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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 25288/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 agosto 1948; avverso il decreto del 10 dicembre 2021, dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, con decreto del 27 aprile 2021, ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indiziato di essere appartenente all'associazione mafiosa "cosa nostra", la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, per la durata di anni quattro.

Evidenziava, sotto tale profilo, che il proposto aveva riportato due condanne definitive, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., e, nel 2016, era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per le medesime imputazioni, procedimento poi definito in primo grado nel 2019, con sentenza di condanna.

Proposto appello, la corte territoriale confermava la pronuncia di primo grado.

2. Avverso tale decisione ricorre il proposto, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, lett. b. d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

In particolare, secondo la difesa, il Libreri sarebbe ormai avulso dalle dinamiche decisionali ed operative dell'associazione, tanto che all'esito del giudizio penale, l'originaria contestazione di promotore o organizzatore sarebbe stata derubricata in una semplice partecipazione, senza concorso in alcun reato fine.

La corte d'appello comunque non avrebbe fornito alcuna argomentazione alle plurime circostanze evidenziate dalla difesa, quali l'età ormai avanzata del proposto, il comportamento esemplare tenuto nel corso della custodia cautelare, la revoca della precedente misura, la completa disgregazione dell'associazione di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.

I giudici di merito, infatti nell'applicare e confermare la misura, hanno dedotto la pericolosità sociale del proposto dall'esistenza di due condanne definitive, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., e di un'ordinanza di custodia cautelare applicata a carico del Libreri con riferimento ad analoghe contestazioni associative, in un procedimento successivamente definito, anche questo, con un'ulteriore pronuncia di condanna.

Hanno, poi, ritenuto tale pericolosità attuale alla luce dei concreti elementi probatori emersi nel corso del giudizio penale (il ruolo particolarmente attivo ricoperto dal Libreri, i suoi saldi rapporti con esponenti di spicco dell'associazione e la mancanza di qualsiasi manifestazioni di distacco da essa), significativi di uno stabile e duraturo inserimento del proposto all'interno dell'organizzazione associativa Il ricorrente deduce, invece, che, all'esito del giudizio penale, sarebbe stata esclusa l'originaria condotta contestata, di promozione o organizzazione, derubricata a mera condotta di partecipazione, senza concorso in alcun reato fine.

Tanto sarebbe significativo di una sua esclusione dalle dinamiche decisionali ed operative dell'associazione e, con essa, della non più attuale pericolosità.

Sotto questo profilo, la censura è manifestamente infondata.

La condanna in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. rappresenta in sé un "fatto" dimostrativo dell'appartenenza al contesto mafioso in grado di legittimare l'adozione della misura di prevenzione, non essendo esigibili ulteriori oneri H motivazionali sul punto e men che meno la rivisitazione dell'effettiva valenza probatoria degli elementi posti a fondamento della decisione assunta nella sede penale (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 265863).

Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno dedotto la pericolosità del Libreri dalle plurime condanne sopravvenute nel corso degli anni.

E correttamente hanno dedotto l'attualità della valutazione prognostica alla luce dei plurimi elementi probatori, in precedenza richiamati, raccolti all'interno dei rispettivi procedimenti, valutando, quindi, il livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso; la tendenza del gruppo medesimo a mantenere intatta la sua capacità operativa; l'eventuale manifestazione da parte del proposto, medio tempore, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Rv. 272937).

Dando conto, analiticamente delle singole circostanze dedotte dalla difesa: il rispetto delle prescrizioni imposte (non significativo di una resipiscenza) e l'età avanzata del proposto (in sé non ostativa all'appartenenza al sodalizio).

