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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18916/2022

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/07/2021 della Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Taranto emessa il 27 gennaio del 2020, confermava la responsabilità di entrambi i ricorrenti in relazione al reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] contestate al capo B della imputazione e quella di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al reato di tentata estorsione nei confronti della medesima persona offesa di cui al capo A, rideterminando la pena.

La Corte ha ritenuto che la vittima fosse stata minacciata da [OSCURATO:PERSONA] affinché gli consegnasse una somma di danaro per il posteggio dell'autovettura, venendo colpita successivamente al suo rifiuto con calci e pugni infertile dallo stesso imputato e dal di lui figlio e coimputato [OSCURATO:PERSONA], intervenuto sul luogo, in guisa da riportare le lesioni personali documentate da referto medico. 2.

Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione.

La Corte avrebbe travisato le dichiarazioni della persona offesa, non tenendo conto delle contraddizioni del suo racconto a proposito del tentativo degli imputati di sottrarle il portafoglio, secondo l'originaria imputazione di tentata rapina dalla quale entrambi i ricorrenti erano stati assolti.

La Corte avrebbe reso motivazione illogica ed apodittica sulla attendibilità della vittima, non considerando che le sue dichiarazioni sarebbero entrate in contrasto con quelle rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente cognato e coniuge della persona offesa, i quali, pur presenti al fatto, non avevano udito le minacce proferite ai danni del congiunto.

Non sarebbero state valorizzate ulteriori incongruenze nel racconto della vittima relativo alla dinamica dell'evento, secondo quanto evidenziato a fg. 7 del ricorso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione.

Secondo il ricorrente il suo comportamento non sarebbe stato connotato da alcuna minaccia, neanche larvata, idonea a incutere timore ed a coartare la volontà della persona offesa, essendosi egli limitato a chiederle, con tono alterato, dei soldi per il posteggio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di lesioni personali.Il ricorrente non avrebbe partecipato all'aggressione della vittima, commessa esclusivamente dal di lui figlio [OSCURATO:PERSONA], come la stessa Corte di appello avrebbe contraddittoriamente affermato.

La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] alla aggressione; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso del ricorrente nella commissione del reato di lesioni personali, per le ragioni in punto di fatto indicate nel precedente motivo e per quelle giuridiche ricordate ai fgg. 16-18 del ricorso; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità della individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, non essendo stata preceduta da alcuna descrizione fisica del ricorrente ed avendo la polizia giudiziaria esibito alla vittima solo le foto degli imputati.

Il riconoscimento informale effettuato al dibattimento non sarebbe attendibile in conseguenza dei vizi di fondo insiti nella individuazione fotografica.

Il ricorrente si duole del mancato espletamento della ricognizione formale; 6) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 116 cod.pen..

Il ricorrente non poteva prevedere l'aggressione della vittima da parte di un terzo, come il suo comportamento passivo, non valorizzato dalla Corte, avrebbe dimostrato; 7) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte attribuito al ricorrente un ruolo di minima importanza ex art. 114 cod.pen.. 8) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti o futili.

La Corte, in proposito, non avrebbe reso alcuna motivazione con riguardo ad entrambi i capi di imputazione; 9) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen..

La Corte avrebbe adottato una motivazione incongrua a proposito della inclusione della citata attenuante nell'ambito delle già concesse attenuanti generiche, senza considerare la minima entità del danno ed il possibile giudizio di prevalenza con le aggravanti; 10) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti.

Il ricorrente lamenta anche il fatto che nel dispositivo non sarebbe stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod.pen., pacificamente elisa nella motivazione a proposito di [OSCURATO:PERSONA];11) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non avendo la Corte giustificato l'entità della diminuzione per il tentativo e l'aumento per continuazione in ordine al reato di lesioni personali.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata e del giudizio di secondo grado.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato notificato via pec ad altro difensore, omonimo di quello di fiducia del ricorrente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ma appartenente ad altro Foro, quello di Brindisi e non di Bari; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di lesioni personali. 3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte esteso anche al ricorrente l'aggravante del motivo abietto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle già concesse circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti e sulla qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Quanto al primo motivo, volto a censurare il giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione, se ne deve rilevare la genericità, in quanto il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ampiamente dato conto della attendibilità della persona offesa, il cui racconto era stato corroborato da quello dei suoi due congiunti, cognato e coniuge, presenti ai fatti, i quali avevano assistito all'alterco con il ricorrente pur non udendo con precisione le frasi minacciose proferite.

