributo riscosso dalla AFM per finanziarsi, in quanto
manca il rapporto con le formalità che le società ricorrenti nel procedimento principale devono espletare per raccogliere
capitali. A differenza di quanto accadeva nelle cause della cosiddetta «saga portoghese», nelle quali erano in discussione
diritti percepiti per l’emissione di documenti notarili che autorizzavano operazioni rientranti nell’ambito di applicazione
della direttiva (sentenze Modelo I e Modelo II) o per l’iscrizione dell’aumento del capitale sociale in un registro nazionale
(sentenze IGI e SONAE), nel caso in esame la tassa controversa non rientra in nessuna delle ipotesi previste dalla disposizione
citata
(16)
.
29.
Neanche l’art. 11 conferma la tesi delle ricorrenti nella causa principale, dato che il riferimento alle operazioni relative
ad azioni, obbligazioni o altri titoli negoziabili della stessa natura deve intendersi fatto, considerata l’economia della
direttiva, alle operazioni che perseguono lo scopo di raccogliere capitali e non a qualunque altra operazione relativa a titoli
negoziabili, che, come nel caso di specie, sia priva di qualsiasi nesso con il predetto obiettivo. Le ricorrenti sono attive
sul mercato dei valori mobiliari, ma la tassa controversa non è loro imposta per il fatto di negoziare detti valori al fine
di aumentare il capitale sociale, bensì per coprire le spese dall’autorità pubblica incaricata di vigilare sul settore finanziario
in cui esse operano. Così, ad esempio, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, con riguardo ad una società di investimenti
che aveva emesso certificati rappresentativi di quote del patrimonio, la Corte ha dichiarato che tale operazione non consentiva
allo Stato membro (Danimarca) di riscuotere un’imposta sui conferimenti, in quanto non rafforzava il potenziale economico
della società, la cui situazione era identica prima e dopo l’emissione.
30.
La sentenza FECSA e ACESA
(17)
ha precisato che l’art. 11, lett. b), della direttiva vieta di assoggettare ad imposta il rimborso di un prestito con emissione
di obbligazioni «in quanto operazione globale per la raccolta di capitali».
31.
Infine, la recente sentenza 15 luglio 2004, Commissione/Belgio
(18)
, richiamandosi alle considerazioni svolte dall’avvocato generale Tizzano al paragrafo 14 delle conclusioni, riporta la frase
sopra citata tra virgolette per rammentare il nesso che deve esistere tra l’operazione relativa ai valori mobiliari e la raccolta
di capitali (punto 32). In base a tali considerazioni, al punto 40 la Corte ha dichiarato che l’art. 11, lett. a), vieta di
assoggettare ad imposta le operazioni di borsa laddove la tassa venga riscossa sui titoli nuovi, «creati al momento della
costituzione di una società o di un fondo d’investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o
ancora all’atto dell’emissione di un prestito».
32.
In sintesi, una tassa come quella in discussione nella causa principale esula dall’ambito di applicazione della direttiva
e pertanto la sua riscossione non è contraria al diritto comunitario.
33.
Considero lodevole lo sforzo profuso dalle ricorrenti che hanno partecipato al presente procedimento pregiudiziale nel tentare
di convincere la Corte del contrario, tuttavia la loro tenacia risulta vana. Infatti, sebbene l’importo richiesto dalla AFM
alla [OSCURATO:PERSONA] e altri costituisca indubbiamente un tributo – nessuno lo mette in discussione –, il suo fatto generatore non
consiste in nessuna delle operazioni elencate all’art. 11, in quanto, come rilevato, tali negozi giuridici sono soggetti all’imposta
sui conferimenti e pertanto non possono essere tassati in altro modo, giacché costituiscono lo strumento per la «raccolta
di capitali» che, ai sensi della direttiva, può essere assoggettato solo ad un’imposta indiretta unica e armonizzata.
34.
Se si mette l’art. 12 in relazione con gli artt. 10 e 11, si può osservare che le eccezioni previste da tale disposizione,
che devono essere interpretate restrittivamente, sono giustificate in quanto colpiscono atti giuridici che non sono manifestazioni
di una raccolta di capitali e non contribuiscono al rafforzamento del potenziale economico delle società, sebbene presentino
un nesso con il perseguimento di tali obiettivi. Così ha statuito la Corte allorché, nel pronunciarsi sull’art. 12, n. 1,
lett. e) («diritti di carattere remunerativo»), ha dichiarato che detta disposizione si riferisce alle «remunerazioni riscosse
come corrispettivo di operazioni imposte dalla legge per uno scopo di interesse generale, come ad esempio l’iscrizione delle
società di capitali», la cui entità «dev’essere calcolata in base al costo» del servizio prestato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]),
fatta salva la possibilità di prevedere diritti forfettari per un periodo indeterminato, purché i relativi importi non superino
il costo medio della prestazione (sentenza Fantask e altri).