Le residue censure, nonostante siano state formulate, formalmente, sotto il profilo della violazione di legge, postulano una rivalutazione dell'intero compendio probatorio del materiale utilizzato (dal giudice della prevenzione e dallo stesso giudice penale) e si risolvono nella prospettazione di meri vizi della motivazione, indeducibili in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 agosto 1948; avverso il decreto del 10 dicembre 2021, dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con decreto del 27 aprile 2021, ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indiziato di essere appartenente all'associazione mafiosa "cosa nostra", la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, per la durata di anni quattro. Evidenziava, sotto tale profilo, che il proposto aveva riportato due condanne definitive, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., e, nel 2016, era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per le medesime imputazioni, procedimento poi definito in primo grado nel 2019, con sentenza di condanna. Proposto appello, la corte territoriale confermava la pronuncia di primo grado. 2. Avverso tale decisione ricorre il proposto, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, lett. b. d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011. In particolare, secondo la difesa, il Libreri sarebbe ormai avulso dalle dinamiche decisionali ed operative dell'associazione, tanto che all'esito del giudizio penale, l'originaria contestazione di promotore o organizzatore sarebbe stata derubricata in una semplice partecipazione, senza concorso in alcun reato fine. La corte d'appello comunque non avrebbe fornito alcuna argomentazione alle plurime circostanze evidenziate dalla difesa, quali l'età ormai avanzata del proposto, il comportamento esemplare tenuto nel corso della custodia cautelare, la revoca della precedente misura, la completa disgregazione dell'associazione di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile. I giudici di merito, infatti nell'applicare e confermare la misura, hanno dedotto la pericolosità sociale del proposto dall'esistenza di due condanne definitive, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., e di un'ordinanza di custodia cautelare applicata a carico del Libreri con riferimento ad analoghe contestazioni associative, in un procedimento successivamente definito, anche questo, con un'ulteriore pronuncia di condanna. Hanno, poi, ritenuto tale pericolosità attuale alla luce dei concreti elementi probatori emersi nel corso del giudizio penale (il ruolo particolarmente attivo ricoperto dal Libreri, i suoi saldi rapporti con esponenti di spicco dell'associazione e la mancanza di qualsiasi manifestazioni di distacco da essa), significativi di uno stabile e duraturo inserimento del proposto all'interno dell'organizzazione associativa Il ricorrente deduce, invece, che, all'esito del giudizio penale, sarebbe stata esclusa l'originaria condotta contestata, di promozione o organizzazione, derubricata a mera condotta di partecipazione, senza concorso in alcun reato fine. Tanto sarebbe significativo di una sua esclusione dalle dinamiche decisionali ed operative dell'associazione e, con essa, della non più attuale pericolosità. Sotto questo profilo, la censura è manifestamente infondata. La condanna in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. rappresenta in sé un "fatto" dimostrativo dell'appartenenza al contesto mafioso in grado di legittimare l'adozione della misura di prevenzione, non essendo esigibili ulteriori oneri H motivazionali sul punto e men che meno la rivisitazione dell'effettiva valenza probatoria degli elementi posti a fondamento della decisione assunta nella sede penale (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 265863). Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno dedotto la pericolosità del Libreri dalle plurime condanne sopravvenute nel corso degli anni. E correttamente hanno dedotto l'attualità della valutazione prognostica alla luce dei plurimi elementi probatori, in precedenza richiamati, raccolti all'interno dei rispettivi procedimenti, valutando, quindi, il livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso; la tendenza del gruppo medesimo a mantenere intatta la sua capacità operativa; l'eventuale manifestazione da parte del proposto, medio tempore, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Rv. 272937). Dando conto, analiticamente delle singole circostanze dedotte dalla difesa: il rispetto delle prescrizioni imposte (non significativo di una resipiscenza) e l'età avanzata del proposto (in sé non ostativa all'appartenenza al sodalizio). Le residue censure, nonostante siano state formulate, formalmente, sotto il profilo della violazione di legge, postulano una rivalutazione dell'intero compendio probatorio del materiale utilizzato (dal giudice della prevenzione e dallo stesso giudice penale) e si risolvono nella prospettazione di meri vizi della motivazione, indeducibili in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Decreto Cassazione n. 25288/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris