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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 28063/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto monoaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione di responsabilità del reato contestato, oltre ad essere manifestamente infondato, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza, in merito all'insussistenza nel caso di specie dell'invocate scriminanti di cui agli artt. 50, 54 e 59 cod. pen e l'omessa riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art.392 cod. pen., oltre ad essere manifestamente infondato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigliere,‘t sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto monoaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale in merito all'affermazione di responsabilità del reato contestato, oltre ad essere manifestamente infondato, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza, in merito all'insussistenza nel caso di specie dell'invocate scriminanti di cui agli artt. 50, 54 e 59 cod. pen e l'omessa riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art.392 cod. pen., oltre ad essere manifestamente infondato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2022 Il consigliere,‘t sore [OSCURATO:PERSONA]