35.
Su questo punto è paradigmatica la sentenza Immobiliare SIF, da cui si deduce che il fatto generatore delle imposte sui trasferimenti
di beni immobili o di aziende commerciali menzionate all’art. 12, n. 1, lett. b), non è il conferimento ad una società di
capitali (punto 30), bensì che dette imposte vengono riscosse, in occasione del trasferimento, in rapporto a criteri generali
ed obiettivi (punto 34). Pertanto, la disposizione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di riscuotere, oltre all’imposta armonizzata
dalla direttiva, ma all’atto del conferimento stesso, imposte il cui fatto generatore dipende oggettivamente dai predetti
negozi giuridici (punto 35).
36.
Per gli stessi motivi, nella sentenza FECSA e ACESA la Corte ha considerato incompatibile con la direttiva la riscossione
dell’imposta spagnola sugli strumenti notarili relativi al rimborso di un prestito obbligazionario, operazione prevista all’art. 11,
lett. b), che non può essere assoggettata all’art. 12, n. 1, lett. d) (imposte «sulla costituzione, iscrizione e cancellazione
di privilegi e ipoteche»), in quanto si tratta di un’operazione finanziaria autonoma, che rafforza il potenziale economico
della società, distinta dalla cancellazione di un’iscrizione ipotecaria effettuata per garantire le obbligazioni risultanti
dal prestito (punto 24).
37.
Le operazioni relative a valori mobiliari sono soggette alla direttiva, sempreché siano state effettuate da una società di
capitali per raccogliere fondi, per cui possono essere sottoposte soltanto all’imposta sulla raccolta di capitali. L’interpretazione
sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e altri dinanzi alle altre parti che hanno presentato osservazioni condurrebbe ad esentare da qualsiasi
tributo questa categoria di negozi giuridici, come se non fossero realizzati da una società di capitali oppure, in caso contrario,
non avessero nulla a che vedere con la raccolta o il trasferimento di capitali. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione
rileva in modo molto puntuale che, qualora fosse accolta la tesi delle ricorrenti nella causa principale, il cui oggetto sociale
– a quanto consta – consiste nel negoziare titoli mobiliari, ciò determinerebbe un’esenzione generalizzata, contrastante con
l’intento, più modesto, del legislatore comunitario di armonizzare le imposte indirette sulla raccolta di capitali, evitando
in tal modo la doppia imposizione.
V –
Conclusione
38.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] di Rotterdam
dichiarando quanto segue:
«La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, non osta
a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri impongano alle imprese autorizzate a svolgere operazioni sul mercato dei valori mobiliari una tassa
annuale, calcolata in base agli utili lordi realizzati con dette operazioni, la cui finalità oggettiva sia finanziare le spese
sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni dall’ente pubblico incaricato di vigilare su detto mercato».
1
–
Lingua originale: lo spagnolo.
2
–
GU L 249, pag. 25.
3
–
Ai sensi della direttiva del Consiglio 19 giugno 1985, 85/303/CEE, che modifica la direttiva 69/335 (GU L 156, pag. 23), gli
[OSCURATO:PERSONA] membri possono continuare a sottoporre ad imposta le operazioni elencate all’art. 4, n. 2, se, alla data del 1° luglio
1984, l’aliquota ad esse applicabile era dell’1%.
4
–
.
Staatsblad
1995, 574. Detta legge, modificata il 6 dicembre 2001 (
Staatsblad
2001, pag. 584), traspone nell’ordinamento giuridico dei [OSCURATO:PERSONA] le direttive del Consiglio 15 marzo 93/6/CEE, relativa
all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 141, pag. 1), e 10 maggio 1993, 93/22/CEE,
relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141, pag. 27).
5
–
.
Staatsblad
1995, 624.
6
–
.
Staatscourant
2000, 137, pag. 10.
7
–
.
Staatscourant
2000, 137, pag. 9.
8
–
Così la Corte si è espressa per la prima volta nella sentenza 27 giugno 1979, causa 161/78, Conradsen ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2221, punto 11).
Tale enunciato è stato successivamente riprodotto nelle sentenze 12 novembre 1987, causa 112/86, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 4453,
punto 7), e 11 giugno 1996, causa C‑2/94, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2827, punti 16 e 17).
