CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 47150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 13/04/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 13 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 15 maggio), ha respinto la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA], confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata all'indagato con ordinanza del Gip di Catanzaro in data 17 marzo 2023, in relazione agli addebiti provvisori di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 1) e di diversi episodi di cessione delle medesime sostanze (capi 8,9,27,33,34). 2. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza indiziaria per l'addebito di partecipazione ad associazione ex art. 74 TU Stup. In particolare si eccepisce che il coinvolgimento nel trasporto mediante staffetta della sostanza stupefacente e la frequentazione di un bar insieme a soggetto, tale Costantino, presunto capo della contestata associazione (fatti, questi, che non sono contestati) possano ritenersi elementi idonei a far ritenere l'indagato "partecipe" alla stessa, atteso che i Giudici cautelari non hanno potuto fornire una adeguata motivazione in ordine agli elementi strutturali della fattispecie (organizzazione; affectio societatis; inserimento dell'Alj nel contesto associativo, che non. può limitarsi ai contatti con il supposto "capo"). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'ordinanza impugnata motiva in modo certamente non illogico in merito al ruolo ricoperto dall'indagato nell'ambito dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Sulla base degli elementi indiziari presi in esame dal Tribunale del riesame emerge che Alj ha svolto compiti non solo di spaccio al dettaglio della droga, ma anche di organico collegamento con i clienti ai fini dell'approvvigionamento dello stupefacente e di recupero di somme provento dello spaccio al dettaglio operato da altro soggetto. Inoltre, viene evidenziato (ordinanza impugnata, pag. 7) come egli partecipasse ad incontri con gli altri componenti della consorteria criminale e che, presso uno degli abituali luoghi di incontro dei sodali (il bar G23), avesse programmato con il capo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], le future "tempistiche" delle vendite di stupefacente; elementi, questi, dai quali si deduce che la condotta dell'indagato "rappresenta un agire consapevole e volontario in grado di arrecare un contributo personale, apprezzabile e non sporadico al raggiungimento delle prerogative dell'associazione" (pag. 6 e 7). 3. Pertanto, il Tribunale del riesame non si è limitato ad evidenziare - come dedotto nel ricorso - mere condotte di concorso in singoli e plurimi episodi di narcotraffico che, da sole, non possono costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed alla affectio societatis (così, da ultimo, Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278 - 01) o la semplice "vicinanza" dell'indagato al capo della consorteria e la "conoscenza" dei suoi partecipi; ha, invece, operato una valutazione complessiva e unitaria degli elementi indiziari, valorizzando altresì la partecipazione del predetto alla programmazione di future strategie di approvvigionamento e cessione dello stupefacente (condotta dedotta in modo non certamente illogico dal contenuto delle conversazioni intercettate: pag. 3 ss.), dimostrativi dell'esistenza in capo al predetto dell'elemento rappresentato dall'affectio societatis4r In tal modo sono stati, in modo adeguato, evidenziati gli elementi indiziari dai quali si è logicamente dedotta la concreta partecipazione dell'Alj all'associazione, facendo buon governo dei principi indicati da questa Corte (v. Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139 - 01) secondo cui «La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice». Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de