CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25568/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a concluso per l’annullamento della ordinanzaimpugnata con rinvio al Tribunale di Roma.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 19 marzo 2026 il Tribunale di Roma ha respinto ilriesame proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale diRoma in data 9 febbraio 2026, con la quale è stata applicata, nei confronti diXXXXXXXXXXXX, la misura dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria con riferimento al delitto di cui all’art. 3, nn. 1, 3, 8, l. n. 75 del 1958,per aver sfruttato e/o favorito e comunque tollerato la prostituzione di donna nonidentificata di sesso femminile di etnia orientale tale XXXX all’internodell’esercizio pubblico sito in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, comunquegestendo la casa di prostituzione ivi ubicata, in particolare intrattenendo icontatti telefonici con i clienti, accogliendo i clienti, indirizzandoli alle prostitute,nonché pubblicando inserzioni su internet ed organi di stampa.2. Avverso l’indicata ordinanza, XXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore difiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, sollevandoquattro motivi.2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 143cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU e 14 Patto Internazionale sui diritti civili epolitici; nullità dell’ordinanza per omessa traduzione in lingua cinese delprovvedimento cautelare; compressione del diritto di difesa.In sintesi, la difesa lamenta che alla ricorrente, cittadina cinese con evidentidifficoltà nella comprensione della lingua italiana, non era stata tradottal’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma nella lingua conosciutadall’indagata, in tal modo determinando una grave compromissione del diritto didifesa ed impedendo una piena partecipazione consapevole al procedimentocautelare.2.2. Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 309,comma 10, 311, 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.; inefficacia della misuracautelare per tardivo deposito della motivazione dell’ordinanza del riesame.Lamenta la difesa che il deposito della motivazione dell’ordinanza emessadal Tribunale del riesame è intervenuto oltre il termine dei trenta giorni previstodall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., conseguendo, alla tardività deldeposito, l’inefficacia della misura cautelare, trattandosi di garanzia essenzialeposta a tutela dei diritti fondamentali dell’indagato.2.3. Con un terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneagli artt. 274, lett. c), 275 cod. proc. pen.Lamenta la difesa che, nel desumere l’attualità del pericolo di reiterazionedel reato dalle modalità e circostanze del fatto, il Tribunale cautelare richiamagenericamente l’organizzazione e professionalità dell’attività contestata desuntadalla presenza di inserzioni pubblicitarie su piattaforme informatiche riferite alcentro massaggi che non costituisce elemento idoneo a dimostrare esigenzecautelari, poiché un’eventuale pubblicità altro non è che un normale serviziosvolto a favore dell’indagata e non per favorire o sfruttare la prostituzione,precisando che le condotte addebitate alla ricorrente non erano recenti e checostei, incensurata, in tutti gli accessi eseguiti dalla polizia giudiziaria, erasempre stata trovata da sola, come anche confermato dalla maggior parte dellepersone escusse a sommarie informazioni che aveva escluso di aver ricevutoprestazioni sessuali o di essersi recata presso il locale per finalità prostitutive.2.4. Con un quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge e viziodi motivazione, in relazione agli artt. 525, 125 cod. proc. pen. e 3 l. n. 75 del1958; difetto di correlazione tra contestazione e decisione; erronea applicazionedella norma incriminatrice.Lamenta la difesa che l’ordinanza impugnata, nel confermare ilprovvedimento cautelare per ipotesi di favoreggiamento o tolleranza dellaprostituzione individuale, modifica sostanzialmente il contenuto dell’addebitocautelare, trasformando una contestazione fondata sulla presuntapredisposizione di una casa di prostituzione in una diversa ipotesi accusatoriaavente ad oggetto il mero favoreggiamento dell’attività prostitutiva, conconseguente violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., posto che il provvedimentocautelare finisce per fondarsi su una qualificazione giuridica e fattuale diversarispetto a quella originariamente contestata.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiduciadella ricorrente, con la quale si insiste sui motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.In ordine alle conseguenze della lamentata omessa traduzione dell'ordinanzadi rigetto dell'istanza di riesame, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, apiù riprese, che «La mancata traduzione in una lingua nota all'indagatoalloglotto, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza di rigetto dell'istanzadi riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personalenon ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per laproposizione del ricorso per cassazione decorrano dal momento in cui il predettoha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento» (cfr. Sez. 6, n. 27103del 02/05/2024, L., Rv. 286797: in motivazione la Corte ha precisato che ilprovvedimento non è inserito nel novero di quelli che devono esserenecessariamente tradotti ex art. 143, comma 2, cod. proc. pen., né di quelliessenziali alla conoscenza delle accuse di cui all'art. 143, comma 3, cod. proc.pen.; nello stesso senso, Sez. 1, n. 5856 del 10/01/2024, Sleman, Rv. 285759;Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, dep. 2020, Chanaa, Rv. 278883).Pertanto, «L'omessa traduzione dell'ordinanza del Tribunale del riesamenella lingua madre dell'indagato alloglotta non determina l'inefficacia dellamisura cautelare, poiché il decreto legislativo n. 32 del 2014 non ha inserito taleprovvedimento tra gli atti di cui è obbligatoria la traduzione, né dettoadempimento deve ritenersi necessario, a norma dell'art. 143, comma 3, cod.proc. pen., in assenza di specifiche indicazioni dell'interessato, al fine diassicurare a quest'ultimo la conoscenza delle accuse a suo carico non essendo unprovvedimento attraverso il quale detta limitazione è stata determinata» (Sez. 1,n. 17905 del 19/01/2015, Koval, Rv. 263318).Del resto, la ricorrente non ha indicato quale specifico e concreto pregiudiziole sarebbe derivato dall'omessa traduzione in una lingua a lei nota dell'ordinanzaimpugnata, limitandosi a sostenere che la traduzione omessa aveva determinatouna grave compromissione del diritto di difesa per non aver potuto acquisireconoscenza delle ragioni poste a fondamento dell’ordinanza del Tribunalecautelare e delle concrete modalità di esercizio del diritto di impugnazione.Trattasi, tuttavia, di affermazioni del tutto generiche, dal momento che costei,con l'ausilio del suo difensore, aveva impugnato il provvedimento contestandocon articolati motivi gli argomenti contenuti nella ordinanza del Tribunale delriesame, senza manifestare alcuna difficoltà di comprensione di tali argomenti.Per cui, alla mancata specifica indicazione sul punto del pregiudizio concretoconseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza qui impugnata, incidente sullavalutazione delle strategie difensive e sull'esposizione dei motivi del ricorsoproposto, consegue la declaratoria di manifesta infondatezza del presente motivo(Sez. 1, n. 213 del 21/11/2025, dep. 2026, Ul, Rv. 289065, non massimata sulpunto).2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, avendo il Tribunale delriesame indicato il termine di giorni 45 per il deposito della motivazione, ai sensidell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.; termine che, nella fattispecie, è statorispettato, atteso che l’udienza del riesame si è celebrata il 19 marzo 2026 el’ordinanza è stata depositata il 27 aprile 2026.3. Il terzo motivo di ricorso, le cui doglianze sono incentrate sulla illogicitàdella motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di scelta dellamisura cautelare da applicare in concreto, è manifestamente infondato.In proposito, deve essere ricordato che, secondo un condiviso orientamentodi legittimità, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun poteredi riconsiderazione dell'attendibilità delle fonti e della rilevanza e concludenza deidati probatori, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e dellemisure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nelcompito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazionedella misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo dilegittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'attoimpugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014,Contarini, Rv. 261400).L'insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) - al paridell’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) - è,quindi, rilevabile in Cassazione soltanto qualora si traduca nella violazione dispecifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo lalogica e i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimentoimpugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzionedei fatti.Ciò detto, la motivazione dell’ordinanza impugnata si appalesa del tuttoimmune dai dedotti vizi. Il giudizio di sussistenza delle esigenze di cautela socialeviene giustificato in ragione delle particolari modalità e circostanze del fatto,denotanti organizzazione e professionalità, desumibili dalla pubblicizzazionedell’attività su larga scala su piattaforme informatiche, svolta per un intero anno,con l’offerta di massaggi ed anche di prestazioni sessuali, previa indicazione delcosto aggiuntivo per esse previsto, palesando una indifferenza sul rischio diessere scoperta, tanto da rendere necessaria l’applicazione di una misuracautelare, individuata nella misura prescrittiva dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria, tenuto conto dell’intervenuto sequestro preventivodell’immobile.Tanto premesso, il Collegio non ravvisa fondatezza nei rilievi censori mossidalla ricorrente, tenuto conto che, diversamente da quanto rappresentato inricorso, la stessa ricorrente svolgeva nel centro in prima persona l’attività dimeretricio e che l’opera di pubblicizzazione di pratiche, anche sessuali, apagamento era esercitata da un anno e nell’ambito di un immobile nel qualel’attività contestata in rubrica era stata svolta anche nel 2024, sicchè il Tribunalecautelare ha logicamente ritenuto la adeguatezza e la idoneità del presidiocautelare coercitivo applicato attraverso una motivazione ampiamente esistente,esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza oapparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibilein questa sede.In ogni caso, il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delleesigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, manon anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvonoin una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2,n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; nello stesso senso, Sez. 2,n. 34680 del 22/07/2025, Valente, non mass.; Sez. 2, n. 33809 del09/07/2025, Tasillo, non mass.).4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell’art.521 cod. proc. pen. per la intervenuta modifica del contenuto dell’addebitocautelare, è inammissibile.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, nel procedimento"de libertate" vige il principio della immutabilità del fatto inteso comeaccadimento reale ma non il principio della immutabilità della definizionegiuridica del fatto stesso. Ne consegue che il Tribunale del riesame, è libero distabilire la definizione giuridica dei fatti rispetto ai quali l'indagato è chiamato adifendersi (Sez. 4, n. 20160 del 11/12/2003, Sangiuolo, Rv. 228566); sul punto,è stato condivisibilmente affermato che il giudice del riesame cautelare, puravendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura ancheper ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione econseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamentodella misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesiaccusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando,invece, al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, inqualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misurecautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 2, n. 29429 del20/04/2011 , Scaccia, Rv. 251015).E’ noto, peraltro. che la norma di cui all’art. 3 l. n. 75 del 1958 vieneconsiderata dalla giurisprudenza di questa Corte come una disposizione "a piùnorme" in quanto non configura una sola fattispecie criminosa a manifestazioniplurime, ma prevede più reati tra loro strutturalmente autonomi, in quanto lediverse ipotesi, avendo differenti elementi essenziali, si presentano distinte. Nederiva la enunciazione di autonome figure di reati, le quali, in casi concreti,possono tra loro concorrere, salva l'ipotesi di reato complesso e quella di unapparente conflitto di norme. (v. Sez. 3, n. 2730 del 05/11/1999, dep. 2000,Gori, Rv. 215758; Sez. 3, n. 3420 del 12/06/1975, Sorriento, Rv. 133370; Sez.3, n. 1162 del 13/10/1967, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 106117).Ebbene, nella ipotesi di specie, a fronte di un’ampia contestazione cautelare,richiamante i numeri 1, 3 e 8 dell’art. 3 l. n. 75 del 1958 e riguardante losfruttamento e/o il favoreggiamento e, in ogni caso, l’aver tollerato laprostituzione di donna non identificata, comunque gestendo una casa diprostituzione, il Tribunale cautelare ha escluso la configurabilità della gestione diuna casa di prostituzione, per ritenere sussistente, alle pagine da 3 a 5dell’ordinanza impugnata, sulla base degli elementi acquisiti (sommarieinformazioni testimoniali di clienti, intercettazioni telefoniche, messaggi,consulenza tecnica sulle inserzioni online relative alla pubblicità delle attività dinatura sessuale effettuate nel centro massaggi), un’ipotesi di tolleranza abitualeo, comunque, di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, in talmodo non violando il principio della necessaria correlazione della decisione aifatti posti a fondamento della misura cautelare.Di qui l’inammissibilità del motivo di ricorso.5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, nonricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende, che si determina in tremila euro, esercitando la facoltàintrodotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.