La commissione del reato era stata riscontrata anche dal referto medico attestante le lesioni personali subite dal Pignatelli e dall'immediato sopraggiungere della polizia alla quale il cognato della persona offesa aveva saputo indicare anche alcuni numeri della targa con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e lo Stano, coimputato originario e poi assolto, si erano allontanati dai luoghi, poi identificandoli con certezza ed attraverso indagini che il ricorso non contesta.

Inoltre, la Corte ha messo bene in luce che Pignatelli non aveva manifestato alcun interesse verso l'esito del processo, non costituendosi quale parte civile od a fornire versioni calunniose, limitando spontaneamente la portata accusatoria delle sue affermazioni a proposito della incertezza sulla volontà dei correi di sottrargli il portafoglio, dal che l'assoluzione degli imputati per il reato di tentata rapina originariamente contestatogli.Ancora, la Corte si è fatta carico di esaminare le doglianze difensive contenute nell'atto di appello, ritenendo di nessun significato le lievi divergenze dichiarative tra il racconto della vittima e quello dei testimoni, rispetto al nucleo centrale del narrato siccome sopra sintetizzato e degli ulteriori riscontri esterni.

La motivazione della sentenza impugnata, in punto di attendibilità della persona offesa, deve ritenersi immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede.

Deve ricordarsi, in proposito, il principio di diritto, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

Ne consegue che, una volta ritenuta credibile la persona offesa per le ragioni dette, la Corte ha correttamente tratto la sussistenza del reato di tentata estorsione dalla circostanza che costei aveva riferito di aver ricevuto minacce dal ricorrente, neanche del tutto larvate ed esternatele dopo il suo rifiuto a corrispondergli denaro per il posteggio dell'autovettura, venendo richiesto di "andare via" e di "allontanarsi dal luogo" per non subire conseguenze peggiori e, per di più, venendo aggredito subito dopo dall'imputato e dal di lui figlio [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Quanto precisato in ordine al primo motivo, dà contezza della sussistenza del reato di tentata estorsione, essendo presente tanto la minaccia da parte dell'agente quanto la sua finalizzazione ad ottenere del danaro, non andata a buon fine a causa della opposizione della persona offesa.

Nel che, la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

1.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo.

Entrambe le sentenze di merito - la cui motivazione si fonde stante la conformità del giudizio di condanna hanno sottolineato che il ricorrente aveva direttamente partecipato all'aggressione nei confronti della persona offesa, posta in essere insieme al figlio [OSCURATO:PERSONA] attraverso i comportamenti causativi delle lesioni personali di cui al referto medico acquisito al processo (cfr. fgg. 3, 5 e 11 della sentenza del Tribunale; fgg. 8 e 1.2 della sentenza di appello).

Il teste [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto in favore del congiunto una volta accortosi che veniva picchiato da entrambi gli imputati.

Pertanto, risulta del tutto eccentrico e privo di riferimenti processuali specifici l'assunto difensivo che il ricorrente non avesse preso parte all'aggressione, assumendo un atteggiamento passivo rispetto a quello adottato dal figlio.1.4.

Quanto evidenziato a proposito del terzo motivo di ricorso, rende del tutto privo di rilievo il richiamo ai principi giuridici in tema di concorso nel reato di lesioni personali, ancorato al presupposto errato che il ricorrente non avesse assunto una condotta attiva.

1.5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato.

L'eccezione di inutilizzabilità della individuazione fotografica degli imputati effettuata dalla vittima non supera, in primo luogo, la prova di resistenza.

In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).

Nel caso in esame, gli imputati erano stati rintracciati anche grazie all'indicazione del numero di targa di una delle auto utilizzate per darsi alla fuga ed erano stati informalmente riconosciuti al dibattimento dalla persona offesa e dai testimoni.

L'ipotesi che essi non fossero stati i protagonisti del fatto non è stata neanche adombrata in ricorso ed il ricorrente non risulta che abbia mai chiesto che si procedesse a ricognizione formale, non potendosi, pertanto, dolere della mancata effettuazione di tale mezzo di prova, anche per il fatto di non essersi opposto alla acquisizione dei verbali di individuazione fotografica effettuati nella fase delle indagini preliminari e confermati al dibattimento da vittima e testi (cfr. fg. 9 della sentenza impugnata), sulla base dei quali la Corte ha congruamente motivato, anche sotto il profilo formale, il giudizio di responsabilità.

Nessun vizio processuale, peraltro, è dato rilevare nella valutazione della prova, in quanto l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce, come è noto in diritto, manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416).L'individuazione fotografica, inoltre, recuperata attraverso le dichiarazioni del testimone od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull'accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908).

1.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente di nuovo muove le sue critiche riguardo alla mancata applicazione della norma sul cosiddetto concorso anomalo, sul falso presupposto di fatto, come sopra chiarito, che egli non avrebbe attivamente partecipato all'aggressione della vittima.

1.7. Anche il settimo motivo è manifestamente infondato, dal momento che da tutta la motivazione delle due conformi sentenze di merito emerge a chiare lettere, come pure ribadito nello specifico a fg. 12 della sentenza impugnata, come il ricorrente avesse assunto il ruolo di protagonista della vicenda, circostanza che ha coerentemente portato la Corte ad escludere la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen..

1.8. L'ottavo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Al ricorrente risulta contestata la recidiva reiterata, ritenuta sussistente ed applicata in regime di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche.

Ne consegue che, anche a voler elidere l'ulteriore aggravante dei motivi abietti o futili di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod.pen., il giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno non poteva essere più favorevole, ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod.pen..

1.9. Per la stessa ragione appena indicata, non vi è interesse a censurare la mancata concessione dell'ulteriore attenuante del danno di speciale tenuità, per di più, come correttamente sottolineato dalla sentenza impugnata, trattandosi di una valutazione che il primo giudice aveva già effettuato a giustificazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (fg. 13 della sentenza del Tribunale). 1,10.

Anche con riguardo alle deduzioni di cui decimo motivo di ricorso si rileva la mancanza di interesse a ricorrere, dal momento che le circostanze attenuanti generiche non potevano prevalere sulla recidiva reiterata stante il divieto previsto dall'art. 69, ultimo comma, cod.pen.; del pari, l'aggravante di cui all'art. 61, n.11- quinquies cod.pen., comunque esclusa sia pure solo in motivazione, non aveva né poteva comportare alcuna variazione rispetto al benevolo bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti ed aggravanti deciso dal Tribunale e confermato dalla Corte territoriale.

1.11. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso.Il ricorrente è stato condannato alla pena base di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 1000 di multa, che la Corte ha ritenuto congrua dopo opportuna riduzione rispetto alla sanzione determinata dal Tribunale.

Tale pena, per effetto del bilanciamento tra opposte circostanze prima evidenziato, risulta di poco superiore al minimo edittale per la fattispecie di tentata estorsione, pari ad anni uno e mesi otto di reclusione oltre la multa.

Ne consegue che la motivazione adottata è priva di vizi rilevabili in questa sede.

Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

Inoltre, è stato inflitto un minimo aumento di pena per la continuazione, pari a mesi tre di reclusione ed euro 400 di multa, facilmente riconoscibile dalla motivazione adottata a fg. 13 della sentenza impugnata e rispetto al quale il ricorso muove contestazioni dei tutto generiche.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

2. E' fondato il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento dei restanti motivi.

Risulta dagli atti - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato erroneamente notificato via pec ad un difensore di fiducia omonimo di quello scelto dal ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], appartenente, però, al Foro di Brindisi anziché a quello di Bari ed avente un indirizzo Pec diverso ([OSCURATO:EMAIL] invece che [OSCURATO:EMAIL] ).

La nomina risulta effettuata dal ricorrente in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari, che non è stato presente al processo di appello, facendo mancare all'imputato la difesa tecnica.

Era assente anche l'altro difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia nominato dal ricorrente con dichiarazione in stato di detenzione del 3 luglio 2021 successiva alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e quindi ininfluente sul verificarsi della nullità prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., che si estende agli atti successivi costituiti dall'intero processo di secondo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/07/2021 della Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Taranto emessa il 27 gennaio del 2020, confermava la responsabilità di entrambi i ricorrenti in relazione al reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] contestate al capo B della imputazione e quella di [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione al reato di tentata estorsione nei confronti della medesima persona offesa di cui al capo A, rideterminando la pena. La Corte ha ritenuto che la vittima fosse stata minacciata da [OSCURATO:PERSONA] affinché gli consegnasse una somma di danaro per il posteggio dell'autovettura, venendo colpita successivamente al suo rifiuto con calci e pugni infertile dallo stesso imputato e dal di lui figlio e coimputato [OSCURATO:PERSONA], intervenuto sul luogo, in guisa da riportare le lesioni personali documentate da referto medico. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione. La Corte avrebbe travisato le dichiarazioni della persona offesa, non tenendo conto delle contraddizioni del suo racconto a proposito del tentativo degli imputati di sottrarle il portafoglio, secondo l'originaria imputazione di tentata rapina dalla quale entrambi i ricorrenti erano stati assolti. La Corte avrebbe reso motivazione illogica ed apodittica sulla attendibilità della vittima, non considerando che le sue dichiarazioni sarebbero entrate in contrasto con quelle rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente cognato e coniuge della persona offesa, i quali, pur presenti al fatto, non avevano udito le minacce proferite ai danni del congiunto. Non sarebbero state valorizzate ulteriori incongruenze nel racconto della vittima relativo alla dinamica dell'evento, secondo quanto evidenziato a fg. 7 del ricorso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione. Secondo il ricorrente il suo comportamento non sarebbe stato connotato da alcuna minaccia, neanche larvata, idonea a incutere timore ed a coartare la volontà della persona offesa, essendosi egli limitato a chiederle, con tono alterato, dei soldi per il posteggio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di lesioni personali.Il ricorrente non avrebbe partecipato all'aggressione della vittima, commessa esclusivamente dal di lui figlio [OSCURATO:PERSONA], come la stessa Corte di appello avrebbe contraddittoriamente affermato. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che il teste [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] alla aggressione; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso del ricorrente nella commissione del reato di lesioni personali, per le ragioni in punto di fatto indicate nel precedente motivo e per quelle giuridiche ricordate ai fgg. 16-18 del ricorso; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità della individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, non essendo stata preceduta da alcuna descrizione fisica del ricorrente ed avendo la polizia giudiziaria esibito alla vittima solo le foto degli imputati. Il riconoscimento informale effettuato al dibattimento non sarebbe attendibile in conseguenza dei vizi di fondo insiti nella individuazione fotografica. Il ricorrente si duole del mancato espletamento della ricognizione formale; 6) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 116 cod.pen.. Il ricorrente non poteva prevedere l'aggressione della vittima da parte di un terzo, come il suo comportamento passivo, non valorizzato dalla Corte, avrebbe dimostrato; 7) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte attribuito al ricorrente un ruolo di minima importanza ex art. 114 cod.pen.. 8) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti o futili. La Corte, in proposito, non avrebbe reso alcuna motivazione con riguardo ad entrambi i capi di imputazione; 9) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen.. La Corte avrebbe adottato una motivazione incongrua a proposito della inclusione della citata attenuante nell'ambito delle già concesse attenuanti generiche, senza considerare la minima entità del danno ed il possibile giudizio di prevalenza con le aggravanti; 10) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti. Il ricorrente lamenta anche il fatto che nel dispositivo non sarebbe stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod.pen., pacificamente elisa nella motivazione a proposito di [OSCURATO:PERSONA];11) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non avendo la Corte giustificato l'entità della diminuzione per il tentativo e l'aumento per continuazione in ordine al reato di lesioni personali. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata e del giudizio di secondo grado. Il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe stato notificato via pec ad altro difensore, omonimo di quello di fiducia del ricorrente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ma appartenente ad altro Foro, quello di Brindisi e non di Bari; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di lesioni personali. 3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte esteso anche al ricorrente l'aggravante del motivo abietto; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle già concesse circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti e sulla qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo, volto a censurare il giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione, se ne deve rilevare la genericità, in quanto il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ampiamente dato conto della attendibilità della persona offesa, il cui racconto era stato corroborato da quello dei suoi due congiunti, cognato e coniuge, presenti ai fatti, i quali avevano assistito all'alterco con il ricorrente pur non udendo con precisione le frasi minacciose proferite. La commissione del reato era stata riscontrata anche dal referto medico attestante le lesioni personali subite dal Pignatelli e dall'immediato sopraggiungere della polizia alla quale il cognato della persona offesa aveva saputo indicare anche alcuni numeri della targa con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e lo Stano, coimputato originario e poi assolto, si erano allontanati dai luoghi, poi identificandoli con certezza ed attraverso indagini che il ricorso non contesta. Inoltre, la Corte ha messo bene in luce che Pignatelli non aveva manifestato alcun interesse verso l'esito del processo, non costituendosi quale parte civile od a fornire versioni calunniose, limitando spontaneamente la portata accusatoria delle sue affermazioni a proposito della incertezza sulla volontà dei correi di sottrargli il portafoglio, dal che l'assoluzione degli imputati per il reato di tentata rapina originariamente contestatogli.Ancora, la Corte si è fatta carico di esaminare le doglianze difensive contenute nell'atto di appello, ritenendo di nessun significato le lievi divergenze dichiarative tra il racconto della vittima e quello dei testimoni, rispetto al nucleo centrale del narrato siccome sopra sintetizzato e degli ulteriori riscontri esterni. La motivazione della sentenza impugnata, in punto di attendibilità della persona offesa, deve ritenersi immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. Deve ricordarsi, in proposito, il principio di diritto, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Ne consegue che, una volta ritenuta credibile la persona offesa per le ragioni dette, la Corte ha correttamente tratto la sussistenza del reato di tentata estorsione dalla circostanza che costei aveva riferito di aver ricevuto minacce dal ricorrente, neanche del tutto larvate ed esternatele dopo il suo rifiuto a corrispondergli denaro per il posteggio dell'autovettura, venendo richiesto di "andare via" e di "allontanarsi dal luogo" per non subire conseguenze peggiori e, per di più, venendo aggredito subito dopo dall'imputato e dal di lui figlio [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Quanto precisato in ordine al primo motivo, dà contezza della sussistenza del reato di tentata estorsione, essendo presente tanto la minaccia da parte dell'agente quanto la sua finalizzazione ad ottenere del danaro, non andata a buon fine a causa della opposizione della persona offesa. Nel che, la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. 1.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo. Entrambe le sentenze di merito - la cui motivazione si fonde stante la conformità del giudizio di condanna hanno sottolineato che il ricorrente aveva direttamente partecipato all'aggressione nei confronti della persona offesa, posta in essere insieme al figlio [OSCURATO:PERSONA] attraverso i comportamenti causativi delle lesioni personali di cui al referto medico acquisito al processo (cfr. fgg. 3, 5 e 11 della sentenza del Tribunale; fgg. 8 e 1.2 della sentenza di appello). Il teste [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto in favore del congiunto una volta accortosi che veniva picchiato da entrambi gli imputati. Pertanto, risulta del tutto eccentrico e privo di riferimenti processuali specifici l'assunto difensivo che il ricorrente non avesse preso parte all'aggressione, assumendo un atteggiamento passivo rispetto a quello adottato dal figlio.1.4. Quanto evidenziato a proposito del terzo motivo di ricorso, rende del tutto privo di rilievo il richiamo ai principi giuridici in tema di concorso nel reato di lesioni personali, ancorato al presupposto errato che il ricorrente non avesse assunto una condotta attiva. 1.5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. L'eccezione di inutilizzabilità della individuazione fotografica degli imputati effettuata dalla vittima non supera, in primo luogo, la prova di resistenza. In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, gli imputati erano stati rintracciati anche grazie all'indicazione del numero di targa di una delle auto utilizzate per darsi alla fuga ed erano stati informalmente riconosciuti al dibattimento dalla persona offesa e dai testimoni. L'ipotesi che essi non fossero stati i protagonisti del fatto non è stata neanche adombrata in ricorso ed il ricorrente non risulta che abbia mai chiesto che si procedesse a ricognizione formale, non potendosi, pertanto, dolere della mancata effettuazione di tale mezzo di prova, anche per il fatto di non essersi opposto alla acquisizione dei verbali di individuazione fotografica effettuati nella fase delle indagini preliminari e confermati al dibattimento da vittima e testi (cfr. fg. 9 della sentenza impugnata), sulla base dei quali la Corte ha congruamente motivato, anche sotto il profilo formale, il giudizio di responsabilità. Nessun vizio processuale, peraltro, è dato rilevare nella valutazione della prova, in quanto l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce, come è noto in diritto, manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416).L'individuazione fotografica, inoltre, recuperata attraverso le dichiarazioni del testimone od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull'accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908). 1.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente di nuovo muove le sue critiche riguardo alla mancata applicazione della norma sul cosiddetto concorso anomalo, sul falso presupposto di fatto, come sopra chiarito, che egli non avrebbe attivamente partecipato all'aggressione della vittima. 1.7. Anche il settimo motivo è manifestamente infondato, dal momento che da tutta la motivazione delle due conformi sentenze di merito emerge a chiare lettere, come pure ribadito nello specifico a fg. 12 della sentenza impugnata, come il ricorrente avesse assunto il ruolo di protagonista della vicenda, circostanza che ha coerentemente portato la Corte ad escludere la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.. 1.8. L'ottavo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Al ricorrente risulta contestata la recidiva reiterata, ritenuta sussistente ed applicata in regime di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche. Ne consegue che, anche a voler elidere l'ulteriore aggravante dei motivi abietti o futili di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod.pen., il giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno non poteva essere più favorevole, ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod.pen.. 1.9. Per la stessa ragione appena indicata, non vi è interesse a censurare la mancata concessione dell'ulteriore attenuante del danno di speciale tenuità, per di più, come correttamente sottolineato dalla sentenza impugnata, trattandosi di una valutazione che il primo giudice aveva già effettuato a giustificazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (fg. 13 della sentenza del Tribunale). 1,10. Anche con riguardo alle deduzioni di cui decimo motivo di ricorso si rileva la mancanza di interesse a ricorrere, dal momento che le circostanze attenuanti generiche non potevano prevalere sulla recidiva reiterata stante il divieto previsto dall'art. 69, ultimo comma, cod.pen.; del pari, l'aggravante di cui all'art. 61, n.11- quinquies cod.pen., comunque esclusa sia pure solo in motivazione, non aveva né poteva comportare alcuna variazione rispetto al benevolo bilanciamento in equivalenza delle circostanze attenuanti ed aggravanti deciso dal Tribunale e confermato dalla Corte territoriale. 1.11. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso.Il ricorrente è stato condannato alla pena base di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 1000 di multa, che la Corte ha ritenuto congrua dopo opportuna riduzione rispetto alla sanzione determinata dal Tribunale. Tale pena, per effetto del bilanciamento tra opposte circostanze prima evidenziato, risulta di poco superiore al minimo edittale per la fattispecie di tentata estorsione, pari ad anni uno e mesi otto di reclusione oltre la multa. Ne consegue che la motivazione adottata è priva di vizi rilevabili in questa sede. Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Inoltre, è stato inflitto un minimo aumento di pena per la continuazione, pari a mesi tre di reclusione ed euro 400 di multa, facilmente riconoscibile dalla motivazione adottata a fg. 13 della sentenza impugnata e rispetto al quale il ricorso muove contestazioni dei tutto generiche. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 2. E' fondato il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento dei restanti motivi. Risulta dagli atti - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato erroneamente notificato via pec ad un difensore di fiducia omonimo di quello scelto dal ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], appartenente, però, al Foro di Brindisi anziché a quello di Bari ed avente un indirizzo Pec diverso ([OSCURATO:EMAIL] invece che [OSCURATO:EMAIL] ). La nomina risulta effettuata dal ricorrente in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari, che non è stato presente al processo di appello, facendo mancare all'imputato la difesa tecnica. Era assente anche l'altro difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia nominato dal ricorrente con dichiarazione in stato di detenzione del 3 luglio 2021 successiva alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e quindi ininfluente sul verificarsi della nullità prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., che si estende agli atti successivi costituiti dall'intero processo di secondo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 18916/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris