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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38046/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIP del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso segue la procedura "de plano".

FATTO E DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza il GUPrigi Perugia ha applicato all'imputato, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di giustizia per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione d'arma.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando "nullità della sentenza per violazione dell'art.606 lett. b), c) ed e) c.p.p." nonché difetto di motivazione.

3. Il ricorso, estremamente generico (risolvendosi in una raccolta di affermazioni di principio) e redatto con tecnica approssimativa (frutto di copy-paste e nemmeno riletto, come rivelato dal fatto che si menzionano intercettazioni telefoniche e cessioni di stupefacente che non hanno ubi consistam nel presente caso), è inammissibile.

Esso è infatti articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., Sez.

F -, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIP del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso segue la procedura "de plano". FATTO E DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza il GUPrigi Perugia ha applicato all'imputato, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di giustizia per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione d'arma. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando "nullità della sentenza per violazione dell'art.606 lett. b), c) ed e) c.p.p." nonché difetto di motivazione. 3. Il ricorso, estremamente generico (risolvendosi in una raccolta di affermazioni di principio) e redatto con tecnica approssimativa (frutto di copy-paste e nemmeno riletto, come rivelato dal fatto che si menzionano intercettazioni telefoniche e cessioni di stupefacente che non hanno ubi consistam nel presente caso), è inammissibile. Esso è infatti articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., Sez. F -, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,
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