9
–
Nella sentenza 26 settembre 1996, causa C‑287/94, Frederiksen ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4581), la Corte ha dichiarato che la direttiva
si applica solo alle imposte indirette e non riguarda le imposte dirette, come l’imposta sui redditi delle società, per cui
non osta a che una società controllante che ha accordato un prestito senza interessi a una delle società da essa controllate
sia assoggettata all’imposta sui redditi in base ad un interesse fissato a posteriori (punti 20-21). Per gli stessi motivi,
ha statuito che la direttiva citata non osta alla riscossione, a carico delle società di capitali, di un’imposta come l’imposta
sul patrimonio netto delle imprese, in quanto essa non colpisce i trasferimenti di capitali o di beni in una società di questo
tipo né l’aumento effettivo del suo capitale o del suo patrimonio sociale (sentenza 27 ottobre 1998, causa C‑4/97, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6469, punti 20, 21 e 25). Questa pronuncia è stata confermata con ordinanza 15 marzo 2001, cause riunite C‑279/99,
C‑293/99, C‑296/99, C‑330/99 e C‑336/99, Petrolvilla & Bortolotti e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2339).
10
–
Tale enunciato è contenuto nella sentenza 15 luglio 1982, causa 270/81, [OSCURATO:PERSONA]Linie ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2771) ed è stato
sucessivamente riprodotto nelle sentenze 5 febbraio 1991, causa C‑15/89, Deltakabel ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑241) e causa C‑249/89, [OSCURATO:PERSONA]Gesellschaft ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑257), e 2 febbraio 1988, causa 36/86, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 409). In base a
questa giurisprudenza, la Corte ha escluso che la direttiva fosse applicabile ad un’imposta nazionale sull’eventuale incremento
di valore di un immobile accertato all’atto del conferimento del medesimo ad una società di capitali (sentenza 11 dicembre
1997, causa C‑42/96, Immobiliare SIF, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7089).
11
–
Sentenza 16 maggio 2002, causa C‑508/99, Palais am [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4455, punto 28).
12
–
Questo concetto è espresso nella sentenza 13 febbraio 1996, cause riunite C‑197/94 e C‑252/94, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑505, punti 31 e 32).
13
–
La Corte ha impiegato questa formula nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 23), citata, anche se esiste un chiaro
precedente nella sentenza 20 aprile 1993, cause riunite C‑71/91 e C‑178/91, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1915,
punto 29). Detta formula si è consolidata ed è stata ripresa nelle sentenze 2 dicembre 1997, causa C‑188/95, Fantask e a.
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6783, punto 21), 5 marzo 1998, causa C‑347/96, Solred ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑937, punto 21), 19 marzo 2002, causa C‑426/98,
Comissione/Grecia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2793, punto 24), e 10 settembre 2002, cause riunite C‑216/99 e C‑222/99, Prisco e Caser ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6761,
punto 48).
14
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Tesi avanzata dall’avvocato generale Jacobs al paragrafo 44 delle conclusioni relative alla causa [OSCURATO:PERSONA]
e a., pienamente accolta dalla Corte nella sentenza relativa a detta causa e nelle altre pronunce citate alla nota precedente.
V. anche sentenze 27 ottobre 1998, causa C‑152/97, AGAS ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6553, punto 21), e 18 gennaio 2002, causa C‑113/99,
P.P. Handelsgesellschaft ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑471, punto 21), nonché la «saga portoghese», costituita dalle sentenze 29 settembre
1999, causa C‑56/98, Modelo I ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6427, punto 24), 21 settembre 2000, causa C‑19/99, Modelo II ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7213,
punto 24), 26 settembre 2000, causa C‑134/99, IGI ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7717, punto 22), e 21 giugno 2001, causa C‑206/99, SONAE ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4679,
punto 28).
15
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Questa causa presenta analogie con la causa [OSCURATO:PERSONA] e a., che riguardava un tributo indipendente dalle formalità
cui sono assoggettate le società di capitali in ragione della loro forma giuridica, poiché poteva colpire sia le persone fisiche
che, fra le persone giuridiche, le società di persone (punti 25 e 26).
16
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Il caso di specie presenta analogie con la causa definita dalla sentenza 11 dicembre 1997, causa C‑8/96, Locamion ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7055),
in cui la Corte ha dichiarato che la direttiva non vieta un tributo come l’imposta sull’immatricolazione degli autoveicoli,
in quanto essa non grava sul conferimento di autoveicoli in una società di capitali, bensì, più precisamente, sulla loro messa
in circolazione (punto 31).
17
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Sentenza 27 ottobre 1998, cause riunite C‑31/97 e C‑32/97 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6491).
18
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[OSCURATO:PERSONA] C‑415/02 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑0000).