CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 43415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 18 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il delitto di cui agli artt. 610 e 61 n. 9 cod. pen. (fatto commesso in Argelato il 1 dicembre 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in questa sede, giacché deduce, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; lo stesso è, oltretutto generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (cfr. pag. 5 sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine all'attendibilità e alla credibilità della versione prospettata dalla persona offesa, peraltro pienamente riscontrata dal restante materiale probatorio); - che il secondo motivo, che muove censure in punto di trattamento sanzionatorio (segnatamente, con riferimento all' operata determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche), oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur se correttamente e corigruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, tenuto conto della pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cori la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, e secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente il riferimento da parte del giudice di merito alla mancata allegazione da parte del richiedente il beneficio di elementi positivi di meritevolezza, non essendo sufficiente in tal senso la mera incensuratezza (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere est