CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34691/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito ii difensore SI da atto che preliminarmente il difensore ha presentato richiesta di trattazione orale del procedimento e che la cancelleria ha inoltrato l'avviso previsto dall'art 611 c.1 cpp, ragione per cui la successiva rinuncia alla trattazione orale è irrilevante trattandosi di richie3ta irrevocabile a norma del combinato disposto del c.1 bis e 1 ter dell'art 611 cpp. Si procede quindi alla trattazione orale dandosi atto che nessuno è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il brocuratore generale presso la Corte di appello di Roma ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 28/01/2025, con cui veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di omicidio colposo aggravato. 2. Con un unico motivo di ricorso il P.G. della caphtale lamenta la violazione di legge penale perché il Tribunale ha erroneamente concluso il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] dichiarando la prescrizione del reato,considerando scaduto il termine di prescrizione settennale ove invece il termine è raddoppiato ai sensi dell'art. 157, comma 6, cod. pen. come introdotto dalla legge n. 251 del 2005. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che si procede per il reato di omicidio colposo commesso il 30/07/2015 in Frascati, con violazione dell'art. 191 cod. strada e che il giudice ha proceduto direttamente alla declaratoria di estinzione del reato, su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., cadendo in un evidente violazione dell'art. 157 cod. pen. 3. Invero, è indubbio che il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, di cui è accusata l'imputata, verificatosi nel 2015, quindi dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art.157 cod. pen. e dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è soggetto al termine ordinario di prescrizione di quattordici anni e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi. (Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Riccardi, Rv. 283488 - 01). Pertanto non è decorso ancora il termine prescrizionale. 4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 14 maggio 2